Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza 12 Ottobre 2010 , n. 20994 Previdenza, assistenza e infortuni sul lavoro Niente rendita INAIL se le condizioni di salute dell’infortunato migliorano

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 ottobre 2010, n. 20994
Svolgimento del processo
Il giudice del lavoro di Siracusa, decidendo sulla domanda proposta da S. D. nei confronti dell’INAIL, condannava l’Istituto a corrispondere al ricorrente una rendita per invalidità permanente da infortunio sul lavoro nella misura del 12% a decorrere dal 1 giugno 2002.
La Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava che la suddetta rendita doveva decorrere dal 1 maggio 2003. Premesso in fatto che il D., operaio elettricista, aveva subito un infortunio sul lavoro in data omissis per il quale l’INAIL gli aveva riconosciuto una invalidità del 16%, ridotta successivamente, in sede di revisione, al 5%, riteneva che si dovessero condividere le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, espletata nel corso del giudizio di appello, secondo cui, a decorrere dal 1 maggio 2003 sussisteva una inabilità permanente valutabile nella misura del 12%.
Per la cassazione della suddetta sentenza propone ricorso l’INAIL, affidato a due motivi.
Il D. ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso avversario ed il suo procuratore ha preso parte all’udienza di discussione.
Motivi della decisione
Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 83 del DPR n. 1124 del 1965 nonché vizio di motivazione. Deduce l’erroneità della sentenza impugnata in quanto ha ritenuto rilevanti le modificazioni delle condizioni fisiche dell’assicurato senza tener conto dei limiti temporali posti dal citato art. 83 in ordine alla possibilità di chiedere o disporre la revisione della rendita. Tale norma, infatti, pone una presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi dopo il decorso di dieci anni dall’infortunio.
Nel caso di specie, a seguito dell’infortunio subito dall’assicurato in data omissis, l’INAIL gli aveva riconosciuto una invalidità del 16%; in data 16 marzo 1998, in base ai risultati della visita di revisione, la percentuale di invalidità era stata ridotto al 5% per accertato miglioramento delle condizioni fisiche. La sentenza impugnata aveva condannato l’INAIL a ricostituire la rendita per effetto di sopravvenuto aggravamento con decorrenza successiva alla scadenza del citato termine decennale.
Col secondo motivo l’INAIL denuncia violazione dell’art. 13 della legge n. 38 del 2000 e vizio di motivazione. Deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile alla fattispecie la norma da ultimo citata che si applica invece solo agli infortuni verificatisi (e alle malattie denunciate) a partire dalla data del decreto ministeriale di approvazione della Tabella delle menomazioni, della tabella indennizzo danno biologico e tabella dei coefficienti, emanato il 12 luglio 2000.
Il primo motivo è fondato.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 27 aprile 2004 n. 8066; Cass. 10 novembre 2004 n. 21386) il termine decennale dalla data di costituzione della rendita per infortunio di cui all’art 83 del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, entro il quale si può procedere, a domanda dell’assicurato o per disposizione dell’istituto, alla revisione della rendita da infortunio sul lavoro, non è di prescrizione, e neppure di decadenza – non incidendo sull’esercizio ma sull’esistenza del diritto – ma serve semplicemente a delimitare l’ambito temporale di rilevanza dell’aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell’assicurato, poiché la legge collega al trascorrere del tempo una presunzione assoluta per effetto della quale devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni fisiche. Ne discende che l’attivazione del procedimento di revisione e l’accertamento medico legale possono aver anche luogo oltre il suddetto termine di dieci anni, purché le modificazioni delle condizioni fisiche dell’assicurato siano avvenute entro il
suddetto limite temporale. È stato altresì chiarito (Cass. 7 aprile 2004 n. 6831) che la data di costituzione della rendita cui si riferisce il citato articolo non è l’atto formale che costituisce il diritto, atto che ha natura meramente dichiarativa e risulta fissato casualmente in relazione alle vicende della sua formazione per via amministrativa o giudiziale, né la data dell’evento materiale che determina la nascita del diritto, ma coincide con la data da cui il diritto stesso decorre.
Coerentemente con i suddetti principi Cass. 3 agosto 2005 n. 16270, decidendo su una fattispecie analoga a quella in esame, ha stabilito che, nel caso in cui entro il termine decennale suddetto si proceda alla revisione della rendita per infortunio sul lavoro e questa accerti la sussistenza di un miglioramento dell’attitudine al lavoro che conduca la relativa riduzione in uno spazio di giuridica irrilevanza, ed in tale spazio si conservi alla scadenza del decennio, si determina l’irreversibile estinzione del diritto. Conseguentemente, ove dopo il decennio l’attitudine al lavoro si riduca raggiungendo nuovamente una misura astrattamente rilevante, emerge una nuova situazione materiale, estranea al preesistente diritto.
Nel caso di specie è pacifico che l’infortunio sul lavoro si è verificato il omissis e che fu costituita una rendita INAIL commisurata ad una invalidità del 16% con decorrenza dalla stessa data. È pacifico altresì che, a seguito di visita medica di revisione in data 16 marzo 1998, la percentuale di inabilità è stata ridotta al 5% per accertato miglioramento delle condizioni fisiche dell’assicurato.
Orbene, poiché la sentenza impugnata ha accertato, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio, la sussistenza di un aggravamento delle conseguenze relative all’infortunio sopra indicato che hanno determinato una percentuale di invalidità pari al 12% a decorrere dal 1 maggio 2003, e quindi dopo la scadenza del decennio previsto dalla norma prima citata, deve ritenersi, in applicazione dei principi sopra enunciati, che il diritto alla suddetta rendita si era già estinto, come correttamente sostenuto dall’Istituto ricorrente.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo.
La sentenza deve essere in definitiva cassata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, decidendo la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigetta la domanda proposta da S. D..
In applicazione dell’art. 152, disp. att. cod. proc. civ., nel testo, applicabile ratione temporis, precedente l’entrata in vigore dell’art. 42 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, nulla deve essere disposto in materia di spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito rigetta la domanda. Nulla spese per l’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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