Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Marco Buricelli Consigliere
Stefano Mielli Primo Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 799/1998, proposto da BERFI’S CLUB Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Canevaro e Matteo Garbisi con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia – Mestre, via Mestrina n. 6;
contro
l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituitasi in giudizio;
e nei confronti
del Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento del provvedimento del Questore di Verona del 10 gennaio 1998, con cui è stata disposta la chiusura per dieci giorni della discoteca gestita dalla Società ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito nella pubblica udienza del 26 febbraio 2009 – relatore il primo referendario Stefano Mielli – l’avv. Canevaro per la parte ricorrente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO E DIRITTO
Il Questore della provincia di Verona con il provvedimento impugnato, ritenendo sussistente una situazione di particolare pericolo per la sicurezza pubblica e l’incolumità degli avventori, rilevata durante un controllo svoltosi il 10 gennaio 1997, ai sensi degli artt. 100 del RD 18 giugno 1931 n. 773, e 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287, ha disposto la chiusura della discoteca gestita dalla Società ricorrente per dieci giorni.
Tale provvedimento è impugnato per le seguenti censure:
I) travisamento ed erronea valutazione dei fatti;
II) carenza di motivazione;
III) incompetenza del Questore ad emettere il provvedimento impugnato;
IV) violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere respinto.
Con il terzo motivo la Società ricorrente afferma che la competenza ad impugnare il provvedimento impugnato sarebbe del Sindaco e non del Questore.
La doglianza è infondata.
L’art. 100, comma 1 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevede che