DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2010, n. 242 Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all’assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 10 del 14-1-2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’articolo 4, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce presso gli uffici dell’Agenzia delle dogane lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita’ istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni; Visto l’articolo 4, comma 58, della medesima legge n. 350 del 2003, che prevede: «Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, cosi’ raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attivita’»; Visto l’articolo 4, comma 59 della medesima legge n. 350 del 2003, che prevede: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, che concorrono per l’assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241»; Visto l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede: «Le intese di cui al comma 59 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite»; Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi; Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio in data 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, che istituisce un codice doganale comunitario; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale; Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009; Acquisito, ai sensi dell’articolo 154, comma 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il parere dell’Autorita’ garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 28 febbraio 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza di Sezione del 26 agosto 2010; Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Sportello unico doganale 1. Lo sportello unico doganale, istituito ai sensi dell’articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presso gli uffici dell’Agenzia delle dogane, perseguendo lo sviluppo dell’interoperabilita’ dei sistemi informativi delle diverse amministrazioni interessate, coordina per via telematica i procedimenti coinvolgenti le amministrazioni che intervengono in operazioni doganali, nonche’ le attivita’ connesse con le predette operazioni e disciplinate dal presente decreto. 2. Al fine di effettuare il coordinamento per via telematica dei procedimenti che fanno capo alle amministrazioni che intervengono nelle operazioni doganali e’ realizzato un sistema di cooperazione tra il sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e quello delle singole amministrazioni interessate.

Art. 2 Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all’assolvimento delle operazioni doganali 1. I termini massimi di conclusione dei procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione, con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella Tabella A. 2. I termini massimi di conclusione dei procedimenti che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell’espletamento delle formalita’ doganali, con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella Tabella B.

Art. 3 Procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione 1. L’ufficio doganale provvede al controllo e all’eventuale scarico delle certificazioni, delle autorizzazioni, delle licenze e dei nulla-osta, prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione ed elencati nella Tabella A, rilasciati dalle amministrazioni di competenza nei tempi previsti in detta Tabella. 2. Gli operatori si rivolgono alle amministrazioni competenti per l’attivazione dei procedimenti limitatamente a quelli contrassegnati dal numero 1 e dai numeri da 55 a 65 della Tabella A.

Art. 4 Procedimenti contestuali alla presentazione della merce ai fini dell’espletamento delle formalita’ doganali 1. I procedimenti amministrativi che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell’espletamento delle formalita’ doganali sono conclusi dalle amministrazioni competenti nei termini massimi indicati nella Tabella B. 2. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, per i procedimenti di cui alla Tabella B, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, sono fatti salvi i tempi necessari per conoscere i relativi esiti. 3. All’atto della presentazione della dichiarazione doganale di cui al capitolo II del titolo IV del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, l’ufficio doganale provvede ad inviare in via telematica alle amministrazioni competenti i dati raccolti, necessari all’avvio dei procedimenti di cui al comma 1. 4. Le amministrazioni comunicano per via telematica gli esiti dei procedimenti di rispettiva competenza all’ufficio doganale che provvede a definire il procedimento doganale.

Art. 5

Coordinamento per via telematica

1. Lo sportello unico doganale attua il coordinamento per via
telematica dei procedimenti previsti dagli articoli 3 e 4 secondo le
regole tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
2. L’organizzazione dei servizi in rete e’ realizzata attraverso
idonei sistemi di cooperazione in conformita’ a quanto disposto
dall’articolo 63 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005.
3. In caso di indisponibilita’ dei sistemi informatici saranno
assicurate procedure manuali sostitutive da individuare in sede di
definizione dei sistemi di cooperazione di cui al comma 2.
4. Titolari del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 4 e
28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativi ai
procedimenti di cui alle Tabelle A e B sono esclusivamente le singole
amministrazioni competenti. L’Agenzia delle dogane e’, ai sensi del
suddetto articolo 28, titolare del trattamento dei dati forniti dagli
operatori con la dichiarazione doganale. I dati personali sono
trattati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto
decreto legislativo n. 196 del 2003, che sono specificate dalle
amministrazioni anche nell’ambito dei sistemi di cooperazione di cui
al comma 2 e dei relativi accordi di servizio ai sensi dell’articolo
17, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 6 Norme transitorie 1. Gli operatori continuano ad attivare i procedimenti di cui alle Tabelle A e B presso le amministrazioni competenti, che provvedono alla loro conclusione nei tempi indicati nelle medesime Tabelle A e B, fino all’integrazione degli stessi procedimenti nel sistema di cooperazione di cui al comma 2 dell’articolo 1, fatta eccezione per i procedimenti di cui al comma 2 dell’articolo 3. 2. Il direttore regionale dell’Agenzia delle dogane competente promuove, per i procedimenti di cui all’articolo 4, apposite conferenze di servizi in sede locale, da avviare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, per procedere all’armonizzazione degli orari di apertura degli uffici interessati, nel rispetto delle previsioni normative comunitarie e nazionali, tenuto conto di specifiche esigenze dei traffici e degli obblighi derivanti dai contratti collettivi vigenti, nonche’ per affrontare eventuali necessita’ operative. 3. Le amministrazioni destinatarie delle disposizioni del presente decreto devono individuare, nel proprio organigramma, uno o piu’ uffici, di livello dirigenziale generale, quale referente dello sportello unico doganale. 4. Per il primo triennio di funzionamento dello sportello unico doganale i responsabili degli uffici di cui al comma 3 costituiscono un comitato, coordinato dal direttore dell’Agenzia delle dogane, o da un suo delegato, che provvede, con riunioni almeno trimestrali, al monitoraggio dell’attivita’ del predetto sportello unico doganale. 5. Qualora dal monitoraggio emergano criticita’ che impediscano il corretto funzionamento dello sportello unico doganale, il comitato di cui al comma 4 adotta ogni misura tecnica idonea a rimuovere tali criticita’, assicurando il buon andamento delle attivita’. 6. I sistemi di cooperazione informatica, di cui all’articolo 5, comma 2, realizzati tra l’Agenzia delle dogane e le altre amministrazioni interessate sono completati entro tre anni dall’attivazione dello sportello unico doganale.

Art. 7 Attivazione dello sportello unico doganale 1. Lo sportello unico doganale viene attivato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8 Aggiornamento periodico delle Tabelle A e B 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede al periodico aggiornamento delle Tabelle A e B del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 4 novembre 2010 Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi Il Ministro dell’economia e delle finanze: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio 324

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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