MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 21 dicembre 2010, n. 258

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 28 del 4-2-2011

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, come modificato dall’articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104
del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1982 recante aggiornamento
del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire
in contatto con le sostanze alimentari, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1985 recante aggiornamento
del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985;
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395 recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d’uso
personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28
settembre 1987;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408 recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso
personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre
1991;
Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91 recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso
personale. Recepimento della direttiva 96/11/CE, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1997;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 322 recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso
personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16
settembre 1999;
Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2007, n. 269 recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso
personale, limitatamente agli acciai inossidabili, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2008;
Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 2008, n. 215 recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso
personale, limitatamente agli acciai inossidabili, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2009;
Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2009, n. 176 recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso
personale, limitatamente agli acciai inossidabili, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2009;
Ritenuto di dover procedere all’aggiornamento del decreto
ministeriale 21 marzo 1973 sulla base delle richieste avanzate dalle
aziende interessate relativamente alla idoneita’ degli oggetti in
acciaio inossidabile;
Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa alla
abrogazione espressa di disposizioni preesistenti relative agli
acciai inossidabili;
Visto l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita’, che si e’ espresso nella
seduta del 13 luglio 2010;
Vista la comunicazione alla Commissione dell’Unione europea
effettuata in data 19 luglio 2010 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 ottobre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 9 dicembre 2010;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L’articolo 37 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e’
sostituito come segue:
«Art. 37. L’idoneita’ degli oggetti in acciaio inossidabile a
venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata:
per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalita’
indicate nella sezione 1 dell’Allegato IV;
per quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del
nichel, ove richiesto, con le modalita’ indicate nella sezione 2,
punti 3 e 5, dell’Allegato IV;
per quanto riguarda la migrazione specifica del manganese, ove
richiesto, con le modalita’ indicate nella sezione 2, punto 10,
dell’Allegato IV.
Nel caso di oggetti di uso ripetuto, la determinazione della
migrazione specifica viene effettuata con tre «attacchi» successivi
di uguale durata, sul liquido di cessione proveniente dal terzo
«attacco».
Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con
qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneita’ puo’ essere
basata sulle seguenti prove, in quanto ritenute piu’ severe tra
quelle previste nella sezione 1 dell’Allegato IV:
per oggetti destinati a contatto prolungato a temperatura
ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, per 10
giorni a 40 °C;
per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o
a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per
cento, a 100 °C per 30 minuti; tre «attacchi» successivi, con
determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica
del cromo e del nichel sul liquido di cessione proveniente dal terzo
«attacco».
Per gli oggetti di cui al presente capo i limiti di migrazione
specifica sono i seguenti: cromo (trivalente), non piu’ di 0,1 ppm;
nickel, non piu’ di 0,1 ppm; manganese, non piu’ di 0,1 ppm.».

Art. 2 1. L’allegato II, sezione 6 – «Acciai inossidabili» – del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e’ sostituito dall’allegato I al presente regolamento. 2. L’allegato IV, sezione 2 – «Determinazione della migrazione specifica» – del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e’ modificato come segue: a) dopo il punto 9 – «Determinazione della migrazione di stagno» – e’ inserito il seguente punto 10: «10. (Manganese). – La determinazione del manganese viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico, adottando le modalita’ operative (concentrazione o diluizione) alla particolare sensibilita’ dello strumento disponibile.».

Art. 3 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell’Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, nonche’ in Turchia.

Art. 4

1. La produzione e l’importazione di materiali e oggetti in acciaio
inossidabile destinati a venire a contatto con gli alimenti non
conformi alle disposizioni dell’articolo 1 del presente regolamento,
ma conformi alle disposizioni preesistenti, e’ consentita entro il
termine di sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso

Art. 5

1. All’articolo 2 del decreto ministeriale 2 giugno 1982 le parole:
"«Sezione 6 – ACCIAI INOSSIDABILI» E’ incluso il seguente tipo di
acciaio: «X6 Cr Ni Mo Ti 1712» corrispondente alla sigla «AISI 316
Ti»" sono soppresse.
2. All’articolo 2 del decreto ministeriale 4 aprile 1985 le parole:
"«Sezione 6 – ACCIAI INOSSIDABILI» Sono inclusi i tipi di acciaio
inox corrispondenti alle sigle «AISI 329» ed «AISI 329N»" sono
soppresse.
3. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa:
a) articolo 4 del decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395;
b) decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408;
c) articolo 1, comma 1, lettera E) del decreto ministeriale 6
febbraio 1997, n. 91;
d) articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1999,
n. 322;
e) decreto ministeriale 12 dicembre 2007, n. 269;
f) decreto ministeriale 10 dicembre 2008, n. 215;
g) decreto ministeriale 27 ottobre 2009, n. 176;
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 dicembre 2010

Il Ministro: Fazio

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 219

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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