Cass. pen., sez. VI 19-06-2008 (17-06-2008), n. 25182 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Casi di doppia punibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna di F.F. V. – arrestato in Italia il (OMISSIS) – alla Repubblica di Romania, per effetto del mandato di arresto emesso dal Tribunale di (OMISSIS), ai fini della esecuzione della pena di anni uno e mesi sei di reclusione, inflitta con sentenza del 25 gennaio 2004, divenuta definitiva a seguito di decisione del 20 gennaio 2005 della Corte di Oradea, per avere, in data successiva al 7 agosto 2002, creato disturbo alla quiete pubblica e colpito ripetutamente a pugni M.M.Z., provocandone la caduta a terra e continuando a colpirla con un coltello, così provocandole lesioni guaribili in 50-55 giorni; essendosi poi allontanato con un veicolo non immatricolato in quanto immesso in circolazione con numeri contraffatti di riconoscimento.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il F., che deduce i seguenti motivi. 1) Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a) e b) nonchè dell’art. 18, lett. g). Dalla documentazione trasmessa non si capiva dagli atti se fosse stato garantito il diritto di difesa, con particolare riferimento alla possibilità di nominare un difensore di fiducia (anche se si evinceva che era stato nominato un difensore di ufficio ed era stato proposto appello). 2) Violazione della citata legge, art. 19, comma 1, lett. a).
La Corte d’appello non ha ritenuto di richiedere integrazione di documentazione per accertare se, in caso di condanna in absentia, come nel caso di specie, l’ordinamento romeno garantisca la possibilità di richiedere un nuovo processo nello stato membro di emissione e di essere presenti nel nuovo giudizio. 3) Violazione della citata legge, 6.
L’autorità romena non ha provveduto a trasmettere, in allegato al mandato europeo, la relazione sui fatti addebitati con le notizie ivi previste (comma 4, lett. a), nè è stata richiesta una integrazione della motivazione (comma 5) per la trasmissione delle norme del codice romeno applicabili (comma 4, lett. b) e la durata della pena, nonchè del mandato di arresto europeo tradotto in lingua italiana.
4) Violazione della citata legge, art. 7, commi 1 4.
Nel nostro ordinamento non costituiscono reato la messa in circolazione e guida di un veicolo non immatricolato e di un veicolo con numero falso di immatricolazione. Dalla sentenza risulta che il F. è stato condannato alla pena di un anno di reclusione per l’immissione in circolazione di un veicolo "con numero falso di immatricolazione" e alla pena di mesi sei di reclusione "per messa in circolazione e guida in strade pubbliche di un’autovettura non immatricolata". Considerato che ha scontato in Romania circa 7 mesi e nel nostro paese circa 50 giorni, è evidente che deve scontare una pena inferiore ai quattro mesi.
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo si osserva che – come ha correttamente rilevato la Corte d’appello – il diritto di difesa è stato garantito con la nomina di un difensore di ufficio e con la proposizione dell’atto di appello. A parte l’implauisibilità della ipotesi della esistenza di un ordinamento che vieti la nomina di un difensore di fiducia all’imputato che abbia un difensore di ufficio, non è, comunque, ammissibile la proposizione in via dubitativa di un motivo di ricorso in cui si profili la possibilità che non sia stata garantita l’eventuale nomina di un difensore di fiducia.
Con riferimento alla possibilità di celebrazione di un nuovo giudizio in caso di condanna in absentia, la Corte d’appello non ha correttamente richiesto documentazione relativa al diritto processuale penale dello Stato richiedente, in quanto tale possibilità sussiste, nello Stato romeno, trattandosi di circostanza che può ritenersi acquista dal decidente in base al notorio giudiziale (v. Cass., sez. 6, n. 34480 dep. 12 settembre 2007, in tema di estradizione, che richiama il testo dell’art. 522 c.p. romeno, comma 1 il quale prevede il diritto a un nuovo processo dietro richiesta del condannato in contumacia. Disciplina, oggi, in linea con la normativa europea e interna sul MAE: v. art. 5 n. 1 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, nonchè L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. a).
E’ infondato anche il terzo motivo di ricorso. E’ ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la relazione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, da allegare al mandato d’arresto europeo, possa essere sostituita da atti equipollenti fatti pervenire unitamente a detto mandato, sempre che da essi sia possibile desumere i dati che devono essere indicati nella relazione (Cass., sez. 6, n. 24771 dep. 22 giugno 2007): condizione nella specie soddisfatta, in quanto la Corte d’appello di Roma ha correttamente ricavato tutti gli elementi necessari ai fini delle valutazioni sulla consegna dalle sentenze pronunciate nello Stato romeno.
Va infine disatteso il quarto motivo di ricorso.
La Corte d’appello non ha correttamente concesso la consegna per il solo fatto di circolazione alla guida di veicolo recante numeri di immatricolazione contraffatti (per il quale non è stata inflitta una pena superiore a sei mesi: v. lo stesso ricorso pag. 11), fatto che, nell’ordinamento italiano, costituisce violazione amministrativa.
Nessun altro accertamento doveva compiere la Corte d’appello sulla composizione della pena complessiva infitta se non quello di verificare – ciò che, in concreto, ha fatto – che detta pena residua consentisse la consegna ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 4.
Sul punto la Corte d’appello ha esattamente rilevato che la norma non riguarda la pena residua da scontare, ma la entità della condanna rispetto alla quale può essere effettuata la consegna (nel caso un anno e sei mesi). I reati previsti dalla legislazione italiana corrispondenti a quelli commessi dal F. sono quelli di cui agli artt. 659, 582, 585, 477 e 482 c.p.: questi ultimi in relazione alla contraffazione dei dati di immatricolazione.
Con tale verifica non ha nulla a che vedere l’ulteriore questione sollevata dalla difesa sulla entità della pena ancora da scontare in Romania (questione che esula dalla previsione della norma da ultimo citata). Spetterà allo Stato romeno, senza che il problema del residuo pena da scontare possa costituire causa ostativa alla consegna, detrarre la misura dell’eventuale carcerazione già scontata in Romania, quella per la quale non è stata concessa l’estradizione, nonchè quella della custodia cautelare sofferta in Italia finalizzata all’esperimento della procedura di consegna (per quest’ultimo, v. art. 26 della Decisione quadro).
Il ricorso va quindi rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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