Cass. pen., sez. V 21-04-2008 (10-04-2008), n. 16425 Consapevolezza del soggetto attivo che essa sarebbe stata comunicata alla persona offesa – Integrazione del reato di ingiuria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Il giudice di Pace di Bassano del Grappa con sentenza 27.9.2005 assolveva F.G. dal reato di cui all’art. 594 c.p., comma 2, con la formula "perchè il fatto non sussiste".
All’imputato era stato addebitato di aver offeso l’onore ed il decoro di G.A. mediante e-mail contenente le seguenti espressioni: "propongo di non accettare più questa presa in giro…. si può far capire in modo chiaro alla sig.ra G. che non si è più disposti a passare da fessi e che la disonestà non può diventare un vanto….non c’era bisogno di rendere così esplicita tanta sfacciataggine arrivando ad abusare dei congedi parentali".
Il decidente premetteva che la G. aveva trovato nel cassetto della propria scrivania, in ufficio, detta e-mail, che era stata inviata dall’imputato (il quale ne aveva ammesso la paternità) a vari dipendenti della ditta in cui entrambi lavorano, ma non all’indirizzo di posta elettronica della predetta, unitamente ad una dichiarazione anonima Osservava, quindi, che, siccome la missiva non era stata direttamente indirizzata alla persona offesa, non risultava realizzato l’elemento oggettivo del reato contestato.
Avverso la sentenza proponeva appello, "agli effetti del risarcimento e della condanna penale", la parte civile G.A. denunciando, anzitutto, "l’omessa contestazione nell’imputazione del reato di cui all’art. 595 c.p.".
Sosteneva che, nel ricorso immediato proposto ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, la G. era stata chiarissima nel richiedere che si procedesse, nei confronti del F., per i reati di diffamazione ed ingiuria, mentre il pubblico ministero aveva inspiegabilmente omesso di contestare l’ipotesi della diffamazione.
Assumeva, quindi, che, in ogni caso, anche il reato di ingiuria era nella specie configurabile.
Il tribunale di Bassano del Grappa con ordinanza 25.1.2006 – premesso che, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 38, il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace "negli stessi casi in cui è ammessa l’impugnazione da parte del pubblico ministero" e che il pubblico ministero, essendo il reato sanzionatile solo con pena pecuniaria, avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 36 dello stesso decreto, proporre solo ricorso per cassazione – qualificava l’impugnazione come ricorso, disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di cassazione.
Deve premettersi che l’ordinanza è stata adottata in epoca precedente all’entrata in vigore della L. 20 febbraio 2006, n. 46 e quindi nella vigenza dell’originaria formulazione dell’art. 36.
Ciò premesso, va rilevato, anzitutto, che non è censurabile la determinazione dell’organo dell’accusa di contestare il reato di ingiuria.
Infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 25, comma 2, il pubblico ministero che non ritenga il ricorso proposto ai sensi dell’art. 21 inammissibile o infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, "formula l’imputazione confermando o modificando l’addebito contenuto nel ricorso".
Deve quindi osservarsi che nella sentenza erroneamente si afferma che, siccome la missiva non era stata inviata direttamente alla persona offesa, il reato non era configurabile.
Trattandosi di ingiurie epistolari, invece, anche se lo scritto è stato materialmente inviato a persone diverse dall’offeso, il delitto si perfeziona alla condizione che l’agente, all’atto dell’invio, abbia avuto indubbia consapevolezza che lo stesso sarebbe stato comunicato all’offeso (Cass. Sez. 2^, 17.10.1961; Cass. Sez. 2^, 19.4. 1958).
Nella specie, pur a fronte del tenore della missiva ("…si può far capire in modo chiaro alla Sig.ra G. che non si è più disposti a passare da fessi ….") il decidente non ha minimamente valutato se, in tale contesto, l’imputato fosse stato perfettamente consapevole del fatto che la missiva sarebbe stata portata alla conoscenza della persona offesa.
La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, anche agli effetti penali, al giudice di pace che, alla luce del principio enunciato, tragga liberamente le opportune conclusioni, colmando la lacuna evidenziata.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla la sentenza impugnata anche agli effetti penali e rinvia per nuovo giudizio al giudice di pace di Bassano del Grappa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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