Cass. pen., sez. I 21-05-2008 (06-05-2008), n. 20286 Concessione dei benefici penitenziari a soggetti condannati per reati ostativi – Requisito della collaborazione – Collaborazione impossibile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Vista l’ordinanza in epigrafe, che ha rigettato il reclamo di G.G.A. avverso declaratoria di inammissibilità dell’istanza di permesso-premio avanzata dal predetto, in espiazione di pena per reato assolutamente ostativo ex art. 4 bis, comma 1, 1^ fascia, O.P., osservando, in conformità a Cass., sez. 1, 5.5.1999, Agrani, in Ced Cass., rv. 213938, che l’inesigibilità del requisito della collaborazione con la giustizia per il dedotto integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità (cd. "collaborazione impossibile") non opera nella specie, occorrendo che la sentenza con cui sono stati accertati i fatti sia anteriore alla data di entrata in vigore della disposizione restrittiva introdotta nel D.L. n. 306 del 1992, art. 4 bis, comma 1, (nel caso in esame la sentenza che ha accertato fatti e responsabilità è stata pronunciata il 6.3.2003 ed è divenuta irrevocabile il 20.6.2003);
visto il ricorso, seguito da motivi aggiunti, con cui il difensore denuncia violazione di legge sull’assunto dell’erroneità dell’opzione interpretativa fatta propria dal giudice a quo ed invoca il dictum di Cass., sez. 1, 9.6.2004, Chionetti, in Ced Cass., rv.
229254, secondo cui "il legislatore del 2002 non ha invero inserito nel chiaro dettato del nuovo testo dell’art. 4 bis O.P., comma 1 alcun riferimento che possa comportare una limitazione degli effetti della oggettiva impossibilità di utile collaborazione da tale norma previsti ai casi di condanna anteriori all’entrata in vigore del D.L. n. 306 del 1992";
ritenuta la fondatezza del ricorso, non rinvenendosi nel vigente testo dell’art. 4 bis, comma 1, O.P., come modificato dalla L. n. 279 del 2002 a seguito della sentenza n. 68/1995 della Corte costituzionale, alcuna disposizione che limiti nel tempo l’applicabilità dei benefici penitenziari in caso di collaborazione cd. "impossibile" o da cui desumere indicazioni in tal senso, ferma la necessaria acquisizione di elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva;
ritenuto che il contrasto giurisprudenziale tra i due precedenti sopra menzionati va risolto aderendo alla soluzione accolta dalla più recente e perspicua sentenza Chionetti (alla cui motivazione integrale si rinvia), che appare l’unica rispettosa del dettato normativo, dal quale esulano le preoccupazioni di politica criminale che hanno ispirato la decisione impugnata;
atteso che, per quanto precede, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio per la verifica delle condizioni cui la disciplina contenuta nell’attuale testo dell’art. 4 bis, comma 1, 2^ periodo, O.P. subordina la concessione dei benefici penitenziari e, segnatamente, del permesso-premio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.

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