Cass. pen., sez. II 28-05-2008 (08-05-2008), n. 21564 Tempo trascorso dal reato – Rilevanza – Fondamento.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Chiamato a pronunciarsi in sede di rinvio a seguito di annullamento di questa Corte della ordinanza pronunciata, quale giudice del riesame, dallo stesso Tribunale di Napoli il 12 giugno 2006 di annullamento della ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 22 maggio 2006 dal locale Giudice per le indagini preliminari nei confronti di M.F. e M.B. per il reato di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., il Tribunale anzidetto ha nuovamente annullato l’ordinanza custodiale, reputando nella specie non intergrato il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie contestata, pur tenendo conto del principio di diritto posto a base della pronuncia demolitoria di questa Corte, e carente anche il requisito delle esigenze cautelari, avuto riguardo alla specifica natura dei fatti, all’epoca in cui gli stessi si sono realizzati ed al ruolo svolto dagli indagati.
Avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice del rinvio ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. A parere del ricorrente, infatti, il Tribunale del riesame di Napoli non avrebbe osservato i dieta espressi nella sentenza di annullamento di questa Corte, rievocando, a fondamento della nuova decisione, proprio quegli elementi "congetturali" che la pronuncia di legittimità aveva additato per escludere ipotesi alternative alla contestata corruzione. La ordinanza impugnata sarebbe poi contraddittoria, perchè si spiega la vicenda nel contesto di un meccanismo "clientelare" e poi si escludono le esigenze di cautela sul rilievo che gli indagati non avrebbero fatto parte di quel "sistema", svolgendo sul punto altri rilievi che si contestano perchè assiomatici ed apodittici.
Il ricorso del pubblico ministero è senz’altro fondato per ciò che attiene al presupposto dei gravi indizi di colpevolezza. La sentenza di annullamento di questa Corte, infatti, aveva puntualmente messo in luce la circostanza che se la semplice consegna sine titulo di somme di denaro ad un intermediario non poteva ritenersi – in assenza di ulteriori elementi – circostanza di per sè atta a denotare con certezza l’intervento di un patto corruttivo, potendo tale condotta alternativamente integrare i reati di millantato credito o truffa a carico del percettore della somma, era altrettanto vero – come dedotto dall’allora ricorrente pubblico ministero – che dovevano ritenersi costituire "gravi indizi di colpevolezza il riscontro della atipica procedura seguita, e la carenza professionale del M. B.; elementi tutti – puntualizzò conclusivamente la pronuncia rescindente di questa Corte – dai quali è dato desumere un grave quadro indiziario del delitto di corruzione propria antecedente, restando basata su mere congetture l’ipotizzabilità di ogni condotta alternativa". Ed è proprio su una ricostruzione del tutto ipotetica che il giudice del rinvio si è spinto per offrire quella che ha ritenuto di individuare come "chiave di lettura" alternativa a quella, ben più corposamente e concretamente evocabile, della corruzione, giungendo ad evocare, a fondamento della nomina, null’altro che una riconducibilità ad una gestione "politica" della stessa, sulla base della assiomatica "massima di esperienza" per la quale siffatta gestione sarebbe rientrata "nella logica spartitoria che ha caratterizzato la vita pubblica della Campania negli ultimi decenni". Una "non motivazione" dunque, che finisce per rendere palesemente viziata la statuizione adottata sul punto dai giudici del rinvio, postisi, per di più, in evidente frizione con i limiti propri di quel tipo di giudizio, nella parte in cui hanno finito per contestare la valenza indiziante della anomala procedura di nomina e dalla assenza di professionalità specifica del M.B., al contrario focalizzati come ratio essendi della pronuncia di annullamento.
Malgrado ciò, il ricorso del pubblico ministero deve essere respinto, perchè deve invece ritenersi corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha delibato la inesistenza di esigenze cautelari atte a giustificare la misura annullata in sede di riesame.
Al di là della pretesa contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui esclude la esistenza del pericolo di reiterazione delle condotte criminose – che il ricorrente deduce più su profili "lessicali" che non su concrete premesse fattuali – resta il dato ineludibile della notevole lontananza nel tempo dei fatti contestati e della mancata acquisizione di positive e specifiche emergenze atte a suffragare l’ipotizzato periculum in libertate, specie in considerazione della particolare natura della vicenda in contestazione, del ruolo svolto dai protagonisti e della sostanziale assenza – neppure dedotta dal ricorrente – della stessa attualità del "sistema" di piaceri in cui si sarebbe iscritto il fatto. La circostanza, infatti, che il legislatore abbia avvertito la necessità di inserire, nell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), come novellato ad opera della L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 1 tra i requisiti che obbligatoriamente devono comporre la motivazione della ordinanza cautelare anche lo specifico riferimento, quanto alle esigenze che giustificano la misura, alla valutazione "del tempo trascorso dalla commissione del fatto", sta a significare che la pregnanza del periculum volta a volta preso in considerazione, deve necessariamente "attualizzarsi" in proporzione diretta con il tempus commissi delicti, sull’ovvia presupposizione che, alla maggior distanza temporale dei fatti, ineluttabilmente finisca di regola per corrispondere un proporzionale affievolimento delle esigenze di cautela. La assoluta mancanza, quindi, di elementi positivi e specifici che denotassero concretezza e attualità dell’ipotizzato pericolo di recidiva, avuto riguardo proprio alla natura ed alla lontananza nel tempo dei fatti, ha coerentemente indotto i giudici a quibus a negare la sussistenza dei presupposti per modificare – in parte qua – la decisione di annullamento della misura, poi caducata – sul solo presupposto della gravita indiziaria – ad opera della sentenza di questa Corte.
Segue, pertanto, il rigetto del ricorso del pubblico ministero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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