Cass. pen., sez. I 28-05-2008 (14-05-2008), n. 21372 Notificazione a mezzo telegramma – Procedimento di riesame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
In data 25 maggio 2007 il Tribunale di Milano, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., respingeva la richiesta di riesame proposta da F.A. e, per l’effetto, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa l’8 maggio 2007 dal Gip del locale Tribunale in relazione al delitto di tentato omicidio aggravato, commesso in danno di M.R. il (OMISSIS).
Il Tribunale, pronunziandosi sulla eccezione di violazione del disposto dell’art. 309 c.p.p., comma 8, sollevata dalla difesa per inosservanza del termine libero di tre giorni tra la data dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale e la celebrazione della stessa, osservava che la spedizione dell’avviso era avvenuta alle ore 17,15 del (OMISSIS) e, dunque, nei tre giorni antecedenti la celebrazione dell’udienza di riesame, tenutasi il 25 maggio 2007.
Sottolineava, inoltre, che, volendosi dare rilievo, ai fini del computo dei termini stabiliti dalla legge, alla data di ricezione del telegramma contenente l’avviso di fissazione dell’udienza, dalla copia depositata dal difensore non poteva trarsi alcuna prova sul momento della ricezione, mancando su di essa qualsiasi attestazione indicante la data e il momento della consegna.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, l’indagato, il quale deduce inosservanza dell’art. 309 c.p.p., comma 8, per omesso rispetto del termine di tre giorni liberi tra il momento della ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza e la celebrazione della stessa e mancanza assoluta di motivazione in ordine a tale profilo.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte non si è ancora consolidata sul quesito se la notificazione a mezzo telegramma ex art. 149 c.p.p. abbia effetto dal giorno della spedizione anzichè da quello della ricezione.
Secondo una più recente linea interpretativa condivisa dal Collegio (Cass., Sez. 6, 18 novembre 2005, n. 869, rv. 232842), per la verifica del rispetto del termine di comparizione non è sufficiente la sola prova della spedizione del telegramma; la prova dell’avvenuta comunicazione deve, infatti, risultare dalla produzione di copia dell’atto di spedizione rilasciata dall’ufficio postale trasmittente (art. 55 disp. att. c.p.p.), nonchè dall’accertamento dell’effettiva ricezione da parte dei destinatari della comunicazione.
Non appare, pertanto, condivisibile un altro orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass., Sez. 2, 15 marzo 1995, Di Domenico) che, valorizzando l’urgenza conseguente all’estrema ristrettezza e alla perentorietà dei termini della procedura di riesame, ritiene che la prova della notificazione possa essere sufficientemente raggiunta attraverso la produzione di copia dell’atto di spedizione rilasciata dall’ufficio postale trasmittente dalla quale risulti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 149 c.p.p., la sussistenza degli elementi necessari a rendere idonea la comunicazione stessa in ordine agli atti giudiziari cui risulti preordinata.
Il Collegio ritiene che la ricezione del telegramma debba necessariamente segnare il momento a cui va riferito il termine dei tre giorni liberi.
La giurisprudenza di legittimità è, invece, costante nell’affermare che, se l’interessato contesta la tempestività della comunicazione, incombe allo stesso l’onere della prova della intempestiva ricezione del telegramma(Cass., Sez. 2, 15 marzo 1995, Di Domenico; Cass., Sez. 6, 18 novembre 2005, n. 869, rv. 232842).
2. Nel caso di specie, a fronte della circostanza, evidenziata nel provvedimento impugnato, che la spedizione dell’avviso risulta essere avvenuta alle ore 17,15 del 21 maggio 207 e, dunque, nei tre giorni antecedenti la celebrazione dell’udienza di riesame, tenutasi il 25 maggio 2007, la difesa non ha formulato alcuna specifica deduzione nè ha prodotto alcuna documentazione atta a suffragare la doglianza di inosservanza dell’art. 309 c.p.p., comma 8.
L’ordinanza del Tribunale di Milano – non contestata in modo specifico sul punto – ha sottolineato, con argomentazioni puntuali ed esaurienti, in proposito che dalla copia del telegramma depositata dal difensore non può trarsi alcuna prova sul momento di ricezione, mancando sulla stessa qualsiasi attestazione in ordine alla data e al momento della consegna del telegramma.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto Penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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