Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 643/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Stefano Mielli Primo Referendario

Marina Perrelli Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3488/97, proposto da G.L. di Povoledo Giorgio & Co. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Visconti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Venezia, S. Marco 3727/a;

CONTRO

Il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Gidoni e M. M. Morino, con domicilio eletto presso la Civica Avvocatura nella sede municipale;

PER L’ANNULLAMENTO

del provvedimento del 22 luglio 1997 n. CDQ 1259/V-1 con il quale il Dirigente del Settore della Ripartizione Tributi del Comune di Venezia denegava l’autorizzazione ad esporre due vetrinette amovibili ai lati dell’ingresso del negozio della società ricorrente, sito in Venezia, Cannaregio 117/118, nonché dei pareri negativi dell’Ufficio Arredo Urbano e del Consiglio di Quartiere richiamati nel detto provvedimento.

Visto il ricorso, notificato il 12 novembre 1997 e depositato presso la Segreteria il successivo 25 novembre 1997, con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio del Comune di Venezia, depositata presso la Segreteria il 12 dicembre 1997;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito nella pubblica udienza del 15 gennaio 2009 – relatore il Referendario M. Perrelli – l’avv. Giannetto in sostituzione di Visconti per la parte ricorrente e l’avvocato Ongaro per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La società ricorrente, titolare di un negozio sito in Venezia, Cannaregio 117/118, inoltrava al Comune di Venezia l’istanza di concessione di spazio pubblico per la temporanea esposizione, ai lati della porta del proprio esercizio commerciale, di due vetrine amovibili per ampliare lo spazio delle vetrine fisse.

Con il provvedimento impugnato il Dirigente della Ripartizione di Tributi del Comune di Venezia rigettava la predetta istanza sulla scorta dei pareri negativi espressi dall’Ufficio Arredo Urbano e dal Consiglio di Quartiere n.2.

Avverso tale provvedimento è stato proposto il ricorso in esame con il quale la società ricorrente ne lamenta l’illegittimità: 1) per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione dal momento che il diniego si fonda sul mero recepimento del parere negativo dell’Ufficio Arredo Urbano che a sua volta cita una normativa non identificabile, ledendo in tal modo il diritto di difesa dell’interessato; 2) per eccesso di potere sotto il profilo della falsità dei presupposti giacché dalla documentazione fotografica allegata emerge che le vetrinette arrecano un vantaggio anziché un danno all’estetica del fabbricato coprendone il muro grigio; 3) per eccesso di potere sotto il profilo della contrarietà con precedenti comportamenti dell’amministrazione comunale, nonché dell’assenza di un interesse pubblico tutelabile giacché il Comune tollera la presenza delle predette vetrinette sin dal 1983, anno di una precedente analoga istanza mai riscontrata dall’amministrazione resistente.

Il Comune di Venezia, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2009 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per le motivazioni di seguito rassegnate.

Con i primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, la società ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato sia perché lo stesso si limiterebbe a recepire i parere negativi espressi dall’Ufficio Arredo Urbano e dal Consiglio di Quartiere n.2 senza esprimere una propria autonoma valutazione in ordine all’istanza presentata dalla G.L. di Povoledo Giorgio e Co. S.n.c., citando una normativa difficilmente identificabile, sia perché non considera il vantaggio derivante all’estetica dell’edificio dalla apposizione delle due vetrinette.

Le predette censure sono infondate e devono essere disattese.

Con parere del 17 marzo 1997 l’Ufficio Arredo Urbano esprimeva parere contrario all’installazione delle vetrinette ai lati della porta d’ingresso del negozio della società ricorrente richiamando il disposto dell’art.4/1, comma 14 punto d, del Regolamento comunale sulla pubblicità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 154 del 29 settembre 1995. Ai sensi di tale disposizione “le vetrinette esterne, fisse o amovibili nelle zone A, B e C sono ammesse solo per negozi con vetrine di dimensioni insufficienti e accanto ad essi e devono rispondere ai seguenti requisiti:…lett. d) la vetrinetta deve essere interamente poggiata su una superficie muraria cieca”.

Con parere del 16 giugno 1997 il Consiglio di Quartiere n. 2 osservava, a sua volta, che le vetrinette apposte ai lati dell’ingresso dell’esercizio commerciale della società ricorrente non rispettano l’esigenza di lasciare liberi e visibili gli elementi architettonici in pietra di contorno delle posature, richiamando in tal modo la lettera a) del predetto art. 4/1 del citato Regolamento sulla pubblicità, in forza della quale “le vetrinette non devono interessare i contorni in pietra dei fori né altre parti architettoniche in pietra viva”.

Ne discende, pertanto, che atteso il mancato rispetto delle predette disposizioni regolamentari da parte delle due vetrinette installate, l’Amministrazione comunale ha legittimamente respinto l’istanza della società ricorrente, espressamente richiamando il disposto dell’art.4/1 del Regolamento sulla pubblicità. Né vale ad inficiare la motivazione del provvedimento impugnato la circostanza che non sono stati menzionati gli estremi della delibera con la quale è stato approvato il Regolamento de quo, posto che lo stesso era facilmente identificabile.

Appare, infine, infondata anche la censura relativa alla dedotta assenza di un danno all’estetica del fabbricato derivante dall’apposizione delle vetrinette. Infatti il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari citate è sufficiente a fondare il diniego dell’autorizzazione all’apposizione delle vetrinette, non essendo, peraltro, demandata dal richiamato Regolamento all’amministrazione comunale alcuna valutazione discrezionale in ordine all’impatto estetico degli arredi oggetto delle istanze.

Deve, infine, essere disatteso anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso con il quale la società ricorrente lamenta la contrarietà del provvedimento impugnato rispetto ai precedenti comportamenti dell’amministrazione comunale, nonché l’assenza di un interesse pubblico tutelabile giacché il Comune tollera la presenza delle predette vetrinette sin dal 1983.

Atteso che, come riferito dalla stessa società ricorrente, esiste una precedente istanza del 1983 avente ad oggetto l’apposizione delle medesime vetrinette e che su di essa l’amministrazione non si è mai pronunciata in modo positivo, la circostanza che le vetrinette siano state apposte e mantenute in assenza di un valido titolo legittimante non può aver creato alcun affidamento nella G.L.di Povoledo Giorgio s.n.c. dal momento che non vi è stato alcun atto o comportamento del Comune idoneo ad ingenerare il convincimento che la società avesse acquisito l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico. Né tale convincimento può essere tratto dalla mancata rimozione forzata delle vetrinette.

Il ricorso va, in conclusione, integralmente respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione comunale che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di cui euro 150,00 (centocinquanta/00) per spese e il resto per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. Veneto – III Sezione n.r.g. 3488/97

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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