Ca ss. pen., sez. I 11-06-2008 (05-06-2008), n. 23606 Applicazione dell’indulto – Rimedio esperibile – Opposizione – Ricorso per cassazione proposto in luogo dell’opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 4.12.2007 la Corte di Appello di Caltanissetta, quale giudice dell’esecuzione, provvedendo con le forme di cui all’art. 666 c.p.p., comma 3, ha rigettato la richiesta di N. C. di dichiarare condonata, ai sensi della L. n. 241 del 2006, la pena di tre anni di reclusione in relazione alla condanna alla pena di 9 anni e 4 mesi di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa subita dal N. per il reato di estorsione aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo G della rubrica) di cui alla sentenza del Tribunale di Gela in data 19.9.2002, confermata dalla Corte di Appello in data 25.6.2004, irrevocabile l’11.6.2007, ritenendo che la pena per il suddetto delitto fosse esclusa dall’indulto.
Ha proposto ricorso per cassazione il N. personalmente rilevando che il decreto che dispone il giudizio non conteneva la aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 che era stata arbitrariamente inserita dalla sentenza di appello.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Si verte in una ipotesi di applicazione dell’indulto in sede esecutiva per cui il codice di rito (art. 676 c.p.p., comma 1 e art. 667 c.p.p., comma 4) prevede che i provvedimenti siano adottati dal giudice dell’esecuzione senza formalità e cioè senza fissazione dell’udienza di comparizione delle parti (de plano), e che contro tali provvedimenti gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice il quale dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 c.p.p., previa fissazione dell’udienza.
Nel caso in esame la situazione appare peculiare poichè il giudice dell’esecuzione, investito della suddetta istanza, invece di procedere de plano, a norma dell’art. 667 c.p.p., comma 4, richiamato dall’art. 676 c.p.p., ha fissato la comparizione delle parti e deciso all’esito dell’udienza camerale.
Con riferimento alle forme di impugnazione di tale provvedimento esiste un contrasto giurisprudenziale poichè alcune decisioni di questa Corte hanno affermato il principio che, anche nel caso in cui il giudice dell’esecuzione abbia irritualmente provveduto a norma dell’art. 666 c.p.p., comma 3, anzichè "de plano" come previsto, è immediatamente proponibile il ricorso per cassazione, giacchè la procedura immediatamente adottata, pur non rispettosa dell’art. 676 c.p.p., pone in essere una anticipata garanzia del contraddittorio, introducibile a rigore solo a seguito dell’opposizione dell’interessato avverso il provvedimento adottato "de plano" (v.
Cass. sez. 1, 23.12.1996 n. 6387, Rv. 206349; Cass. sez. 1, 7.4.1995 n. 1146, Rv. 201023), ma la giurisprudenza più recente ritiene invece che nelle materie attribuite al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 676 c.p.p., fra cui è compresa quella della estinzione della pena, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 c.p.p., è data solo la facoltà di proporre opposizione (v. Cass. sez. 3, 19.2.2003 n. 8124, Rv. 223464; Cass. sez. 3, 7.7.1995 n. 1182, Rv. 202599).
Questo collegio ritiene di aderire a tale secondo orientamento poichè il ricorrente è stato comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità.
Ciò posto, si tratta ora di verificare se il ricorso per cassazione debba essere dichiarato inammissibile, in quanto rimedio non previsto dalla legge, oppure possa essere convertito in opposizione, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5.
Anche sotto tale profilo esiste un contrasto giurisprudenziale poichè alcune decisioni di questa Corte hanno ritenuto che il principio di conversione non sia applicabile in caso di opposizione, non avendo questa natura di impugnazione (v., per tutte, Cass. sez. Un. 25.1.2002 n. 3026, Rv. 220577; e, da ultimo, Cass. sez. 2, 11.10.2004 n. 39625, Rv. 230368), però l’indirizzo di gran lunga prevalente di questa Corte è nel senso che sia consentita anche in tal caso la riqualificazione dell’atto di impugnazione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis" (v. Cass. sez. N. 14724/2004, Rv. 228605; Cass. sez. 3 n. 8124/2003, Rv. 223464; Cass. sez. 3 n. 1182/1995, Rv. 202599;
Cass. Sez. 4, n. 34403/2003, Rv. 225717; Cass. Sez. 4 n. 2417/1997, Rv. 210093).
Tale seconda soluzione pare preferibile, non potendosi fare discendere la inammissibilità della impugnazione, pur se in "senso lato", solo dalla erronea indicazione della stessa, soprattutto in un caso, come quello in esame, in cui la natura ed il tipo delle censure mosse attengono prevalentemente al merito per cui l’erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, concessa dall’ordinamento all’interessato, di avere una seconda pronuncia di merito sulle sue doglianze.
Il ricorso, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5, deve essere pertanto qualificato come opposizione con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Caltanissetta per il giudizio di opposizione in base al combinato disposto di cui all’art. 667 c.p.p., comma 4 e art. 666 c.p.p..
P.Q.M.
LA CORTE Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Caltanissetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *