Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 741/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere

Stefano Mielli Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2610/2008, proposto da M’BARAK ERGUIG, rappresentato e difeso dall’avv. Caterina Bozzoli, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

contro

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

avverso il silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza di acquisto della cittadinanza presentata il 21 settembre 2006.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

visti gli atti tutti di causa;

udito nella camera di consiglio dell’11 marzo 2009 – relatore il primo referendario Stefano Mielli – l’avv. Minto in sostituzione di Bozzoli per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Gasparini per la P.A.;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, cittadino del Marocco regolarmente soggiornante in Italia dal 1989, in data 21 settembre 2006 ha presentato istanza di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9. comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91.

Non avendo ricevuto successivamente alcuna comunicazione, con il ricorso in epigrafe chiede la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio inadempimento dell’Amministrazione e che sia ordinato al Ministero dell’Interno di provvedere in ordine all’istanza presentata.

L’Amministrazione resistente nel costituirsi in giudizio ha dichiarato che si è conclusa in senso favorevole per il ricorrente la procedura amministrativa volta all’ottenimento della cittadinanza italiana, comprovando tale circostanza mediante il deposito in giudizio dello schema del decreto del Presidente della Repubblica per il conferimento della medesima.

Alla Camera di consiglio del 11 marzo 2009, il difensore del ricorrente, in ragione di tale elemento sopravvenuto, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso.

Deve pertanto darsi atto della sopravvenuta carenza al ricorso.

Le spese di giudizio, in considerazione della mancata documentazione di una recente sollecitazione della definizione del procedimento amministrativo (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 24 dicembre 2008, n. 3989), possono essere compensate, fermo restando che resta a carico dell’Amministrazione resistente il rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, che dovranno essere corrisposte al difensore che ne ha chiesto la distrazione dichiarandosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese di giudizio compensate, salvo che per la rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 marzo 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. Veneto – III Sezione n.r.g. 2610/08

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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