Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 610/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, costituito da:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere

Riccardo Savoia -Consigliere, relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3413/04 proposto da AIPA Agenzia Italiana per Pubbliche Amministrazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Rigetti, Davide Moscuzza e Laura Bardella Benvenuti, con elezione di domicilio presso lo studio del terzo in Venezia, San Marco 4700,

contro

il Comune di Montebelluna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Massimo Malvestito, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26/6/1924 n. 1054,

l’ABACO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,

per l’annullamento

del bando/disciplinare di gara e del relativo capitolato allegato 21 ottobre 2004 del comune di Montebelluna per l’affidamento dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni con svolgimento del relativo servizio e della Tassa occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per gli anni 2005, 2006 e 2007.decreto prot. n. 6326/Bis/2001 in data 18 aprile 2006 , a firma del Dirigente del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale Militare.

Visto il ricorso, notificato il 13/6/2007 e depositato presso la Segreteria il 15/6/07, con i relativi allegati;

visti i motivi aggiunti depositati in data 14 gennaio 2005;

visto l’atto di costituzione in giudizio;

visti gli atti tutti della causa;

uditi all’udienza pubblica del 29 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Savoia) l’avv.to Sanson, in sostituzione dell’avv.to Malvestio, per il Comune di Montebelluna,

ritenuto

che con atto depositato in data 26 gennaio 2009, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che tale atto non è stato ritualmente notificato a tutte le parti intimate;

che tuttavia dall’atto medesimo si deduce che la parte ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso;

che pertanto va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

che le spese degli atti di procedura compiuti possono essere compensate fra le parti costituite;

P. Q. M

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, 29 gennaio 2009.

Il Presidente L’estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 1150/07

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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