Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 742/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Marco Buricelli Consigliere

Stefano Mielli Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 799/1998, proposto da BERFI’S CLUB Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Canevaro e Matteo Garbisi con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia – Mestre, via Mestrina n. 6;

contro

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituitasi in giudizio;

e nei confronti

del Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento del provvedimento del Questore di Verona del 10 gennaio 1998, con cui è stata disposta la chiusura per dieci giorni della discoteca gestita dalla Società ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visti gli atti tutti di causa;

udito nella pubblica udienza del 26 febbraio 2009 – relatore il primo referendario Stefano Mielli – l’avv. Canevaro per la parte ricorrente;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO E DIRITTO

Il Questore della provincia di Verona con il provvedimento impugnato, ritenendo sussistente una situazione di particolare pericolo per la sicurezza pubblica e l’incolumità degli avventori, rilevata durante un controllo svoltosi il 10 gennaio 1997, ai sensi degli artt. 100 del RD 18 giugno 1931 n. 773, e 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287, ha disposto la chiusura della discoteca gestita dalla Società ricorrente per dieci giorni.

Tale provvedimento è impugnato per le seguenti censure:

I) travisamento ed erronea valutazione dei fatti;

II) carenza di motivazione;

III) incompetenza del Questore ad emettere il provvedimento impugnato;

IV) violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso deve essere respinto.

Con il terzo motivo la Società ricorrente afferma che la competenza ad impugnare il provvedimento impugnato sarebbe del Sindaco e non del Questore.

La doglianza è infondata.

L’art. 100, comma 1 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevede che

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