DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 2010, n. 215 Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 293 del 16-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numero 10;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005,
n. 254, ed in particolare l’articolo 26, comma 10;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive
modificazioni;
Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 11 maggio 2001, n. 359;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 12
novembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 aprile 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 settembre 2010;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’economia e
delle finanze e della giustizia;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) camera di commercio: la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
b) diritti di segreteria: i diritti di segreteria per atti o
servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli
altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o
resi dalle camere di commercio, come determinati ai sensi
dell’articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni;
c) registro delle imprese: il registro delle imprese di cui
all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni;
d) ufficio del registro delle imprese: l’ufficio della camera di
commercio per la tenuta del registro delle imprese e del repertorio
delle notizie economiche e amministrative (REA).

Art. 2

Oggetto

l. Il presente regolamento disciplina il procedimento di recupero
coattivo dei diritti di segreteria non versati, che costituiscono
proventi delle camere di commercio ai sensi dell’articolo 18, commi 1
e 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. E’ comunque fatto salvo il diritto della camera di commercio di
avvalersi della facolta’ prevista dall’articolo 76, comma 1, della
legge 21 novembre 2000, n. 342.

Art. 3 Disciplina del procedimento 1. Verificati gli importi dei diritti di segreteria che risultano non pagati, aumentati degli accessori a qualunque titolo dovuti, le camere di commercio procedono alla valutazione circa la convenienza economica della procedura di recupero ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254. 2. La valutazione di cui al comma 1 viene comunicata al collegio dei revisori dei conti di cui all’articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 3. Valutata la convenienza al recupero, il responsabile del procedimento intima all’interessato di pagare le somme dovute, con le modalita’ in uso presso le camere di commercio, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della intimazione, avvertendo che, in mancanza, si procedera’ alla riscossione coattiva dell’importo mediante iscrizione a ruolo. La suddetta intimazione vale atto di costituzione in mora del debitore, anche ai sensi dell’articolo 2943, comma 3, del codice civile. 4. La riscossione coattiva dei diritti di segreteria e’ effettuata mediante ruolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 20 ottobre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Romani, Ministro dello sviluppo economico Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 319

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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