Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 743/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Marco Buricelli Consigliere

Stefano Mielli Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 818/1998, proposto da BERCA di Berrini Adriana & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Bianchini, con elezione di domicilio presso il suo studio in Venezia piazzale Roma n. 461;

contro

il Comune di Cortina d’Ampezzo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Dal Prà con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco n. 304/97 prot. n. 29262 del 24 dicembre 1997, con cui è stata ordinata la chiusura temporanea dell’esercizio commerciale sito in Cortina, Corso Italia n. 411.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cortina;

visti gli atti tutti di causa;

udito nella pubblica udienza del 26 febbraio 2009 – relatore il primo referendario Stefano Mielli – l’avv. Bianchini per la parte ricorrente e l’avv. Farina in sostituzione di Dal Prà per il Comune di Cortina;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO E DIRITTO

Il Sindaco del Comune di Cortina con l’impugnata ordinanza ha disposto la chiusura dell’esercizio commerciale gestito dalla Società ricorrente in forza dell’autorizzazione n. 411 del 19 dicembre 1997 per la tabella merceologica XIV cat. C “prodotti per la persona”, dal 25 dicembre 1997, al 3 gennaio 1998, perché a seguito di un controllo è stata constatata la vendita prevalente se non esclusiva di capi di abbigliamento.

Tale provvedimento è impugnato per le seguenti censure:

I) incompetenza e violazione dell’art. 6, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

II) difetto di presupposto e di motivazione;

III) difetto di istruttoria;

IV) insussistenza del requisito della particolare gravità dell’infrazione;

V) insussistenza dell’elemento della colpevolezza;

VI) violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Si è costituto in giudizio il Comune di Cortina chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato.

Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le assorbenti censure di incompetenza e omessa comunicazione di avvio del procedimento di cui al primo e sesto motivo.

Quanto alla prima vi è da osservare che secondo quanto previsto dall’art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142, come modificato dall’art.6 della legge 15 maggio 1997, n.127, già nel testo vigente alla data d’adozione dell’impugnata ordinanza sindacale il potere d’emanazione degli atti di autorizzazione riservati ai Comuni e, quindi, anche dei provvedimenti repressivi dei comportamenti posti in essere in carenza o in violazione dei prescritti titoli autorizzatori di carattere commerciale, è stato riservato, in modo diretto e incondizionato, alla competenza dei dirigenti investiti dei compiti gestionali (cfr. Tar Marche, 12 ottobre 2001 , n. 1130; Tar Campania, Sez.V, 12 ottobre 1999, n. 2632; Tar Lombardia, Brescia, 12 novembre 1999, n. 963).

Infatti dalla norma citata (nel testo antecedente sia alla legge 16 giugno 1998, n. 191, e al Dlgs. 31 marzo 1998, n. 80) è stata rinviata alla sede statutaria ovvero regolamentare la sola modalità di esercizio dei compiti gestionali (cfr. Tar Veneto, Sez. II, 16 novembre 1998 , n. 2072).

Da ciò dunque la fondatezza della censura della Società ricorrente volta a denunciare l’illegittimo esercizio da parte del Sindaco del potere dirigenziale di repressione dell’attività commerciale posta in essere in violazione dell’art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Parimenti fondata è anche la censura di violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che la norma di cui all’art. 39 della legge n. 426 del 1971, nel prevedere che la chiusura possa essere disposta nei casi di particolare gravità per un periodo fino a venti giorni, utilizza un concetto giuridico a carattere indeterminato che implica l’esercizio di poteri ampiamente discrezionali e l’acquisizione in contraddittorio di tutte le circostanze oggettive e soggettive della violazione.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune nelle proprie difese, in giudizio non è stata data la dimostrazione che il provvedimento adottato non avrebbe potuto avere un contenuto dispositivo diverso da quello adottato, e l’omissione non può pertanto beneficiare della disposizione di cui all’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In definitiva, in accoglimento delle assorbenti censure di cui al primo e settimo motivo, il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Sindaco n. 304/97 prot. n. 29262 del 24 dicembre 1997.

Condanna l’Amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 2.000,00, a titolo di spese, diritti ed onorari, oltre a i.v.a. e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 26 febbraio 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. Veneto – III Sezione n.r.g. 818/98

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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