Cass. pen., sez. I 28-05-2008 (06-05-2008), n. 21350 Intervento del difensore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo e proposto da difensore non legittimato, il reclamo nell’interesse di D.C.R. avverso provvedimento in tema di liberazione anticipata del Magistrato di sorveglianza in sede.
Ricorre per cassazione l’interessato, esponendo che il provvedimento reclamato non era stato mai comunicato ad alcun difensore e che il mandato difensivo era steso in calce al reclamo. Il termine per proporre il gravame non aveva quindi iniziato la sua decorrenza, poichè la L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 69 bis, comma 1, prescrive la comunicazione del provvedimento adottato "de plano" dal Magistrato di sorveglianza ai "soggetti indicati dall’art. 127 c.p.p." (P.M., interessati e difensore). Il gravame non è fondato. Va infatti rilevato che l’intervento del difensore nel procedimento L. n. 354 del 1975, ex art. 69 bis non è necessario (così come – in difetto di diversa disposizione speciale – non lo è nelle procedure camerali regolate dal richiamato art. 127 c.p.p.); ne segue che il giudice procedente, in mancanza di nomina fiduciaria, non è neppure tenuto a designare un difensore d’ufficio. Le comunicazioni e notifiche ai sensi dell’art. 69 bis cit., comma 1 saranno in tal caso necessariamente limitate ai soggetti che allo stato risultano legittimati a reclamare (interessato e P.M.), dando luogo alla decorrenza del breve termine di 10 giorni concesso dalla legge per la proposizione del gravame. Decorso tale termine non può essere consentito all’interessato riaprirlo unilateralmente, senza limiti di tempo, con la nomina tardiva di un difensore.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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