Cass. Sez. V. Pen, 5 luglio 2010 n. 25527. Il reato di stalking e il reato di plagio travolti da un insolito destino?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Considerato in diritto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti ricorre avverso l’ordinanza del 10 dicembre 2009, con cui il Tribunale della Libertà di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto dal suo ufficio per impugnare il provvedimento di quel G.I.P., che aveva respinto la richiesta di imposizione dell’obbligo di dimora nei confronti di V.L., indagato per il reato di cui all’art. 612-bisc.p. in danno della moglie e dei figli minori.
Deduce il ricorrente che il Tribunale aveva immotivatamente sminuito la valenza indiziaria di fatti di cui pure aveva dato atto, svilendone il significato persecutorio, in tal modo violando il dettato dell’art. 612-bis c.p.
Il ricorso è fondato, atteso che i fatti prospettati dal Pubblico Ministero come costitutivi della condotta sanzionata dall’art. 612-bis c.p., sono stati presi in esame tanto dal G.I.P. che dal Tribunale della Libertà, che tuttavia non ne hanno ritenuto la rilevanza ai fini dell’emissione del provvedimento che il Pubblico Ministero aveva chiesto, trascurando di considerare che, come ha sostenuto questa Corte (Sez. V n. 6417 del 21 gennaio 2010 Rv. 245881), anche due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto dall’art. 612-bis c.p., se abbia indotto un perdurante stato di ansia o paura nella vittima, che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita, come è in realtà avvenuto nel caso di specie, che ha visto la parte lesa costretta perfino a cambiare casa e città per eludere la pressione indotta dal coniuge, che tuttavia aveva rintracciato la nuova abitazione, manifestando alla moglie separata con il macabro segno del cappio appeso dietro la porta di casa.
Il Tribunale della Libertà ha svalutato gli elementi indiziari pur chiaramente prospettati dal Pubblico Ministero, con motivazione genericamente assertiva, che sostanzialmente non ha dato conto dei motivi della decisione
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di L’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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