Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 888/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Riccardo Savoia – Consigliere

Alessandra Farina – Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2749/2004 proposto da Senghor S.r.l., Ttigà S.r.l. e Crida S.r.l. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Matteo Gervasini, Manuela Giacchetti ed Alessio Cervetti, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, Santa Croce 312/a,

contro

il Comune di Castelnuovo del Garda (Vr) in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti

di Veneto Strade S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della delibera della G.C. in data 25.5.2004 n. 124, di approvazione progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto i lavori di sistemazione della SS 11 dal Km. 283+000 al Km. 283+200; della delibera della G.C. in data 24.5.2004; del provvedimento in data 27.4.2004 prot. n. 5672/04; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.

Visto il ricorso, notificato il 27.9.2004 e depositato presso la segreteria il 9.10.2004 con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

udito alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) l’avvocato Chielli, in sostituzione di Cervetti per la parte ricorrente;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

Con concessione edilizia n.120 del 3.9.1996 le società ricorrenti Senghor s.r.l. e Ttigà s.r.l. hanno ottenuto dal Comune di Castelnuovo del Garda (VR) l’autorizzazione all’edificazione di un fabbricato con destinazione d’uso commerciale, artigianale e residenziale su area censita nel catasto comunale alla Sez. U – Fgl 19- mapp.le 12, sito in via Montini.

Il rilascio della concessione edilizia era stato subordinato alla preventiva sottoscrizione da parte delle richiedenti di una scrittura privata, denominata “Atto unilaterale d’obbligo”, con la quale le stesse si impegnavano a cedere al Comune a titolo gratuito ed a semplice richiesta parte dell’area di via Montini.

A sua volta l’amministrazione si era impegnata a mantenere i passaggi pedonali ed i transiti previsti nel progetto successivamente approvato.

La società Senghor si è successivamente scissa mediante costituzione della società Crida s.r.l., cui ha trasferito parte dell’immobile realizzato per effetto della concessione edilizia del 1996, pur continuando a svolgere in tale sede la propria attività.

Riferiscono le odierne ricorrenti che in data 7.6.2004 il Comune di Castelnuovo ha notificato alle società Senghor e Ttigà un atto prot. 11535 di pari data, con il quale ha richiesto il rilascio delle aree di cui al richiamato “Atto unilaterale d’obbligo”, così motivando : “Stante l’obbligo adottato dalle SS.LL. di cedere le aree individuate a semplice richiesta, ed evidenziata la stringente necessità per l’Amministrazione comunale di procedere in tempi rapidi alla realizzazione dei lavori stradali di cui all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo avente per oggetto i lavori di sistemazione della S.R. 11 dal km. 283+000 al km. 283+200, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 25.5.2004, immediatamente eseguibile, si sollecita una risposta scritta entro e non oltre il giorno 11 giugno p.v., evidenziando che in mancato ottemperamento degli obblighi assunti dalle società in indirizzo, l’Amministrazione comunale si riserva di attivare le procedure amministrative e/o legali che riterrà più opportune per tutelare e realizzare l’interesse pubblico”.

Avverso tali determinazioni ed in + particolare per l’annullamento della delibera della Giunta Comunale n. 124 del 25.5.2004, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto i lavori di sistemazione della S.R. 11, per la parte in cui coinvolgono le ricorrenti, interessando specificatamente l’area nord, antistante il fabbricato dove le medesime svolgono la loro attività commerciale, sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:

– Carenza di motivazione, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241/90, artt. 3,7,e 8, mancanza di presupposti, eccesso di potere per carenza di istruttoria, in quanto non è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento, così impedendo alle interessate di svolgere le opportune osservazioni e quindi orientare la decisione finale dell’amministrazione.

– Violazione del R.D. n. 274/1929, del R.D. n. 2537/1925, eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza e/o contraddittorietà della motivazione e carenza di istruttoria, in quanto i soggetti che risultano firmatari del progetto dell’opera non risultano competenti.

Invero, per un verso, negli atti di progetto risulta indicato il nominativo del geometra Renato Dabbeni, mentre per quanto riguarda l’altro nominativo (architetto Bruno Gandino di Torino), trattasi di professionista in ogni caso incompetente con riferimento alla tipologia delle opere progettate, rientranti nell’ambito della competenze professionali proprie degli ingegneri.

Da cui la dedotta illegittimità della delibera di approvazione di un progetto per la cui elaborazione risultano incompetenti sia i geometri che gli architetti.

– Errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, eccesso di potere per illogicità e per contraddittorietà manifesta con precedenti manifestazioni.

Il progetto approvato risulta in palese contrasto e contraddittorietà con la concessione edilizia rilasciata alle ricorrenti per la realizzazione dell’immobile ove svolgono la loro attività, nonché con l’attuale sistema di viabilità interna, che risulterebbe completamente stravolto dall’attuazione del progetto approvato con la delibera impugnata.

Le amministrazioni intimate (Comune di Castelnuovo e Veneto Strade s.p.a.) non si sono costituite in giudizio.

All’udienza del 29 gennaio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Diritto

Con il ricorso in oggetto e per i motivi in esso dedotti, le società istanti, Senghor s.r.l., Ttigà s.r.l. e Crida s.r.l., impugnano la deliberazione della Giunta Comunale di Castelnuovo del Garda, n. 124 del 25.5.2004, di approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di sistemazione della S.R. n. 11.

Detto intervento, implicante l’acquisizione di parte dell’area di proprietà al fine di allargare il tracciato stradale, verrebbe ad incidere sulla proprietà ed in particolare sull’assetto della viabilità interna e degli accessi esistenti, utilizzati per il transito delle auto e dei camion.

Detta acquisizione deriva, peraltro, da un preciso impegno assunto dalle ricorrenti Senghor e Ttigà al momento del rilascio della concessione edilizia, n. 120/1996, per la costruzione dell’immobile sito nell’area interessata e destinato all’esercizio dell’attività commerciale, di rilasciare parte della suddetta area in caso di richiesta dell’amministrazione per ragioni di pubblica utilità.

Ciò premesso, il Collegio deve rilevare che, dall’esame della documentazione depositata in giudizio dalle ricorrenti, il ricorso risulta irricevibile per tardività, in quanto notificato oltre il termine di legge dall’avvenuta conoscenza del provvedimento impugnato.

A tal fine è necessario premettere che, come si evince dall’atto introduttivo del giudizio, rappresentante pro tempore della società Senghor è il sig. Cristian Agnoli, mentre rappresentante pro tempore della società Ttigà è il signor Renato Banterle.

Come ricordato dalla difesa istante, la società Senghor, con rogito notaio Paolo Carbone del 17.12.2002, si è scissa mediante costituzione della società Crida, il cui rappresentante legale risulta lo stesso signor Cristian Agnoli, già legale rappresentante della società Senghor.

Orbene, la comunicazione del 7 giugno 2004, facente riferimento nell’oggetto all’atto d’obbligo rep. 2613/96, afferente la concessione edilizia rilasciata alle società per la costruzione dell’immobile sede delle rispettive attività risulta indirizzata sia al signor Agnoli (divenuto nelle more legale rappresentante anche della società Crida) che al signor Banterle, quindi a soggetti rappresentanti delle società interessate e firmatarie all’epoca dell’atto d’obbligo.

In tale occasione, come testualmente riportato nell’esposizione in fatto, ricordato l’incontro avvenuto fra il responsabile dell’amministrazione ed il rappresentante legale sig. Benterle, intervenuto anche per il sig. Agnoli, viene richiamato il contenuto dell’atto d’obbligo afferente la concessione edilizia rilasciata alle società Senghor e Ttigà e dalle stesse sottoscritto, invitando le interessate a provvedere in conseguenza di tale impegno, in ragione delle necessità ivi evidenziate.

A tale proposito nella richiamata nota è stato fatto esplicito richiamo alla deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 25.5.2004, immediatamente eseguibile, avente per oggetto l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo de quo ed il coinvolgimento della proprietà nella realizzazione dell’intervento.

Risulta quindi evidente che già da tale nota del 7 giugno 2004, ricevuta per espressa ammissione delle ricorrenti in pari data, le società istanti, coinvolte nel progetto di intervento approvato dalla Giunta, in particolare i loro legali rappresentanti, hanno avuto conoscenza dell’avvenuta approvazione del progetto e delle conseguenze che detta approvazione avrebbe avuto sull’area di proprietà.

Da tale data quindi (essendo noti gli estremi del provvedimento impugnato ed il suo contenuto in termini essenziali, quanto meno con riguardo ai riflessi che lo stesso avrebbe avuto sugli interessi dei destinatari della nota) è iniziato a decorrere il termine di legge per l’impugnazione della delibera di Giunta, oggetto del presente giudizio con tutti gli atti ad essa presupposti, compresa la medesima nota del 7 giugno 2004.

A tale riguardo, merita di essere sottolineato che, per quanto riguarda la società Crida, cui formalmente la nota del 7.6.2004 non è stata indirizzata (evidentemente in quanto non risultava aver sottoscritto l’atto d’obbligo, poiché successivamente costituita), la conoscenza del contenuto della suddetta nota è derivata per il fatto che la stessa è comunque pervenuta al proprio legale rappresentante, sig. Agnoli, che, come sopra precisato, risulta essere contemporaneamente legale rappresentante anche della società Senghor, dalla cui scissione è stata costituita la società Crida, odierna ricorrente.

Orbene, come dichiara la stessa difesa istante nella propria memoria di precisazione delle conclusioni, il ricorso risulta notificato il 25-27 settembre 2004, quindi oltre il termine di sessanta giorni (tenuto conto anche della sospensione dei termini nel periodo feriale) previsto dalla legge.

Per tali ragioni, rilevabili d’ufficio, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

Nulla spese non essendosi costituite le amministrazioni intimate.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo dichiara irricevibile.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, addì 29 gennaio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 2749/04

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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