CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 4 marzo 2010, n.5190 ERRATA VACCINAZIONE E DANNO PARENTALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

7. I ricorsi principali della Regione Abruzzo e della Gestione Liquidatoria e incidentali proposti dai B. non meritano accoglimento.

Per chiarezza espositiva dapprima verrà in esame il Ricorso della Regione (7.A), quindi sarà esaminato il ricorso della Gestione liquidatoria (7.B) ed infine il ricorso incidentale condizionato delle parti lese. (7.C).

7.A. ESAME DEL RICORSO DELLA REGIONE ABRUZZO.

Il ricorso si articola in tre motivi che vengono riassunti in sintesi descrittiva:

Nel PRIMO MOTIVO si deduce l’error in iudicando in relazione all’art. 41 della legge regionale 24 dicembre 1996 n. 146 e dell’art. 1 della legge regionale 29 novembre 1999 n. 123. La tesi è che al tempo della estensione del contraddittorio alla Regione, nella fase di primo grado, la legittimazione a stare in giudizio era del Direttore Generale della Ausl succeduta alla USSL soppressa.

Nel SECONDO MOTIVO, SUBORDINATO AL PRIMO, si deduce ancora error in iudicando (per la violazione degli artt. 112, 113, c.p.c. 1226 e 2056 c.c.) ed il vizio della motivazione su punto decisivo. La tesi è che la Corte ha provveduto a liquidare i danni, soprattutto per il minore, con il criterio equitativo puro, senza dar conto di parametri obbiettivi medico legali o tabellari, assumendosi il carattere del tutto arbitrario della valutazione.

NEL TERZO MOTIVO si deduce il vizio della motivazione insufficiente o omessa su punto decisivo, riferito alla rivalutazione del debito di valore fatta dalla Corte di appello senza una precisa indicazione dei relativi criteri. (ff 8 del ricorso).

7.A.1. In senso contrario, si osserva, come esattamente rilevato dal Procuratore generale, e dai controricorrenti incidentali, che la Regione Abruzzo non ha interesse a dedurre la legittimazione esclusiva del Commissario liquidatore della disciolta ULSS omissis, sul rilievo che la Gestione liquidatoria ha per legge il mandato di definire le pendenze per le obbligazioni contratte prima dello scioglimento (come è nel caso di specie), mentre la Regione, quale sostanziale debitrice, si è costituita ed ha interloquito sulla determinazione del debito, tanto da svolgere un secondo specifico motivo (cfr. Cass.9 dicembre 2004 n. 23007 e 6 agosto 2004 n. 15254). Non sussiste pertanto alcuna violazione delle norme richiamate e la Regione ha accettato il contraddittorio al punto che nell’appello del 28 novembre 2001 si è doluta per la condanna in relazione al neminem laedere.

Infondato appare anche il secondo motivo, per difetto di specificità, avendo i giudici dell’appello (ff 18 della motivazione) considerato espressamente le tre componenti del danno, biologico (pari all’80% di invalidità del minore), morale e patrimoniale (in relazione alla perdita della capacità lavorativa generica del minore), contenendo la somma in 900 milioni al tempo del fatto, mentre hanno ritenuto inadeguata la somma liquidata globalmente ai genitori, considerando il danno per ciascuno di essi, in relazione alla vita di relazione ed al dovere di assistenza continua e solidale al figlio poliomielitico per il resto della sua vita dolorosa. Ovviamente, stante la natura di debito di valore, sono stati computati la rivalutazione e gli interessi compensativi, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. da ultimo per il risarcimento integrale del danno alla persona: SU civili 11 novembre 2008 n. 26972 punti 4.8 e 4.9 per il danno parentale).

INAMMISSIBILE in quanto generico ed oscuro il terzo motivo, anche in relazione alla chiara ratio decidendi valutativa espressa nella sentenza (ff 19 in esteso) che non risulta compresa.

7.B. ESAME DEL RICORSO DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA.

Il ricorso della Gestione si articola in due censure.

Nel PRIMO MOTIVO si deduce error in iudicando in relazione agli artt. 1176, 1228, 1236 e 2049 c.c. ed il vizio della motivazione su punto decisivo.

La tesi, sviluppata in ordine alla fattispecie di illecito per la violazione della norma di cui all’art. 2043 del codice civile, sostiene (da ff 4 a 9 del ricorso) che la USLL non ha mancato ai propri doveri di diligenza applicando il protocollo sanitario vigente all’epoca dei fatti per la somministrazione del vaccino e che la complicanza (infezione da virus con insorgenza della poliomielite paralitica post vaccinale) non era imputabile alla struttura sanitaria od a suoi sanitari, (ff 4 a 9 del ricorso).

Nel SECONDO MOTIVO si deduce ancora error in iudicando sotto il profilo della causalità in relazione all’art. 1223 c.c. ed il vizio della motivazione su punti decisivi, sostenendosi che la tesi della imprevedibile tragica fatalità era sostenuta anche nella consulenza medico legale, disattesa dalla Corte di appello.

7.B.1. In senso contrario si osserva che il primo motivo evita di contestare la precisa ratio decidendi espressa dalla Corte di appello (ff 14 a 17 della motivazione) che accerta una serie di condotte negligenti e imprudenti del personale della ULSS, posto che la preparazione e somministrazione del vaccino non venne eseguita, come richiesto, da un medico dopo aver eseguito accertamenti sulle condizioni di salute e anamnestiche del bambino, consentendo la somministrazione del vaccino ad un bambino a rischio, effettuata in maniera affrettata ed illegittima da personale non abilitato.

L’ente sanitario, non solo risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c. per colpa grave da negligenza e imprudenza, ma anche in relazione alla qualificazione del rapporto di assistenza come contatto sociale di protezione, come già puntualizzato da questa Corte nella sentenza n. 589 del 1999 (anteriore alla sentenza del tribunale) e ribadito da ultimo nelle sezioni unite civile 11 novembre 2008 n. 26972 (punto 4.3.) che rafforza il dovere di particolare diligenza e cautela, nei casi in cui la negligenza e l’inadempimento del debitore di tale prestazione di garanzia (della salute) siano suscettibili di ledere e in modo grave la lesione e la vita futura dei bambini.

Quanto al secondo motivo, si osserva che difetta di specificità e di autosufficienza, non risultando impugnata la chiara ratio decidendi della motivazione della sentenza di appello (che richiama l’arresto delle SS Unite sentenza 11 settembre 2002 n. 30328) che considera il fattore umano omissivo, come fattore determinante dell’evento di danno, ipotizzandosi come realizzata dal medico (o dal sanitario che agisce in suo luogo per favorirlo) la condotta antidoverosa e non impeditiva dell’evento stesso, che non si sarebbe verificato allorché, per le condizioni fisiche del vaccinando, la vaccinazione stessa doveva essere sospesa o rinviata in relazione a più accurati approfondimenti. (cfr. amplius ff 14 a 17 della motivazione).

Non sussiste pertanto alcun errore di legge o vizio della motivazione sul punto decisivo dell’accertamento e della imputabilità soggettiva dell’ente, per il contatto sociale, e del nesso di causalità tra la condotta umana ed il verificarsi del danno ingiusto per lesione del diritto alla salute.

7.C. ESAME DEI RICORSI INCIDENTALI CONDIZIONATI DI B. T. e A. P. in B., in proprio e quali esercenti la patria potestà sul minore A. B..

I ricorsi sviluppano unico motivo (ff 14 e ss) in cui si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in punto di migliore liquidazione dei danni patrimoniali e non al minore.

In quanto ricorsi condizionati avverso i rispettivi ricorsi principali restano assorbiti dal rigetto dei primi; non senza rilevarne la infondatezza per genericità, posto che la motivazione, per le ragioni dette appare congruamente ed equitativamente corretta.

8. I ricorsi principali e incidentali, così come riuniti, devono essere rigettati, compensandosi tra le parti, in relazione alla peculiarità del caso, le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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