Cass. pen., sez. VI 05-06-2008 (04-06-2008), n. 22453 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Doppia punibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello dell’Aquila disponeva la consegna all’autorità giudiziaria della Repubblica di Romania di P.M.M., cittadino rumeno, nei confronti del quale era stato emesso dal Tribunale di Bucarest in data 14 dicembre 2007 mandato di arresto europeo (MAE) in relazione alla condanna alla pena complessiva di mesi otto di reclusione inflitta con sentenza del Tribunale di Bucarest in data 27 gennaio 2006, divenuta definitiva a seguito della sentenza del medesimo Tribunale, in funzione di giudice di appello, in data 3 maggio 2006, titolo in forza del quale era stato emesso in data 1^ giugno 2006 ordine di esecuzione.
Più specificamente, con la riferita sentenza del 27 gennaio 2006, il P. è stato condannato alla pena di mesi due di reclusione per il reato di guida di autovettura con patente "annullata" (commesso in Bucarest il 23 luglio 2005); ed era stata inoltre revocata la sospensione condizionale della pena a mesi sei di reclusione inflitta con precedente sentenza n. 99/2004 del Tribunale di Babadac per altro fatto "riguardante la circolazione stradale pubblica".
Rilevava tra l’altro la Corte di appello che i fatti per i quali il P. aveva riportato condanna erano previsti come reato anche dalla legge penale, essendo riconducibili alla ipotesi di cui all’art. 116 C.d.S., comma 13.
Ricorre per cassazione il P. a mezzo del difensore avv. Leopardi Gabriella, che denuncia:
1. Difetto del requisito della doppia punibilità di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7 dato che al momento di commissione dei fatti la legge italiana non prevedeva come reato, ma solo come violazione amministrativa, la guida senza patente.
2. Mancata applicazione dell’art. 4 della Decisione Quadro del 13 giugno 2002, che prevede non solo per il cittadino italiano (come esclusivamente e illegittimamente previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 18 comma 1, lett. r)) ma anche per il residente (come è il caso del P.) la possibilità di espiazione della pena in Italia.
3. Mancanza dei requisiti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 19 comma 1, lett. a) e art. 2 in quanto non è stato trasmesso dall’autorità rumena alcun atto relativo al precedente procedimento per il quale era stata inflitta la pena di mesi sei di reclusione con sospensione condizionale di essa, poi revocata con la successiva sentenza: ciò ha impedito di verificare il rispetto in quel procedimento delle garanzie processuali e della difesa secondo i canoni del giusto processo.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, che evoca il requisito della doppia punibilità di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7 appare fondato, sia pure per considerazioni diverse da quelle esposte dal ricorrente.
Va precisato che, contrariamente a quanto dedotto, il requisito della doppia punibilità, di cui al citato art. 7, implica solo che il fatto, previsto come reato dalla legislazione dello Stato membro di emissione, corrisponda a una fattispecie penale dell’ordinamento italiano, ma non anche che al momento del fatto questo fosse già previsto come reato dall’ordinamento italiano.
Nella specie, detto requisito è rispettato, perchè la guida di autoveicolo senza patente, o con patente revocata, è prevista come contravvenzione dall’art. 116 C.d.S., comma 13, come modificato dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito nella L. 2 ottobre 2007, n. 160.
Va invece considerato che il fatto per cui il P. è stato condannato con la richiamata sentenza del Tribunale di Bucarest in data 27 gennaio 2007 (guida di veicolo senza patente, in quanto revocata) è stato sanzionato con la pena di mesi due di reclusione.
Tale pena detentiva è inferiore al limite minimo di quattro mesi previsto, quale requisito per la consegna nella ipotesi di MAE esecutivo, dalla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 4 con la conseguenza che la consegna, per tale fatto, deve essere rifiutata.
Non può, d’altro canto, essere disposta la consegna neppure con riferimento all’altra condanna alla pena di mesi sei di reclusione inflitta con precedente sentenza del Tribunale di Bucarest n. 99/2004, posto che, come rilevato nel terzo motivo di ricorso, nè dalla sentenza posta a base del MAE (quella del Tribunale di Bucarest in data 27 gennaio 2006, con la quale è stata revocata la sospensione condizionale della pena accordata con la citata sentenza n. 99/2004) nè da altro atto emerge alcuna indicazione vuoi circa la precisa natura del fatto-reato (descritto genericamente come "riguardante la circolazione stradale pubblica" nella sola sentenza di appello del Tribunale di Bucarest in data 3 maggio 2006) vuoi circa la data di commissione di esso; e ciò nonostante che con ordinanza in data 3 aprile 2008 la Corte di appello dell’Aquila avesse invitato l’a.g. rumena a trasmettere documentazione integrativa idonea alla verifica dei presupposti per l’accoglimento della richiesta di consegna.
Anche per tale ulteriore fatto, di cui, come appena detto, non si conoscono la esatta qualificazione giuridica e i riferimenti temporali (questi ultimi rilevanti tra l’altro ai fini dell’applicabilità della disciplina transitoria dettata dalla L. n. 69 del 2005, art. 40), deve dunque, allo stato, essere rifiutata la consegna.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con conseguente liberazione del P. se non detenuto per altra causa.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p. e L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina l’immediata liberazione di P.M.M. se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 626 c.p.p. e L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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