Corte Costituzionale sentenza n. 29 SENTENZA 12 – 26 gennaio 2011 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 5 del 28-1-2011

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilita’, ai sensi dell’articolo 2, primo
comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della
richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della legge 7
aprile 2010, n. 51, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8
aprile 2010, recante «Disposizioni in materia di impedimento a
comparire in udienza», giudizio iscritto al n. 154 del registro
referendum.
Vista l’ordinanza del 7 dicembre 2010 con la quale l’Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato conforme a legge la richiesta;
udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011 il Giudice
relatore Sabino Cassese;
uditi l’avvocato Alessandro Pace per i presentatori Di Pietro
Antonio, De Filio Gianluca, Maruccio Vincenzo e Parenti Benedetta e
l’avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio
dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, l’Ufficio
centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione,
ai sensi dell’art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo), e successive modificazioni, ha dichiarato conforme alle
disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare, promossa
da diciotto cittadini italiani, sul seguente quesito (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2010, serie generale, n. 86):
«Volete voi che sia abrogata la legge 7 aprile 2010, n. 51,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2010, recante
Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza?».
2. – L’Ufficio centrale ha attribuito al quesito il n. 6 e il
seguente titolo: «Abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51 in
materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale».
3. – Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione
dell’ordinanza, ha fissato, per la conseguente deliberazione, la
camera di consiglio del 12 gennaio 2011, dandone regolare
comunicazione ai sensi dell’art. 33 della legge n. 352 del 1970.
4. – In data 3 gennaio 2011, i presentatori della richiesta di
referendum hanno depositato una memoria, chiedendo che la richiesta
stessa venga dichiarata ammissibile. Ad avviso dei promotori, tale
richiesta «non urta contro alcuno dei divieti previsti dall’art. 75
Cost., nonche’ di quelli enucleati sulla base di esso dalla
giurisprudenza» costituzionale.
5. – In data 7 gennaio 2011, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ha depositato memoria, chiedendo che questa Corte dichiari
inammissibile la richiesta referendaria. Ad avviso della difesa
statale, la richiesta sarebbe inammissibile, in particolare, in
quanto l’abrogazione della legge che ne forma oggetto farebbe venir
meno «quel livello minimo di disciplina che, secondo l’autorevole
avviso [della Corte Costituzionale…] deve sempre essere assicurato
allorche’ la materia, oggetto di formazione, coinvolga interessi
costituzionalmente rilevanti». Inoltre, ad avviso dell’Avvocatura
generale dello Stato, e’ inammissibile un quesito referendario
«avente ad oggetto l’abrogazione di una legge, la cui disciplina
risulta, comunque, destinata a perdere efficacia quasi
contemporaneamente alla conclusione del procedimento referendario».

Considerato in diritto

1. – Questa Corte e’ chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilita’
della richiesta di referendum abrogativo della legge 7 aprile 2010,
n. 51, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in
udienza».
La legge n. 51 del 2010 disciplina il legittimo impedimento a
comparire in udienza, ai sensi dell’art. 420-ter cod. proc. pen., del
Presidente del Consiglio dei ministri (art. 1, comma 1) e dei
ministri (art. 1, comma 2), in qualita’ di imputati. In particolare,
in base all’art. 1, comma 3, di tale legge, il giudice, su richiesta
di parte, rinvia il processo ad altra udienza quando ricorrono le
ipotesi di impedimento a comparire individuate dal comma 1 (per il
Presidente del Consiglio) e dal comma 2 (per i ministri) della
medesima legge. In base a tali disposizioni, costituisce legittimo
impedimento «il concomitante esercizio di una o piu’ delle
attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare
dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal
regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive
modificazioni, delle relative attivita’ preparatorie e
consequenziali, nonche’ di ogni attivita’ comunque coessenziale alle
funzioni di Governo». Inoltre, l’art. 1, comma 4, della medesima
legge, dispone che «ove la Presidenza del Consiglio dei ministri
attesti che l’impedimento e’ continuativo e correlato allo
svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice
rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non
puo’ essere superiore a sei mesi». L’art. 1, comma 5, della legge n.
51 del 2010 chiarisce che «il corso della prescrizione rimane sospeso
per l’intera durata del rinvio». Tale disciplina si applica «anche ai
processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di
entrata in vigore della» medesima legge (art. 1, comma 6), e «fino
alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la
disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio
dei Ministri e dei Ministri, nonche’ della disciplina attuativa delle
modalita’ di partecipazione degli stessi ai processi penali e,
comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, salvi i casi previsti dall’articolo 96 della
Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro
attribuite dalla Costituzione e dalla legge» (art. 2).
2. – La richiesta referendaria – dichiarata conforme a legge
dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione – e’ ammissibile.
2.1. – L’oggetto del quesito referendario e’ rappresentato da
disposizioni legislative che non rientrano nelle categorie per le
quali l’art. 75 Cost. preclude il ricorso al referendum (leggi in
materia tributaria e di bilancio, di amnistia ed indulto, di
autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali), ne’ possono
considerarsi ad esse collegate. La legge n. 51 del 2010, inoltre, non
e’ una legge costituzionale o di revisione costituzionale, ne’ una
legge a contenuto costituzionalmente vincolato, ne’, infine,
costituzionalmente necessaria.
2.2. – La formulazione del quesito presenta i requisiti di
omogeneita’, chiarezza ed univocita’ individuati dalla giurisprudenza
costituzionale in materia di ammissibilita’ del referendum.
La domanda referendaria risponde ad una matrice razionalmente
unitaria: l’elettore e’ posto dinanzi all’alternativa di eliminare,
ovvero di conservare, una disciplina differenziata del legittimo
impedimento a comparire in udienza, applicabile ai soli titolari di
cariche governative.
Il quesito e’ poi chiaro e univoco. Esso investe un’intera legge,
che si compone di due soli articoli, e rivela chiaramente l’intento
dei promotori di ripristinare l’applicabilita’ ai titolari di cariche
governative della disciplina comune di cui all’art. 420-ter del
codice di procedura penale, senza le integrazioni e specificazioni
introdotte dalla disciplina che forma oggetto della richiesta
referendaria.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l’abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in
materia di impedimento a comparire in udienza), dichiarata legittima
dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione con ordinanza del 6 dicembre 2010.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Cassese

Il cancelliere: Fruscella

Depositato in cancelleria il 26 gennaio 2011

Il cancelliere: Fruscella

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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