DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 2010 Proroga degli organismi collegiali del Ministero della salute.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 6 del 10-1-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed
altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche’ alla
soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare
l’art. 61, con il quale e’ stabilito che, a decorrere dall’anno 2009,
la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorita’ indipendenti,
per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque
denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e’ ridotta del
30 per cento rispetto a quella sostenuta nell’anno 2007;
Visto l’art. 68 del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
e, in particolare, il comma 2, secondo il quale nei casi in cui, in
attuazione del comma 2-bis dell’art. 29 del citato decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, venga riconosciuta l’utilita’ degli organismi
collegiali di cui al comma 1, la proroga e’ concessa per un periodo
non superiore a due anni e debbono, inoltre, prevedersi ulteriori
obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere
ai componenti, privilegiando i compensi collegati alla presenza
rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo
l’obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui
sede di servizio coincida con la localita’ sede dell’organismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
86, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero della salute, a norma dell’art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Visto, in particolare, l’art. 1 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, che ha disposto la conferma
dei seguenti organismi istituiti presso il Ministero della salute: a)
il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero della salute, previsto dall’art. 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144; b) la Commissione per i trapianti allogenici da non
consanguineo di cui all’art. 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52; c) la
Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, di cui
all’art. 13 della legge 21 ottobre 2005, n. 219; d) la Commissione
permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi
delle sostanze alimentari di cui all’art. 21 della legge 30 aprile
1962, n. 283; e) la Commissione tecnica mangimi di cui all’art. 9
della legge 15 febbraio 1963, n. 281; f) il Comitato rappresentanza
degli assistiti di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 620; g) la Commissione tecnica
nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello
di cui all’art. 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623; h) il Comitato
per le pari opportunita’ di cui all’art. 41, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266; i) la Commissione
medica d’appello di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1988, n. 566; 1) la Commissione nazionale per
la formazione continua di cui all’art. 16-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; m) il Consiglio
superiore di sanita’ di cui all’art. 4 del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 266; n) la Commissione consultiva per i fitosanitari
di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e
successive modificazioni; o) la Commissione nazionale per la
definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di
cui all’art. 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112; p) il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle
malattie – CCM di cui all’art. 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n.
138; q) il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui
all’art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244; r) la
Commissione nazionale sull’appropriatezza delle prescrizioni di cui
all’art. 1, comma 283, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; s) la
Commissione consultiva del farmaco veterinario di cui all’art. 27,
comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193; t) la
Commissione nazionale per la lotta contro l’AIDS di cui all’art. 1
della legge 5 giugno 1990, n. 135;
Visto l’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione per la vigilanza
ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle
attivita’ sportive di cui all’art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n.
376;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione consultiva per i
biocidi di cui all’art. 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 174;
Visto l’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione per il rilascio
delle licenze per la pubblicita’ sanitaria prevista dall’art. 118 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione unica sui
dispositivi medici, di cui all’art. 57 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289;
Visto l’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione nazionale per la
ricerca sanitaria, di cui all’art. 18, comma 1, del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
Visto l’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 86, che ha istituito la Commissione unica per la
dietetica e la nutrizione, attribuendole i compiti della Commissione
consultiva di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e
al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, nonche’ i compiti
svolti dalla Commissione per la valutazione delle notifiche da
effettuare ai fini della commercializzazione dei nuovi prodotti e dei
nuovi ingredienti alimentari, istituita con decreto del Ministro
della sanita’ in data 2 marzo 1998, in esecuzione del regolamento
(CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio
1997;
Visto l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione
interministeriale di’ valutazione in materia di biotecnologie, di cui
all’art. 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206;
Visto l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 86, che ha previsto per tutti gli organismi
suindicati la durata in carica per tre anni, decorrenti dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso, quindi fino al 21 luglio 2010,
e che tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato,
ciascuno degli organismi suddetti presenti una relazione
sull’attivita’ svolta al Ministro della salute, che la trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione
congiunta della sua perdurante utilita’ e della conseguente eventuale
proroga della durata, da adottarsi con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute;
Vista la relazione del Ministro della salute del 20 maggio 2010
sull’attivita’ svolta dal Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici del Ministero della salute, dalla Commissione
per i trapianti allogenici da non consanguineo, dalla Consulta
tecnica permanente per il sistema trasfusionale, dalla Commissione
tecnica mangimi, dal Comitato rappresentanza degli assistiti, dalla
Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da
allevamento e da macello, dal Comitato per le pari opportunita’,
dalla Commissione medica d’appello, dal Consiglio superiore di
sanita’, dalla Commissione consultiva per i fitosanitari, dalla
Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, dal Centro nazionale per la
prevenzione ed il controllo delle malattie – CCM, dal Comitato
nazionale per la sicurezza alimentare, dalla Commissione consultiva
del farmaco veterinario, dalla Commissione nazionale per la lotta
contro l’AIDS, dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attivita’ sportive, dalla
Commissione consultiva per i biocidi, dalla Commissione per il
rilascio delle licenze per la pubblicita’ sanitaria, dalla
Commissione unica sui dispositivi medici, dalla Commissione nazionale
per la ricerca sanitaria, dalla Commissione unica per la dietetica e
la nutrizione, dalla Commissione interministeriale di valutazione in
materia di biotecnologie, per i quali si valuta positivamente la
perdurante utilita’ e se ne propone la proroga;
Visto l’art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a
tenore del quale: «la partecipazione agli organi collegiali […] e’
onorifica; essa puo’ dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l’importo di euro 30 a seduta
giornaliera»;
Tenuto conto che nella citata relazione del Ministro della salute
e’ dato atto del rispetto, per il 2009, del tetto di spesa previsto
dall’art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Preso atto delle specifiche professionalita’ e dei compiti
estremamente tecnici attribuiti ai componenti degli organismi per cui
si chiede la proroga;
Rilevata dunque la necessita’ di provvedere alla conseguente
proroga, per un biennio, dei suindicati organismi;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 4 agosto 2010 concernente indirizzi interpretativi in materia di
riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli
apparati amministrativi;
Su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Per le ragioni di cui in premessa, sono prorogati per un
biennio, a decorrere dal 22 luglio 2010, i seguenti organismi
collegiali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 86, operanti presso il Ministero della salute:
a) Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
del Ministero della salute;
b) Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo;
c) Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale;
d) Commissione tecnica mangimi;
e) Comitato rappresentanza degli assistiti;
f) Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali
da allevamento e da macello;
g) Comitato per le pari opportunita’;
h) Commissione medica d’appello;
i) Consiglio superiore di sanita’;
j) Commissione consultiva per i fitosanitari;
k) Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza;
1) Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle
malattie – CCM;
m) Comitato nazionale per la sicurezza alimentare;
n) Commissione consultiva del farmaco veterinario;
o) Commissione nazionale per la lotta contro l’AIDS;
p) Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per
la tutela della salute nelle attivita’ sportive;
q) Commissione consultiva per i biocidi;
r) Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicita’
sanitaria;
s) Commissione unica sui dispositivi medici;
t) Commissione nazionale per la ricerca sanitaria;
u) Commissione unica per la dietetica e la nutrizione;
v) Commissione interministeriale di valutazione in materia di
biotecnologie.
2. In sede di rinnovo della composizione degli organismi, indicati
al comma 1, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 68, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono
nominati in via prioritaria componenti la cui sede di servizio
coincida con quella degli organismi collegiali stessi.
3. In ottemperanza all’art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, la partecipazione agli organismi di cui al comma 1 e’
onorifica e puo’ dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l’importo di euro 30 a seduta
giornaliera.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di
controllo.
Roma, 20 ottobre 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta

Il Ministro della salute
Fazio

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 18, foglio n. 234

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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