Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1129/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Marco Morgantini Primo Referendario

Brunella Bruno Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi:

1) n.1580/96 proposto da Poloveri Maddalena, rappresentata e difesa dall’Avv. Ivone Cacciavillani e presso di lui elettivamente domiciliato in Strà (VE), via Piazza Marconi n.48;

CONTRO

il Comune di Arzignano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

PER

l’annullamento dell’atto sindacale 18 aprile n. 10244 di rigetto dell’istanza di condono edilizio e di ogni atto connesso e/o presupposto, compreso il parere della Commissione edilizia integrata espresso nella seduta 20.11.1995;

2) n. 2841/96 proposto da Poloveri Maddalena, rappresentata e difesa dall’Avv. Ivone Cacciavillani e presso di lui elettivamente domiciliato in Strà (VE), via Piazza Marconi n.48;

CONTRO

il Comune di Arzignano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione

* del provvedimento sindacale iscritto al prot. n. 13659 (pratica abusività n.521) del 27 maggio 1996 di demolizione;
* di ogni altro atto connesso e/o presupposto;

Visto il ricorso .1580/96 notificato l’11 maggio 1996 e depositato presso la Segretaria il 27 maggio 1996, con i relativi allegati;

Visto il ricorso .2841/96 notificato il 26 settembre 1996 e depositato presso la Segretaria il 9 ottobre 1996, con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 19 marzo 2009 il Referendario Dott.ssa Brunella Bruno;

Per le parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 1580/1996 la Sign.ra Poloveri Maddalena – proprietaria di un fondo sito nel Comune di Arzignano, in via Poggio di Giano n. 3 – agisce in giudizio per l’annullamento del provvedimento datato 18 aprile 1996 n.10244 di rigetto dell’istanza di condono edilizio, presentata ai sensi della L. 47 del 1985, afferente la costruzione di alcuni corpi di fabbrica adiacenti ad un edificio destinato ad attività artigianale nonché di ogni atto connesso e/o presupposto, compreso il parere della Commissione edilizia integrata espresso nella seduta del 20.11.1995.

Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di condono edilizio vengono proposti due motivi di ricorso. Con il primo la difesa della ricorrente intende far valere la violazione dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985 e succ. mod. e l’eccesso di potere per falsità del presupposto. Più in particolare, parte ricorrente adduce la formazione del silenzio-accoglimento sulla domanda di condono a motivo della decorrenza del biennio contemplato dall’art. 35 della legge 47/1985 e, conseguentemente, la illegittimità dell’operato dell’Amministrazione ravvisabile nell’adozione del provvedimento reittivo espresso essendo ormai maturato l’accoglimento tacito.

Con ulteriore motivo di ricorso il ricorrente fa valere l’eccesso di potere per difetto di motivazione.

Con ricorso iscritto al n. 2841/1996 la Sign.ra Poloveri Maddalena agisce in giudizio anche per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento sindacale iscritto al prot. n. 13659 (pratica abusività n.521) datato 27 maggio 1996 con il quale è stata ordinata la demolizione delle opere abusive.

Oltre all’illegittimità derivata per violazione di legge ed all’eccesso di potere per falsità del presupposto, la difesa della ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:

* violazione di legge (art. 92 della legge regionale n.61 del 1985). Eccesso di potere per carenza di istruttoria, falsità del presupposto, difetto di motivazione ed illogicità manifesta;
* violazione di legge (art. 7 della legge 23 marzo 1865 n. 2248 all. E). Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Il Comune di Arzignano non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 1592/96 Tribunale ha accolto la domanda di sospensione dell’ordinanza di demolizione.

All’udienza del 19.03.2009 i ricorsi venivano trattenuti per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei giudizi, peraltro richiesta dalla difesa della ricorrente, per deciderli con un’unica sentenza, attesa l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva, riunione.

2. Il Collegio rileva, inoltre, la necessità, ai fini del decidere, di acquisire agli atti ulteriore documentazione e, segnatamente:

* il parere espresso dalla Commissione edilizia nella seduta del 20.11.1995;
* una relazione dettagliata, comprensiva di ogni dato e/o elemento utile e/o necessario, in ordine ai procedimenti che si sono conclusi, rispettivamente, con il rigetto della dell’istanza di condono edilizio, presentata ai sensi della L. 47 del 1985 e con l’adozione dell’ordinanza di demolizione. In particolare, a corredo della relazione si richiede l’allegazione della scheda n. 27 centro storico di Castello menzionata nella parte motiva del provvedimento di rigetto dell’istanza di condono; la data in cui risulta essere stato apposto il vincolo paesaggistico- ambientale; specificazioni in ordine ai limiti all’edificabilità ed all’epoca della loro introduzione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, non definitivamente pronunciando sui ricorsi di cui in premessa:

* dispone la riunione dei due giudizi;
* ordina al Comune di Arzignano di produrre la documentazione di cui alla parte motiva, in triplice copia, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione in forma amministrativa della presente decisione o dalla notifica della stessa a cura della parte più diligente;

Rinvia ogni ulteriore statuizione, inclusa quella relativa alle spese, all’udienza pubblica del 9 luglio 2009..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 19 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

DECRETO DEPOSITATO IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

Art. 26, L. 6/12/1971, n. 1034

così come modif. art. 9 L. 205/00
Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 1580/96 –2841/96

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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