Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 601/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere, relatore

Fulvio Rocco – Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1136/2008, proposto da Consorzio Conart in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Rocco Di Torrepadula, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Luca Schiavon in Venezia- Mestre, via Miranese 3,

contro

il Comune di Campodarsego (Pd) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Domenichelli e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia- Mestre, via Cavallotti 22;

per l’annullamento

della determinazione comunale dd. 6.3.2008 Reg. Gen. 116, con la quale si è provveduto a rescindere il contratto di appalto dd. 28.9.2007 rep. n. 2435, relativo ai lavori di “Sistemazione degli spogliatoi e dell’area esterna degli impianti sportivi del capoluogo”;

visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la Segreteria con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione del Comune di Campodarsego;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 12 febbraio 2009 (relatore il Consigliere Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;

FATTO

Con contratto 28.9.2007 rep. n. 2435, stipulato tra il Comune di Campodarsego ed il Consorzio odierno ricorrente, quest’ultimo si obbligava ad eseguire i lavori di sistemazione degli spogliatoi e dell’area esterna degli impianti sportivi comunali nel termine di 120 giorni dalla data di consegna degli stessi.

Dopo vari solleciti alla ditta affinchè si presentasse per sottoscrivere il verbale di consegna, i lavori venivano alfine affidati in data 10.12.2007, contestualmente stabilendosi che l’ultimazione delle opere doveva avvenire entro il 9.4.2008.

Riscontrato, in data 2 gennaio 2008, il mancato inizio dei lavori e sollecitata l’impresa a darvi esecuzione – sollecito reiterato il successivo 14 gennaio con indicazione delle opere da privilegiare, in quanto indilazionabili -, in data 3 aprile 2008 il direttore dei lavori redigeva, in presenza di due testimoni, un verbale di sopralluogo in cui attestava la mancata esecuzione dei lavori appaltati, ivi compresi quelli espressamente sollecitati con nota 14.1.2008

Conseguentemente, valutato il comportamento dell’appaltatore ed il pregiudizio derivante dal ritardo, il Comune adottava il provvedimento 6.3.2008 n. 116 con cui disponeva la rescissione del contratto.

Avversava tale determinazione il Consorzio interessato deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, e chiedendone l’annullamento.

Resisteva in giudizio il Comune di Campodarsego eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice adito e, in via subordinata, la sua irricevibilità per tardività del deposito del medesimo: nel merito, peraltro, ne rilevava l’infondatezza concludendo, quindi, per la sua reiezione.

La causa è passata in decisione all’udienza del 12 febbraio 2009.

DIRITTO

1.- Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui non vi è motivo per discostarsi, la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti ai diritti ed agli obblighi derivanti da un contratto di appalto di opere pubbliche non resta esclusa per il fatto che l’amministrazione si sia avvalsa della facoltà di rescindere il rapporto ai sensi dell’articolo 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, attesa l’inidoneità dell’atto di rescissione ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal contratto ed aventi, quindi, consistenza di diritti soggettivi.

Né a conclusioni diverse conduce la constatazione che il provvedimento di rescissione abbia la forma dell’atto amministrativo, atteso che esso non cessa per ciò solo di produrre effetti nell’ambito delle posizioni paritetiche contrattuali (SS.UU. 5 aprile 2005 n. 6992).

D’altra parte è stato anche osservato (SS.UU. 18 aprile 2002 n. 5640) che costituisce ius receptum che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e che, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ciò che rileva non è la prospettazione fatta dalle parti, bensì il c.d. petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non tanto in funzione della statuizione richiesta al giudice, ma soprattutto della causa pretendi, ossia della intrinseca consistenza della posizione soggettiva fatta valere in giudizio (SS.UU. 21 dicembre 1999 n. 915), con la conseguenza che deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in tema di recesso da un contratto di appalto pubblico anche se formalmente è stata impugnato l’atto deliberativo a tal fine posto in essere dalla pubblica amministrazione, spettando al giudice ordinario stabilire, verificando in via incidentale la legittimità dell’atto rescissorio, se l’amministrazione abbia eventualmente vulnerato il diritto soggettivo dell’appaltatore di proseguire il rapporto contrattuale.

Né tali conclusioni risultano smentite dagli artt. 6 e 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205 e 33 del DLgs 31 marzo 1998 n. 80, atteso che la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici concerne la solo fase pubblicistica della gara, ivi compresi i provvedimenti di non ammissione alla gara o di esclusione dei concorrenti, ma non riguarda la fase relativa alla esecuzione del rapporto contrattuale (SS.UU. 18 aprile 2002 n. 5640): del resto il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo si giustifica logicamente solo in relazione alla fase pubblicistica delle procedure contrattuali ad evidenza pubblica, ma non anche in relazione a quella in cui, stipulato il contratto, si è in presenza di rapporti assolutamente paritetici in cui la posizione della pubblica amministrazione non differisce in alcun modo da quella di qualsiasi altra parte contrattuale.

2.- Per le considerazioni che precedono il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

La soccombenza di parte ricorrente non consente – nonostante l’errata indicazione del giudice competente contenuta nel provvedimento impugnato – il ristoro delle spese di giudizio, tenuto conto sia della soccombenza stessa, sia dell’orientamento consolidato ed unanime della giurisprudenza (cfr., da ultimo, TAR Veneto, I, 23.4.2008 n. 1332; TAR Catanzaro, II, 11.2.2008 n. 144) sul punto. Le spese stesse, tuttavia, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 1136/08

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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