ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio dei comuni di Atrani e Scala in provincia di Salerno.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 305 del 31-12-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
17 settembre 2010, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio dei comuni di Atrani e Scala in provincia di
Salerno, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici
verificatisi il 9 settembre 2010;
Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici
hanno provocato l’esondazione del torrente Dragone, movimenti
franosi, con conseguenti danni ai centri abitati ed ai beni mobili,
determinando una grave situazione di pericolo per la pubblica e
privata incolumita’;
Considerato, altresi’, che a causa dei summenzionati eventi ha
perso la vita una persona;
Ritenuto quindi necessario ed urgente porre in essere i primi
interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita
delle popolazioni interessate;
D’intesa con la regione Campania;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il Prof. Edoardo Cosenza, Assessore ai lavori pubblici, alla
difesa del suolo ed alla protezione civile della regione Campania, e’
nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza
derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato,
provvede, anche avvalendosi dei comuni interessati in qualita’ di
soggetti attuatori, che agiscono sulla base di specifiche direttive
ed indicazioni impartite, all’accertamento dei danni, all’adozione di
tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le
situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza
alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in
essere ogni utile attivita’ per l’avvio, in termini di somma urgenza,
della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi
urgenti di prevenzione.
2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, che svolgono le
loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria
competenza, si avvalgono della collaborazione delle strutture
regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonche’ delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti
attuatori, provvede, in particolare:
a) alla quantificazione definitiva delle spese sostenute da parte
delle Amministrazioni dei territori interessati dagli eventi
calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della
pubblicazione della presente ordinanza;
b) alla quantificazione definitiva dei contributi per la ripresa
delle attivita’ produttive ed economiche da parte di imprese che
abbiano subito gravi danni ai beni immobili e mobili;
c) alla quantificazione definitiva del fabbisogno per la
concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili
gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi;
d) alla predisposizione, sentiti i comuni interessati, ove
competenti, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza, sulla base di risorse finanziarie gia’ disponibili, ovvero
che si renderanno eventualmente disponibili anche a titolo di
cofinanziamento pubblico e privato, presso le Amministrazioni
interessate, del piano degli interventi indifferibili ed urgenti a
salvaguardia della pubblica incolumita’, comprensivo della
quantificazione dei relativi oneri. Tale piano, in accordo con la
pianificazione esistente, anche a scala di bacino, sara’ volto in
particolare al ripristino della viabilita’, delle infrastrutture,
delle opere e dei servizi pubblici danneggiati, alla pulizia, alla
bonifica ed alla manutenzione straordinaria degli alvei e delle opere
di difesa idraulica dei corsi d’acqua interessati da eventi di piena,
al ripristino della funzionalita’ delle opere marittime e di difesa
della costa, alla bonifica ed alla stabilizzazione dei versanti
interessati da eventi franosi, nonche’ alla realizzazione di
ulteriori ed adeguate azioni ed opere di prevenzione e di mitigazione
dei rischi ancora presenti o determinatisi a seguito degli eventi
avversi di cui in premessa.
e) a porre in essere ogni azione utile alla predisposizione da
parte dei comuni esposti ad alto rischio idrogeologico ed idraulico,
entro il termine di cessazione dello stato di emergenza, della dovuta
pianificazione d’emergenza coerentemente con quanto stabilito dalle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007, n.
3624/2007 e n. 3680/2008.
5. I contributi di cui alle lettere b), c) sono concessi secondo
criteri di priorita’ e modalita’ attuative fissati dal Commissario
delegato stesso con propri provvedimenti, nel rispetto dei limiti
massimi e delle tipologie previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della
presente ordinanza.
6. I contributi concessi per il ristoro dei danni subiti a seguito
degli eventi di cui alla presente ordinanza potranno costituire
anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo
previste. I medesimi contributi, con esclusione di quelli
riconosciuti a titolo di mancato guadagno, non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con
l’erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la
corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha
luogo solo fino alla concorrenza dell’eventuale differenza tra quanto
percepito a titolo di indennizzo assicurativo ed il contributo
previsto.

Art. 2 1. Al fine di favorire l’immediata ripresa delle attivita’ produttive ed economiche danneggiate dagli eventi calamitosi, il Commissario delegati, nei limiti delle risorse assegnate, e’ autorizzato ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, agli interessati, sulla base di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni: a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature comunque non superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000,00 euro; b) un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu’ utilizzabili, fino ad un massimo di 60.000,00 euro; c) un contributo, correlato alla durata della sospensione della attivita’ che non puo’ eccedere i novanta giorni, e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall’ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. 2. La sospensione dell’attivita’ deve essere almeno di sei giorni lavorativi. 3. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ e per importi superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

Art. 3

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita’ immobiliari
distrutte o gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il
ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato,
anche avvalendosi dei soggetti attuatori, nei limiti delle risorse
assegnate, e’ autorizzato ad erogare contributi fino al 70% e nel
limite massimo di euro 30.000,00 per ciascuna unita’ abitativa,
conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed
edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla
presente ordinanza. Il Commissario delegato e’ autorizzato, anche per
il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare la somma fino ad un
massimo di euro 20.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati
la cui funzionalita’ sia agevolmente ripristinabile, sulla base di
apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi
da realizzare ed i relativi costi stimati.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti
attuatori, e’ autorizzato ad erogare un contributo fino al 75% del
danno ai beni mobili registrati e non registrati subito dai soggetti
privati, anche in anticipazione, sulla base di spese fatturate per la
riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del
bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a
1.000,00 €, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di
priorita’ e modalita’ attuative che saranno fissate dal Commissario
delegato stesso con propri provvedimenti.

Art. 4

1. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica
utilita’ e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il
Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori, di cui all’art. 1,
comma 1, ove non sia possibile l’utilizzazione delle strutture
pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi
professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui
all’art. 5.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti
attuatori per gli interventi di competenza, provvede all’
approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla
conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla
disponibilita’ dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente
o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la
conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere
motivato e recare, a pena di inammissibilita’, le specifiche
indicazioni progettuali necessarie al fine dell’assenso. In caso di
motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la
determinazione e’ subordinata, in deroga all’art. 14-quater, comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, all’assenso del Ministero competente che si esprime
entro sette giorni dalla richiesta.
3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti
attuatori, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e
degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il
decreto di occupazione d’urgenza, prescindendo da ogni altro
adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale
di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
testimoni.

Art. 5 1. Per l’attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dagli stessi nominati, e’ autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19; regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli da 93 a 100 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 33, 37, 42, 63, 68, 69, comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253 e 255, comma 1; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241e successive modificazioni; legge 7 agosto 1990, n.241, articoli 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17 e successive modificazioni; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 art. 191; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253 e 255, comma 1; decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, articoli 5, 6, 7, fermo il rispetto dell’art. 6 della direttiva 1999/31/CE del 24 aprile 1999; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383; legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, articoli 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 75, 78, 79 ed i corrispondenti articoli 10, 11, 16, 19, 21, 22 del regolamento medesimo; legge regionale 1° settembre 1993, n. 33 e misure di salvaguardia; legge regionale del 27 giugno 1987, n. 35 leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 6

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede nel
limite di 2.000.000,00 a carico del Fondo della protezione civile
allo scopo integrato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e’ autorizzata
l’apertura di apposita contabilita’ speciale in favore del
Commissario delegato.
3. Il Commissario delegato puo’ utilizzare eventuali risorse
derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile, che saranno
individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato
medesimo e sottoposte all’approvazione del Dipartimento della
protezione civile, rimodulando i relativi programmi d’intervento. Il
provvedimento dovra’ essere accompagnato da una relazione sullo stato
d’attuazione dei programmi da rimodulare, che specifichi
dettagliatamente la natura delle risorse destinate alle nuove
esigenze, nonche’ le ragioni del mancato utilizzo delle risorse
stesse. Il provvedimento dovra’, altresi’, contenere il quadro
generale delle nuove priorita’ derivanti dal succedersi degli eventi
calamitosi degli ultimi due anni ed un’analisi del rischio in
relazione al mancato completamento dei programmi originariamente
previsti.
4. Le Amministrazioni e gli Enti pubblici sono autorizzati a
trasferire al Commissario delegato eventuali ulteriori risorse
finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in
argomento ed anche ad utilizzare ulteriori risorse finanziarie,
pubbliche e private, attualmente disponibili o che si renderanno tali
nei rispettivi bilanci in deroga alla normativa vigente.
5. Per gli interventi e le opere da realizzare in ambiti comunque
funzionalmente correlati al superamento dell’emergenza, il comune di
Atrani puo’ provvedere anche con le risorse finanziarie inerenti agli
interventi sperimentali nel settore dell’edilizia residenziale ed
annesse urbanizzazioni da realizzare nell’ambito del programma
innovativo in ambito urbano denominato «Contrato di quartiere II»,
nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione sottoscritta in
data 25 novembre 2010 dal medesimo comune con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Il Commissario straordinario delegato, nominato ai sensi
dell’art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito,
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, per
l’attuazione degli interventi previsti nell’Accordo di programma
sottoscritto in data 12 novembre 2010 tra il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare e la Regione Campania, deve
rimodulare le risorse stanziate in favore del comune di Atrani per le
iniziative ritenute necessarie a tutelare la pubblica e privata
incolumita’ da porre in essere nel medesimo comune su richiesta del
Commissario delegato di cui al comma 1.

Art. 7

1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato,
debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed
impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa
Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi
sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle
spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a
legislazione vigente.

Art. 8

1. Il Settore di Protezione Civile della Regione Campania
garantisce, anche ai sensi della Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed
integrazioni, la disponibilita’ dei dati e delle informazioni
ottenuti dalle reti per il monitoraggio strumentale degli eventi.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, per tutti gli interventi
programmati ed avviati e per tutte le iniziative di natura
amministrativa e contabile necessarie per il definitivo superamento
dei contesti di criticita’ in atto nel territorio regionale, il
Commissario delegato provvede al trasferimento, in capo alla Regione
Campania – Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul
territorio, della titolarita’ di tutti gli accordi di ospitalita’
delle apparecchiature radioelettriche in ponte radio troposferico,
funzionali al monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale, di
cui alle ordinanze n. 3158/2001, n. 3521/2006, n. 3591/2007, n.
3849/2010.
3. Al fine di garantire, relativamente alle emergenze in atto di
cui alla presente ordinanza e di cui alle ordinanze di protezione
civile n. 3484/2005 e n. 3521/2006, il necessario potenziamento delle
attivita’ di previsione, prevenzione e monitoraggio strumentale degli
eventi in atto, il Commissario Delegato e’ autorizzato ad avvalersi,
sia nelle situazioni di pre-emergenza ed emergenza che nelle fasi di
presidio, attenzione, pre-allarme e allarme, previste nell’ambito del
sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e
idraulico di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni,
adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 giugno
2005, n. 299, ad integrazione del personale del Centro Funzionale
regionale di cui alla legge n. 267/98 e della Sala Operativa
regionale unificata di protezione civile, di personale tecnico
dell’Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (ARCADIS), delle
Autorita’ di Bacino o di personale appartenente alla Giunta Regionale
della Campania con adeguata esperienza nelle attivita’ afferenti al
rischio idrogeologico, in posizione di distacco nel limite massimo di
dieci unita’, assicurando in tal modo, la continuita’ dell’azione
tecnico-amministrativa, il coordinato ed unitario esercizio delle
funzioni ordinarie di competenza della Regione in materia di rischio
idrogeologico, nonche’ il pieno concorso nell’ambito del Sistema
regionale di Protezione civile ai sensi delle DD.G.R. numeri
6932/2001 e 854/2003.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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