Cass. pen., sez. VI 17-04-2008 (16-04-2008), n. 16213 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Disciplina intertemporale – Cittadino italiano – Estensione in via interpretativa anche allo straniero residente nello Stato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Ricorre il cittadino romeno B.G., per il tramite del proprio difensore, avverso sentenza della Corte d’Appello di Trieste in data 4.3.2008, che ha disposto la sua consegna all’autorità giudiziaria romena in esecuzione di mandato di arresto europeo in data 21.6.2007, emesso per l’esecuzione di sentenza di condanna per reati riconducibili nell’ordinamento italiano alla previsione dell’art. 590 c.p., e D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, comma 6 e comma 7. La consegna è stata negata invece per l’illecito di guida senza patente, non previsto come reato dalla legge italiana.
Deduce il ricorrente violazione della L. n. 69 del 1985, art. 7, comma 1 e dell’art. 18, lett. g), perchè egli si era fermato dopo l’incidente e aveva aiutato la persona offesa a salire su un taxi per essere accompagnata all’ospedale e perchè nel processo non gli era stato permesso di provare la propria innocenza attraverso la deposizione della stessa persona offesa; donde l’applicabilità dell’art. 189, comma 8 D.Lgs. citato. Deduce inoltre violazione della L. n. 69 del 2005, art. 40, perchè i fatti erano stati commessi prima dell’entrata della Romania nell’Unione Europea e non avrebbe potuto quindi costituire oggetto di mandato di arresto europeo; e perchè la pena si riferiva anche ad un reato commesso prima del 7.8.2002, per il quale era stata disposta la revoca della sospensione condizionale in precedenza concessa. Deduce infine violazione della decisione quadro in attuazione della quale era stata emanata la L. n. 69 del 2005, poichè l’art 6 della stessa prevede la possibilità di rifiuto della consegna nel caso in cui la persona ricercata dimori nel territorio dello Stato richiesto, dal momento che egli dimorava e lavorava in Italia, come attestato da una busta paga prodotta nel corso del giudizio.
I rilievi del ricorrente non possono ritenersi fondati.
Quelli relativi alla dedotta violazione della L n. 69 del 2005, art. 7, comma 1, trovano il loro inammissibile presupposto in una ricostruzione del fatto radicalmente diversa da quella contenuta nella sentenza di condanna, basata oltre tutto su enunciazioni apodittiche e prive di qualsiasi riscontro negli atti del procedimento, dai quali in nessun modo è dato desumere che il B. sia rimasto sul posto dopo l’incidente e abbia prestato soccorso alla persona investita; senza dire che essi non pongono comunque in discussione la sussistenza del reato di lesioni colpose, per il quale pure è stata richiesta la consegna. Anche la pretesa violazione dell’art. 18, lett. g) è basata su enunciazioni parimenti generi che ed apodittiche, non risultando peraltro in alcun modo che il processo si sia svolto nel mancato rispetto dei diritti fondamentali della difesa. I fatti sono stati commessi dopo il 7 agosto 2002 e il mandato di arresto è stato emesso il 21.6.2007, dopo l’adesione dello Stato richiedente all’Unione Europea; per cui non si vede come possa essere posta in discussione, con riferimento ai fatti medesimi, l’applicabilità della L. n. 69 del 2005. Non può farsi discorso diverso per il reato commesso in precedenza, per cui è stata disposta la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che la stessa trova il presupposto in una sentenza per fatti successivi alla data del 7 agosto 2002 e che, come correttamente osserva la sentenza impugnata, l’unitarietà del procedimento di esecuzione legittima la procedura del mandato di arresto anche relativamente al fatto precedente. La L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), infine, prevede la possibilità del rifiuto della consegna nel caso esclusivo in cui il ricercato sia cittadino italiano e in cui la Corte d’Appello abbia disposto che la pena venga eseguita in Italia; e, anche nel caso di ipotetica incompatibilità tra norma interna e decisione quadro, quest’ultima non potrebbe trovare applicazione contra legem da parte del giudice italiano (in tal senso SS.UU. 30.1.2007 n. 4614, Ramoci).
Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato. Consegue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui alla L. n 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Riserva il deposito della motivazione.

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