Cass. pen., sez. I 15-05-2008 (05-05-2008), n. 19466 Indulto – Più provvedimenti di condanna emessi da giudici diversi – Competenza del giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Forlì investito, quale giudice dell’esecuzione, della richiesta del condannato volta ad ottenere l’applicazione dell’indulto alla sentenza del Tribunale di Forlì sezione distaccata di Cesena emessa in data 28 gennaio 2003, declinava la propria competenza rilevando che a norma dell’art. 665 c.p.p., comma 4, in presenza di un provvedimento di cumulo, era competente il giudice dell’ultimo provvedimento irrevocabile. Il Gip del Tribunale di Milano, ricevuti gli atti, declinava la propria competenza rilevando che l’art. 665 c.p.p., comma 4, poteva trovare applicazione solo quando si verificava in fase esecutiva una interferenza tra i provvedimenti da eseguire, mentre in caso contrario doveva trovare applicazione l’art. 665 c.p.p., comma 1, e cioè dell’esecuzione del singolo provvedimento doveva occuparsi il giudice che lo aveva emesso.
Citava a sostegno della sua decisione una pronuncia di legittimità (Cass. sez. 1, 9 agosto 2000 n. 4825, rv. 216915), secondo la quale l’applicazione del criterio fissato dall’art. 665 c.p.p., comma 4, non opera per il solo fatto che un soggetto abbia subito più condanne ma è necessario che in fase esecutiva ci si debba occupare della medesima questione relativa a più sentenze di condanna, mentre invece qualora la questione concerna l’esecuzione di un solo provvedimento, di questa si deve occupare il giudice che lo ha emesso.
Va preliminarmente dichiarata l’ammissibilità del conflitto sollevato con ordinanza del 17 gennaio 2008 in rito, perchè il rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale che è irrisolvibile senza l’intervento di questa Corte.
La Corte ritiene che la competenza a provvedere debba essere attribuita al giudice dell’esecuzione di Milano individuato ai sensi dell’art. 665 c.p.p., comma 4.
Infatti, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 1, 25 luglio 1991 n. 2707 rv. 187880 fra tante), l’indulto di una delle pene cumulate incide sul cumulo che, una volta effettuato, acquista rilievo ed autonomia propri rispetto alle singole pene inflitte con sentenze irrevocabili ed il cui provvedimento costituisce presupposto essenziale ai fini della determinazione della pena da eseguire. Da tale principio deriva che l’applicazione dell’indulto o dell’amnistia impropria, incidendo sul cumulo, compete sempre al giudice dell’esecuzione individuato ai sensi dell’art. 665 c.p.p., comma 4, sia quando abbia ad oggetto una pluralità di pene cumulate, scaturenti da provvedimenti adottati da giudici diversiva che riguardi una pena soltanto, se l’esecuzione concerna comunque più provvedimenti emessi da giudici diversi.
Tale criterio di determinazione della competenza permane anche nell’ipotesi in cui la pena alla quale deve essere applicata l’amnistia impropria o l’indulto scaturisca da un provvedimento divenuto irrevocabile dopo l’attuazione del cumulo, pur se non rientrante tra quelli già unificati in un precedente provvedimento di cumulo.
Questo orientamento giurisprudenziale è stato confermato da numerose pronunce (vedi Cass. sez. 1^, 26 marzo 1998 n. 1224 rv. 210195 cui adde Cass. sez. 1^, 17 maggio 2004 n. 23208 rv. 228253 e da ultimo Cass. sez. 1^, 8 gennaio 2008 n. 364 rv. 238771), nella quali si sono pure ritenute irrilevanti l’esistenza di un provvedimento di cumulo in caso di indulto (Cass. sez. 1^, n. 364 del 2008) oppure l’ineseguibilità dell’ultima pronuncia (Cass. sez. 1^, 21 ottobre 1993 n. 3747 rv. 195432).
La sentenza citata dal G.i.p. milanese concerne il caso in cui la questione riguardi l’esecuzione di un solo provvedimento, non incidente in modo assoluto sull’esecutività degli altri.
Pertanto la presenza di più sentenze di condanna pronunciate da giudici diversi fa scattare l’ipotesi prevista dal comma 4 e quindi la competenza del giudice la cui sentenza è passata in giudicato per ultima, anche se la questione non riguardava la sua sentenza, tranne casi rarissimi e di scuola in cui l’esecuzione del provvedimento non incida su altri in modo assoluto e neppure in via indiretta.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del G.i.p. del Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.

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