CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – SENTENZA 5 luglio 2010, n.25527 BASTANO DUE EPISODI DI MOLESTIA O MINACCIA AD INTEGRARE LO STALKING

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Osserva

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti ricorre avverso l’ordinanza del 10 dicembre 2009, con cui il Tribunale della Libertà di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto dal suo Ufficio per impugnare il provvedimento di quel GIP, che aveva respinto la richiesta di imposizione di obbligo di dimora nei confronti di V. L., indagato per il reato di cui all’art. 612 bis cp in danno della moglie e dei figli minori.

Deduce il ricorrente che il Tribunale aveva immotivatamente sminuito la valenza indiziaria di fatti di cui pure aveva dato atto, svilendone il significato persecutorio, in tal modo violando il dettato dell’art. 612 bis c.p.

Il ricorso è fondato, atteso che i fatti prospettati dal P.M. come costitutivi della condotta sanzionata dall’art. 612 bis c.p., sono stati presi in esame tanto dal GIP che dal Tribunale della Libertà, che tuttavia non ne hanno ritenuto la rilevanza ai fini dell’emissione del provvedimento che il P.M. aveva chiesto, trascurando di considerare che, come ha sostenuto questa Corte (Sez. V n. 6417 del 21.01.2010 Rv. 245881), anche due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto dall’art. 612 bis c.p., se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita, come è in realtà avvenuto nel caso di specie, che ha visto la parte lesa costretta perfino a cambiare casa e città per eludere la pressione indotta dal coniuge, che tuttavia aveva rintracciato la nuova abitazione, manifestandolo alla moglie separata con il macabro segno di un cappio appeso dietro la porta di casa.

Il Tribunale della libertà ha svalutato gli elementi indiziari pur chiaramente prospettati dal P.M., con motivazione genericamente assertiva, che sostanzialmente non ha dato conto dei motivi della decisione.

L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di L’Aquila per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di L’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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