Cass. pen., sez. I 23-05-2008 (20-05-2008), n. 20935 Nozione di detenzione – Minimo apprezzabile di stabilità e autonoma disponibilità del bene da parte del soggetto – Possesso precario dell’arma per pochi istanti – Sussistenza del reato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado con cui P.A. era stato condannato alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione ed Euro 400,00, di multa per detenzione illegale e cessione a D.M.R., una pistola Beretta cal. 7,65 con matricola abrasa, munita di caricatore contenente 7 proiettili, che il P. aveva, a sua volta, ricevuto da D.A.A..
Il difensore ha proposto ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, sull’assunto che la fattispecie di detenzione illegale di un’arma implica che l’arma stessa sia stata detenuta per un apprezzabile lasso di tempo e che tale presupposto non ricorreva nel caso di specie, essendosi il P., secondo la prospettazione accusatoria, subito disfatto dell’arma dopo averla ricevuta dal D. A..
Il ricorrente denuncia, altresì, carenza assoluta di motivazione in ordine all’accusa di cessione della pistola, non potendosi, comunque, ravvisare tale ipotesi di reato in caso di semplice consegna o dazione o "passaggio di mano in mano" di un’arma, e deduce che la responsabilità dell’imputato è stata affermata travisando la deposizione degli agenti che avevano operato il sequestro della pistola rinvenuta in possesso del D.M., i quali non avevano mai riferito di aver intravisto all’interno del sacchetto bianco consegnato dal D.A. al P. l’arma in questione ma avevano parlato semplicemente di un "oggetto allungato".
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Non sussiste, in primo luogo, alcun travisamento delle deposizioni rese dagli agenti operanti, non risultando in alcun modo a costoro attribuita la dichiarazione di aver visto la pistola all’interno del sacchetto ed essendo stato, invece, chiarito che i verbalizzanti desunsero la natura dell’oggetto contenuto nell’involucro, oltre che da notizie di fonte confidenziale, dalle intuibili dimensioni dello stesso e dalla circospezione con cui il D.A. lo aveva prelevato, dissotterrandolo.
La prova del reale contenuto dell’involucro è, poi, stata incensurabilmente desunta, con insindacabile e congrua ricostruzione fattuale, dalla accertata serie dei trasferimenti dell’oggetto, nel medesimo sacchetto di plastica bianco, dal D.A. al P. e da questi al D.M..
Infondata è anche la doglianza attinente al capo relativo alla cessione dell’arma, che non richiede il compimento di un formale atto giuridico di trasferimento del bene ma concerne ogni ipotesi di materiale traslazione dello stesso mediante attribuzione della sua disponibilità di fatto ad un terzo da parte dell’originario possessore, a prescindere dalla natura, del tutto irrilevante, del rapporto giuridico sottostante (ipotesi integrata anche ricostruendo la fattispecie come concorso del P. nella cessione dell’arma dal D.A. al destinatario finale).
Il ricorso è, invece, fondato quanto alla ritenuta sussistenza dell’ipotesi di detenzione dell’arma, contestata – conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia – sia in riferimento alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, che al L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 3. La ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito indica, invero, realisticamente il P. come un semplice mediatore o tramite nel passaggio della pistola dal D. A. al D.M., avendone il prevenuto avuto il precario possesso solo per i pochi istanti intercorsi tra la sua ricezione ed il trasferimento al D.M. medesimo, nelle cui mani l’arma veniva rinvenuta e sequestrata.
Fanno, dunque, difetto gli estremi di una situazione di fatto radicatasi in capo al P. tale da rendere configurabile una stabile relazione del soggetto con la cosa in cui si sostanzia il concetto di detenzione, che per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore e cosa detenuta ed un minimo apprezzabile di stabilità ed autonoma disponibilità del bene da parte del soggetto.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alle ipotesi relative alla detenzione dell’arma, di cui va affermata l’insussistenza con conseguente eliminazione dei relativo aumenti di pena, complessivamente pari ad un mese di reclusione ed Euro 50,00, di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi relativi alla detenzione dell’arma, perchè il fatto non sussiste ed elimina i relativi aumenti di pena, restando la sanzione per il residuo reato di cessione determinata in anni 2 mesi 1 di reclusione ed Euro 350,00, di multa. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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