Corte Costituzionale ordinanza n. 12 ORDINANZA 10 – 12 gennaio 2011 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 3 del 19-1-2011

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 135,
della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme
in materia di commercio), promosso dal Tribunale amministrativo
regionale per l’Abruzzo – sezione staccata di Pescara – nel
procedimento vertente tra la Auchan s.p.a. e il Comune di Cepagatti
con ordinanza del 4 febbraio 2010, iscritta al n. 141 del registro
ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, 1ª serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di costituzione della Auchan s.p.a.;
Udito nell’udienza pubblica del 30 novembre 2010 il Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano;
Udito l’avvocato Daniele Vagnozzi per la Auchan s.p.a.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo
– sezione staccata di Pescara – con ordinanza del 4 febbraio 2010 ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione, questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 1, comma 135, della legge della Regione
Abruzzo 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio),
nella parte in cui prevede che: «In occasione di svolgimento
domenicale e festivo di mercati e fiere, l’apertura facoltativa degli
esercizi di vendita al dettaglio a posto fisso di cui al comma 4,
dell’art. 17 della L.R. n. 135/1999, non e’ consentita agli esercizi
della grande distribuzione»;
che, secondo quanto riferisce il rimettente, il giudizio a
quo ha ad oggetto la legittimita’ dell’ordinanza del Sindaco del
Comune di Cepagatti con la quale si e’ stabilito che ai sensi della
legge regionale 23 dicembre 1999, n.135 (Norme e modalita’ di
esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio
della Regione Abruzzo a norma del titolo X del d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 114), e del regolamento comunale per la disciplina del commercio
su aree pubbliche, durante lo svolgimento del mercato domenicale
tutti gli esercizi commerciali, ad esclusione delle grandi superfici
di vendita, cosi’ come disposto dall’art. 1, comma 135, della legge
reg. n. 11 del 2008 e dalle risultanze della Conferenza di servizi
del 25 novembre 2008, possono rimanere aperti nell’orario fissato per
il mercato stesso e precisamente dalle ore 8,00 alle ore 14,30;
che la societa’ Auchan – quale titolare del centro
commerciale "Auchan Mall", con all’interno un ipermercato con proprio
marchio ed altri esercizi commerciali – ha impugnato l’ordinanza
sindacale sopracitata deducendo l’illegittimita’ della stessa a causa
dell’incostituzionalita’ del citato art.1, comma 135, della l. reg.
n. 11 del 2008;
che, tanto premesso, il Tribunale amministrativo per
l’Abruzzo evidenzia come il legislatore statale nella riforma della
disciplina relativa al settore del commercio di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L.
15 marzo 1997, n. 59), all’art. 11, relativo agli orari di apertura e
chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, abbia stabilito il
principio generale dell’obbligo di chiusura domenicale e festiva e le
relative deroghe;
che, in particolare, ai sensi della norma indicata, agli
esercenti commerciali al dettaglio a posto fisso, indipendentemente
dalla dimensione della rispettiva struttura di vendita, e’ consentita
la facolta’ di restare aperti nelle domeniche del mese di dicembre ed
in altre otto domeniche o festivita’ nel corso dell’anno, mentre la
possibilita’ di restare aperti in ulteriori domeniche o giorni
festivi e’ subordinata ad una preventiva determinazione comunale;
che l’art. 11 del d.lgs. n. 114 del 1998 nulla ha disposto
circa la possibilita’ per gli esercizi commerciali di restare aperti
la domenica o in altri giorni festivi se nel territorio comunale si
svolge contemporaneamente il mercato al dettaglio su aree pubbliche;
che l’art. 17, comma 4, della legge della Regione Abruzzo n.
135 del 1999 dispone che «in caso di svolgimento domenicale e festivo
di mercati e fiere e’ consentita, previa deliberazione del Comune e
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello regionale, per lo stesso orario, l’apertura facoltativa agli
esercizi di vendita al dettaglio a posto fisso»;
che, pertanto, l’art. 1, comma 135, della legge della Regione
Abruzzo n. 11 del 2008 nella parte oggetto di censura sarebbe
innovativo ed abrogativo, limitatamente agli «esercizi della grande
distribuzione», dell’art. 17, comma 4, della legge reg. n. 135 del
1999, dovendosi riferire l’espressione esercizi della grande
distribuzione sia agli esercizi di grande superficie di vendita di
cui alla lettera f) del citato comma 3 (del medesimo art. 1 della
legge reg. n. 11 del 2008) sia ai centri commerciali costituenti una
grande struttura di vendita ed in cui sono inseriti piu’ esercizi
commerciali cosi’ come definiti dalla successiva lettera g);
che, a parere del Tribunale amministrativo, la finalita’ del
comma 135, dell’art. 1 della legge reg. n. 11 del 2008 e’ chiaramente
quella di tutelare gli esercenti commerciali operanti nei mercati o
nelle fiere domenicali su aree pubbliche dalla concorrenza delle
grandi strutture di vendita;
che, secondo il collegio giudicante, non e’ manifestamente
infondato che la norma regionale, nel perseguire questo fine
protezionistico, sia in contrasto con il principio di uguaglianza di
cui all’art. 3 Cost., in quanto introduce una discriminazione nei
confronti delle grandi strutture di vendita, rispetto agli altri
esercizi commerciali, impedendo loro di usufruire delle deroghe
ulteriori all’obbligo di chiusura domenicale e festiva;
che tale disparita’ sarebbe ancor piu’ rilevante per i grandi
centri commerciali, come quelli di cui alla lettera g), dell’art. 1,
comma 3, della legge reg. n. 11 del 2008, che, in quanto comprensivi
di piu’ esercizi commerciali distintamente operanti sul mercato, in
nulla differiscono di fatto dagli esercizi esclusi dalla norma
regionale censurata;
che risulterebbe leso anche il diritto di libera iniziativa
economica di cui all’art. 41 Cost., in quanto l’apertura domenicale o
festiva di una grande struttura di vendita in occasione del
contestuale mercato o fiera non comporta alcun pregiudizio per la
sicurezza, l’utilita’ sociale, la liberta’ o la dignita’ umana e,
pertanto, il suo divieto costituisce un limite alla libera iniziativa
economica privo di una ragionevole giustificazione;
che, infine, poiche’ la disciplina degli orari e dei giorni
di apertura e chiusura di un esercizio commerciale ha effetti
chiaramente incisivi sulla concorrenza, la relativa normativa
regionale nel disattendere quella statale, in particolare l’art. 11
del d.lgs. n. 114 del 1998, violerebbe l’art. 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione;
che, con riferimento alla rilevanza della questione, il
rimettente evidenzia che l’ordinanza del Sindaco rappresenta la
pedissequa applicazione delle norme censurate e che, pur avendo avuto
effetti limitatamente all’anno 2009, comunque il suo annullamento
rileva ai fini dell’eventuale accertamento del risarcimento del
danno;
che, sempre in tema di rilevanza, secondo il rimettente la
norma regionale censurata dovrebbe essere applicata negli anni
successivi anche in assenza di un provvedimento comunale;
che si e’ costituita nel giudizio costituzionale la Societa’
Auchan, ricorrente nel giudizio principale, riproponendo le medesime
argomentazioni dell’ordinanza di rimessione e chiedendo
l’accoglimento della questione sollevata dal Tribunale amministrativo
per l’Abruzzo;
che, in prossimita’ dell’udienza, la parte privata ha
presentato una memoria con la quale ha ribadito ulteriormente le
riferite argomentazioni circa la fondatezza della questione,
insistendo per l’accoglimento del ricorso;
che, in particolare, la parte privata evidenzia che, pur
essendo stata modificata la norma impugnata, cio’ non determina il
venir meno del suo interesse alla pronuncia di incostituzionalita’,
dipendendo dalla stessa il buon esito del proprio ricorso pendente
dinanzi al Tar rimettente;
che, inoltre, non ricorrerebbe l’ipotesi di una cessata
materia del contendere in quanto, per giurisprudenza costituzionale
consolidata, si ha cessazione della materia del contendere solo
quando le norme impugnate e poi abrogate non abbiano mai avuto
applicazione.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per
l’Abruzzo – sezione staccata di Pescara – dubita, in riferimento agli
artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,
della legittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 135, della legge
della Regione Abruzzo 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia
di commercio), nella parte in cui prevede che: «In occasione di
svolgimento domenicale e festivo di mercati e fiere, l’apertura
facoltativa degli esercizi di vendita al dettaglio a posto fisso di
cui al comma 4, dell’art. 17 della L.R. n. 135/1999, non e’
consentita agli esercizi della grande distribuzione»;
che, in particolare, il Tribunale rimettente ritiene che la
norma censurata contrasti con il principio di uguaglianza di cui
all’art. 3 Cost., in quanto introduce una discriminazione nei
confronti delle grandi strutture di vendita, rispetto agli altri
esercizi commerciali, impedendo loro di usufruire delle deroghe
all’obbligo di chiusura in occasione di svolgimento domenicale e
festivo di mercati e fiere;
che risulterebbe leso anche il diritto di libera iniziativa
economica di cui all’art. 41 Cost., in quanto l’apertura domenicale o
festiva di una grande struttura di vendita in occasione del
contestuale mercato o fiera non comporta alcun pregiudizio per la
sicurezza, l’utilita’ sociale, la liberta’ o la dignita’ umana e,
pertanto, costituirebbe un limite alla libera iniziativa economica
privo di una ragionevole giustificazione;
che, infine, la norma si porrebbe in contrasto anche con
l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. che riserva allo Stato
la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della
concorrenza, trattandosi di una misura legislativa che incide
«sull’accesso al mercato», condizione essenziale per la realizzazione
della concorrenza, in modo difforme da quanto previsto dall’art. 11
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo
4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59);
che, successivamente all’ordinanza di rimessione, la
disciplina regionale impugnata e’ stata modificata dall’art. 24 della
legge reg. 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008,
n. 11 "Nuove norme in materia di Commercio" e disposizioni per
favorire il superamento della crisi nel settore del commercio), che
ha abrogato il secondo periodo del comma 135 dell’art. 1;
che la parte abrogata e’ proprio quella oggetto del presente
giudizio di costituzionalita’;
che, pertanto, – a prescindere dagli eventuali profili di
inammissibilita’ connessi alla mancata sperimentazione di una diversa
interpretazione della definizione di «esercizi della grande
distribuzione» che potrebbe non coincidere con quella di «grande
superficie di vendita» – occorre restituire gli atti al giudice
rimettente, perche’ operi una nuova valutazione della rilevanza e
della non manifesta infondatezza della questione (fra le molte,
ordinanze n. 145, n. 38 e n. 12 del 2010).

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale per l’Abruzzo.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2011.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Napolitano

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2011.

Il cancelliere: Fruscella

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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