CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – SENTENZA 13 gennaio 2010, n.400 IL FIGLIO UNIVERSITARIO HA DIRITTO ALL’AUMENTO DELL’ASSEGNO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

In primo luogo devono essere dichiarati irricevibili tutti i documenti allegati al ricorso estranei all’ambito di quelli di cui, in base all’art. 372 c.p.c., è consentito il deposito in sede di legittimità.

A sostegno dell’impugnazione il C. denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia – I motivo di reclamo (eccepita inammissibilità del ricorso proposto dalla S. al Tribunale di Roma)”.

2. “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia – II motivo di reclamo (reiezione del reclamo per inesistenza di peggioramento delle condizioni economiche del reclamante)”.

3. “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia – II motivo di reclamo (reiezione del reclamo per ritenute accresciute esigenze del figlio C., studente universitario)”.

I motivi, che essendo connessi consentono esame unitario, non hanno pregio.

Occorre premettere che il decreto della corte d’appello emesso in sede di reclamo contro il decreto del tribunale che modifica le statuizioni di ordine patrimoniale contenute nella separazione consensuale omologata ha valore decisorio ed è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.; tale ricorso è però limitato, nella disciplina previgente al d.lgs. n. 40/2006 e nella specie applicabile ex art. 27 del medesimo decreto, alla denuncia di eventuali violazioni di legge, cui è riconducibile anche l’inosservanza dell’obbligo di motivazione, la quale si configura solo allorché quest’ultima sia materialmente omessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi del provvedimento impugnato o fra loro logicamente inconciliabili o obiettivamente incomprensibili, restando esclusa la legittimità di una verifica della sufficienza della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie (cfr. tra le altre Cass. 200618627; 200502348; 200424265).

I motivi di ricorso, dunque, per alcuni profili sono inammissibili e segnatamente per quelli con cui si sollecita un sindacato, per quanto detto non consentito, sulla sufficienza o congruità della motivazione, secondo la previsione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., o che si sostanziano in critiche generiche o di merito, volte ad un diverso apprezzamento dei medesimi dati, in ogni caso precluso in sede di legittimità.

Per i residui profili di censura, invece, riconducibili a prospettate violazioni di legge, i motivi di ricorso si rivelano infondati.

L’impugnato decreto della Corte distrettuale non è con evidenza privo di motivazione e l’iter argomentativo si presenta chiaro, logicamente ricostruibile e comprensibile.

In particolare i giudici di merito hanno legittimamente e plausibilmente ricondotto l’avversata maggiorazione del contributo fisso di mantenimento all’aumento delle esigenze economiche ordinarie del figlio ormai maggiorenne, verificando, sempre ineccepibilmente, anche la perdurante assenza di indipendenza economica da parte del ragazzo, ancora dedito agli studi universitari e per plausibili ragioni in luogo diverso da quello di residenza, nonché le risorse economiche di entrambi i genitori e la capienza delle disponibilità patrimoniali dell’onerato, delle quali hanno argomentatamente escluso il sopravvenuto peggioramento rispetto all’epoca della separazione consensuale.

D’altra parte detto aumento delle esigenze del figlio a) è notoriamente legato alla sua crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della sua personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, di tal che tale dazione pecuniaria può, come nella specie, essere quantificata espungendo le necessità della prole che comportano spese straordinarie, eventualmente anche d’istruzione, suscettibili di essere autonomamente regolate secondo il diverso regime dell’anticipazione pro quota o della ripetizione sempre pro quota dei relativi esborsi (in tema cfr Cass. 200302196), senza che ciò determini sovrapposizione o duplicazione di spesa per l’onerato, b) non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr Cass. 200717055) e c) di per sé legittima la revisione (cfr Cass. 200610119), pure in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna del soccombente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il C. a rimborsare alla S. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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