Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 198/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, costituito da:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Fulvio Rocco – Consigliere

Riccardo Savoia – Consigliere, relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2931/95, proposto da Rosa S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio dei medesimi in Venezia Mestre via Cavallotti, 22;

contro

il Comune di Rosà, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Bianchini, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Venezia Piazzale Roma, 461

e nei confronti

dell’ing. Giampaolo Bergamin, non costituito in giudizio,

per l’annullamento

della delibera della Giunta municipale n. 485 del 15.6.1995, del Comune di Rosà, concernente la Convenzione con l’ing. Giampaolo Bergamin per l’incarico di redazione della Variante al P.R.G. di area in frazione Travettore.

Visto il ricorso, notificato e depositato presso la Segreteria, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio;

visti gli atti tutti della causa;

udito all’udienza pubblica del 15 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Savoia) l’avvocato Avino, in sostituzione di Zambelli, per la ricorrente e l’avvocato Bianchini, per il Comune di Rosà;

ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

con ricorso ritualmente proposto il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento in rubrica specificato

Con nota pervenuta in data 17 dicembre 2008 il difensore della parte ricorrente ha dichiarato che con autonomi ricorsi avanti il TAR Veneto (R.G. nn. 954/2001, 1576/2001, 1633/2001, 2283/02 e 766/05) la ditta ROSA S.r.l. ha impugnato, fra gli altri, gli atti di adozione e approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Rosà, successivi alla delibera consiliare oggetto del presente ricorso (R.G. 2931/95);

che il TAR Veneto si è pronunciato con sentenza n. 863/2006, oggetto di appello avanti il Consiglio di Stato promosso dalla ditta ROSA S.r.l. (R.G. 6948/2006);

che nelle more della trattazione nel merito del presente giudizio (R.G. 2931/1995) è stata fissata per il 25 novembre 2008 l’udienza pubblica avanti il Consiglio di Stato, il quale ha trattenuto la causa in decisione;

che pertanto è venuto meno l’interesse alla decisione del presente ricorso R.G. 2931/1995;

Ciò premesso, il ricorso in epigrafe, trattenuto in decisione nella pubblica udienza del giorno 15 gennaio 2009, dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

P. Q. M

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, il 15 gennaio 2009..

Il Presidente l’ estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 2931-95

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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