Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 616/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, costituito da:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere

Riccardo Savoia – Consigliere, relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3750/94 proposto da Pontarollo Gelino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivone Cacciavillani e Raffaella Rampazzo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26/6/1924 n. 1054,

contro

il Comune di Valstagna, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,

per l’annullamento

della deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Valstanga n. 181 del 17 maggio 1994 di adozione della variante al piano per insediamenti produttivi denominato “Palazzon”.

Visto il ricorso, notificato il 11/11/1994 e depositato presso la Segreteria il 25/11/1994, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

udito all’udienza pubblica del 29 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Savoia) l’avv.to Rampazzo per il ricorrente;

ritenuto

che all’udienza pubblica del 29 gennaio 2009 l’avv.to Rampazzo ha dichiarato che il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso;

che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;

che non occorre provvedere sulle spese non essendosi costituita la parte intimata;

P. Q. M

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, il 29 gennaio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

/cm

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 3750/94

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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