Cass. pen., sez. I 29-05-2008 (21-05-2008), n. 21703 Liquidazione delle spese – Individuazione della competenza nel magistrato che procede al momento della liquidazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il ricorso del pubblico ministero ha per oggetto l’ordinanza con la quale il tribunale di Messina ha rimesso al pubblico ministero le fatture per le spese di acquisizione di tabulati telefonici, ritenendo che alla medesima debba provvedere il pubblico ministero.
Va premesso che, per giurisprudenza costante, è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell’ambito dell’ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (tra le prime, seguita da giurisprudenza costante, Cass. sez. 5^, n. 182 dell’ 11 febbraio 1994, rv 197091).
Nel caso di specie, il limite in parola risulta superato per effetto dell’avere il giudicante ritenuto che i gestori telefonici, anche se non sono ausiliari del pubblico ministero (Cass. sez. 4^, 21757 del 22 giugno 2006, RV 234519), debbano essere ricompensati per il loro operato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 70 (T.U.).
Se non che, questa norma non rinvia a quella del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 83 dello stesso T.U. (la quale stabilisce che i compensi degli ausiliari del magistrato, del consulente di parte e del difensore sono liquidati al termine di ciascuna fase o grado del processo dall’autorità giudiziaria che ha proceduto) bensì dall’art. 168 e successivi dello T.U. cit. e ciò induce a ritenere che, per le altre spese di giustizia, debba conferirsi valore proprio all’espressione contenuta in quest’ultimo articolo e che per la liquidazione delle stesse sia competente "il magistrato che procede".
A questa conclusione può giungersi proprio sulla scorta della sentenza sopra citata, la cui motivazione è integralmente condivisa e recepita.
La decisione del tribunale, essendo contraria ai principi regolatori della materia e non potendo formare oggetto di conflitto di competenza, determinando altresì una stasi non diversamente superabile nel sub-procedimento relativo alla liquidazione del compenso, può essere rimossa soltanto da questa Corte, che, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ne riconosca il carattere abnorme, come precisato in premesse.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia gli atti al Tribunale di Messina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *