DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2010, n. 252 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 26 del 2-2-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n.
474, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1° aprile 2008;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione,
prevista dall’articolo 107, primo comma, del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze, della giustizia e della salute;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 1975, n. 474, e’ aggiunto in fine il seguente comma:
«Rientrano altresi’ nelle attribuzioni di cui al primo comma anche
le funzioni di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati
negli istituti penitenziari nonche’ quelle relative ai servizi
minorili per la giustizia; tra le predette funzioni sono comunque
comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita’ terapeutiche,
sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi
psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e
l’assistenza medica dei detenuti di cui all’articolo 96, commi 6 e
6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle
medesime comunita’ dei minorenni e dei giovani di cui all’articolo 24
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto
dall’autorita’ giudiziaria. Restano ferme le competenze in capo agli
organi statali in materia di sicurezza all’interno delle strutture
sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell’ambito dei
luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli
internati. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra
servizi sanitari e amministrazione penitenziaria e giustizia minorile
saranno definite apposite intese tra i competenti organi provinciali
e statali».
2. All’articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1975, n. 474, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «L’assistenza sanitaria e» sono
soppresse e le parole: «sono assicurate» sono sostituite dalle
seguenti: «e’ assicurato»;
b) la lettera a) del comma 3 e’ abrogata.
3. Gli oneri relativi alle funzioni trasferite alle Province
autonome di Trento e di Bolzano dal comma 1 sono a carico dei
rispettivi fondi sanitari provinciali.
4. Il personale medico, tecnico sanitario e infermieristico
operante negli istituti penitenziari localizzati nel territorio delle
Province con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuato con
successivo provvedimento dalla competente amministrazione statale
d’intesa con la Provincia territorialmente competente, e’ trasferito
alle Province con effetto dalla medesima data e con onere a carico
delle province stesse. A detto personale si applicano le norme
legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste
per il corrispondente personale delle province, fermo restando il
rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in
godimento. Le Province subentrano allo Stato nelle convenzioni in
essere per lo svolgimento dell’attivita’ professionale relativa alle
funzioni oggetto del trasferimento ai sensi del comma 1; entro trenta
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto il Ministero della
giustizia comunica alle Province i nominativi del predetto personale
e la tipologia del rapporto convenzionale in atto. I rapporti di
lavoro a tempo determinato e i rapporti convenzionali previsti da
questo comma con scadenza anteriore a sei mesi dalla data di
efficacia di questo decreto con il personale medico, tecnico
sanitario e infermieristico operante negli istituti penitenziari
localizzati nel territorio delle Province sono prorogati per la
durata di dodici mesi dalla medesima data, salva scadenza naturale se
successiva. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili
connessi all’esercizio delle attivita’ sanitarie di cui a questo
decreto sono trasferiti alle Province autonome con le modalita’
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973,
n. 115; i locali adibiti all’esercizio delle funzioni sanitarie negli
istituti penitenziari sono concessi in uso a titolo gratuito.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 19 novembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione
territoriale

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Alfano, Ministro della giustizia

Fazio, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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