Corte Costituzionale ordinanza n. 21 ORDINANZA 12 – 20 gennaio 2011 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 4 del 26-1-2011

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale del combinato disposto
degli artt. 707, primo comma, e 708, primo comma, del codice di
procedura civile, come sostituiti dall’articolo 2, comma 3, lettera
e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di
procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato
nonche’ per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e dell’art. 708, intero testo, cod. proc. civ., promosso
dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento
vertente tra F.G. e M.A. con ordinanza del 19 dicembre 2007, iscritta
al n. 205 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010 il Giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme – nel
corso del procedimento promosso con ricorso della signora G. F.,
assistita e rappresentata dal proprio difensore di fiducia, con il
quale era stato richiesto allo stesso Presidente, previa fissazione
dell’udienza di comparizione dei coniugi innanzi a se’ ai fini del
tentativo di conciliazione, di pronunciare la separazione personale
della ricorrente dal marito A. M. – ha sollevato, con ordinanza del
19 dicembre 3007, questione di legittimita’ costituzionale del
combinato disposto degli articoli 707, primo comma, e 708, primo
comma, del codice di procedura civile, come sostituiti dall’art. 2,
comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
(Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche’ per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, e dell’art. 708, intero testo, cod. proc. civ.,
in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30, 31 e 111 della
Costituzione, nella parte in cui si prevede che i coniugi «debbono
comparire …. con l’assistenza del difensore»;
che il rimettente ha fatto presente che, all’udienza fissata per
la comparizione personale dei coniugi davanti a se’, la ricorrente
era comparsa personalmente con l’assistenza e la rappresentanza del
proprio difensore, mentre il coniuge della stessa, A. M., non
costituito nelle more, si era presentato sprovvisto di alcuna
assistenza legale;
che, richiesto sul punto dal Presidente, egli aveva dichiarato di
non volersene avvalere;
che a fronte di siffatta dichiarazione, il legale della
ricorrente aveva eccepito che A. M. si sarebbe dovuto considerare, ai
fini della procedura, come non comparso, salvo valutare a questo
punto la compatibilita’ della normativa de qua con la Costituzione;
che il Presidente, ritenuto di non potere procedere ai sensi
dell’art. 708 cod. proc. civ., valutate le osservazioni della difesa
della ricorrente, ha sollevato la questione di legittimita’
costituzionale delle norme innanzi richiamate;
che, in punto di rilevanza, il rimettente ha osservato che,
laddove si fosse considerato il resistente, per difetto di
assistenza, non comparso, egli avrebbe dovuto procedere ai sensi
dell’articolo 707, terzo comma, cod. proc. civ., con una singolarita’
per il caso di specie;
che, infatti, avendo la parte non assistita espressamente
dichiarato di non volersi avvalere di alcuna assistenza tecnica,
essa, anche in caso di fissazione di un’altra data per la
comparizione, si sarebbe ripresentata senza un legale di fiducia, ed
il Presidente avrebbe dovuto, in ogni caso, procedere all’adozione
dei provvedimenti di cui all’art. 708, terzo comma, cod. proc. civ.,
senza poter ascoltare il convenuto e senza, soprattutto, poter
esperire il tentativo di conciliazione previsto dalla legge;
che, invece, in caso di espunzione della norma in questione
dall’ordinamento, egli avrebbe potuto, pur in assenza di legale,
ascoltare il convenuto, e reputarlo, ai fini del procedimento,
comparso e presente anche in vista del tentativo di conciliazione;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, ha
osservato il giudice a quo che il contenuto dell’art. 707, primo
comma, cod. proc. civ., e’ univoco, nel senso che «i coniugi debbono
comparire personalmente davanti al Presidente con l’assistenza del
difensore», e che il dato testuale, anche alla luce dei lavori
parlamentari, non consente dubbi ermeneutici, essendo stata voluta,
in materia di separazione giudiziale, nella fase presidenziale,
«l’assistenza necessaria» per il combinato disposto degli artt. 707,
primo comma e 708, primo comma, cod. proc. civ.;
che, secondo la migliore dottrina, nel caso in cui il coniuge
convenuto si presenti davanti al Presidente sprovvisto
dell’assistenza di un difensore, egli e’ da considerare non comparso,
con la conseguente applicazione della disciplina prevista dall’ultimo
comma dell’art. 707 cod. proc. civ.;
che, secondo il rimettente, non sarebbe possibile una
interpretazione adeguatrice, volta a ritenere che la comparizione
della parte senza l’assistenza del difensore non assuma giuridico
rilievo, dal momento che il giudice non puo’ «piegare la disposizione
fino a spezzarne il legame con il dato letterale»;
che la novella del 2005 – prosegue il rimettente – ha rovesciato
il regime giuridico in parola che, prima delle modifiche intercorse,
prevedeva che le parti non potessero farsi assistere dal proprio
difensore nella fase presidenziale;
che, pertanto, il giudice, interpretando la norma nel senso che
essa non preveda la necessaria assistenza del difensore, tradirebbe
palesemente la intentio legis che sorregge il nuovo art. 707, primo
comma, cod. proc. civ, con una surrettizia forma di intervento
normativo correttivo;
che, cio’ posto, secondo il giudice a quo sono diversi i profili
sotto i quali la disposizione si porrebbe in contrasto con la
Costituzione, dal momento che essa recherebbe vulnus all’art. 24
Cost. ed all’interesse primario alla tutela del matrimonio e della
famiglia di cui agli artt. 29, 30 e 31 Cost., nonche’ agli artt. 3 e
111 Cost.;
che il rimettente auspica, in definitiva, un intervento di questa
Corte che rimuova la obbligatorieta’ dell’assistenza tecnica, con
intervento manipolativo (ad es. «i coniugi debbono comparire
personalmente davanti al Presidente, se vogliono con l’assistenza del
difensore»), ovvero mediante sentenza interpretativa di accoglimento
per l’ipotesi in cui il convenuto si presenti all’udienza
presidenziale e dichiari di non volersi valere dell’assistenza del
difensore;
che nel giudizio innanzi alla Corte e’ intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilita’ e, nel
merito, per la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme
dubita della legittimita’ costituzionale del combinato disposto degli
articoli 707, primo comma, e 708, primo comma, del codice di
procedura civile, come sostituiti dall’articolo 2, comma 3, lettera
e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di
procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato
nonche’ per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e dell’art. 708, intero testo, cod. proc. civ., nella
parte in cui prevedono che, nei procedimenti di separazione personale
dei coniugi, costoro debbono comparire personalmente con l’assistenza
del difensore, rendendo, conseguentemente, impossibile esperire il
tentativo di conciliazione nel caso in cui il convenuto non sia
munito di assistenza legale, per lesione degli artt. 3, 24, 29, 30,
31, 111 della Costituzione, a causa dell’asserito vulnus al diritto
di difesa e all’interesse primario alla tutela del matrimonio e della
famiglia;
che la questione e’ manifestamente inammissibile per
indeterminatezza del petitum, emergente ictu oculi dalla stessa
formulazione della parte conclusiva della ordinanza di rimessione,
la’ dove il rimettente espressamente afferma che la pronuncia da lui
auspicata dovrebbe rimuovere «la obbligatorieta’ della assistenza
tecnica, con intervento manipolativo (ad es. " i coniugi debbono
comparire personalmente davanti al Presidente, se vogliono con
l’assistenza del difensore") ovvero mediante interpretativa di
accoglimento, per l’ipotesi in cui il convenuto si presenti
all’udienza presidenziale e dichiari di non volersi valere
dell’assistenza del difensore».
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimita’ costituzionale del combinato disposto degli articoli
707, primo comma, e 708, primo comma, del codice di procedura civile,
come sostituiti dall’articolo 2, comma 3, lettera e-ter), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito
del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di
procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato
nonche’ per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e dell’art. 708, intero testo, cod. proc. civ.,
sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30, 31 e 111 della
Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme con
l’ordinanza in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 20 gennaio 2011.

Il cancelliere: Fruscella

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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