Corte Costituzionale sentenza n. 364 SENTENZA 15 – 22 dicembre 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 52 del 29-12-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 2 e 4
della legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23
(Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del Materano –
Delega delle funzioni all’Amministrazione provinciale di Matera),
promosso dalla Corte d’Appello di Potenza, nel procedimento vertente
tra la Provincia di Matera e la Regione Basilicata, con ordinanza del
24 dicembre 2009, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2010 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie
speciale, dell’anno 2010.
Visti l’atto di costituzione della Regione Basilicata e quello,
fuori termine, della Provincia di Matera;
Udito nell’udienza pubblica del 30 novembre 2010 il Giudice
relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza emessa il 24 dicembre 2009, la Corte d’Appello
di Potenza ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale
degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Basilicata 24 dicembre
1992, n. 23 (Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del
Materano – Delega delle funzioni all’Amministrazione provinciale di
Matera), in riferimento agli articoli 3, 97, 119 e 128 (vecchio
testo) della Costituzione, «nella parte in cui, delegando
all’Amministrazione provinciale di Matera le funzioni amministrative
regionali gia’ delegate al Consorzio dei comuni non montani del
Materano con le leggi regionali 20 giugno 1979, n. 19, e 21 dicembre
1981, n. 56 e procedendo alla nomina di un Commissario liquidatore
per il trasferimento di ogni rapporto giuridico ed economico in atto
presso il Consorzio entro novanta giorni, non ha previsto modalita’
di estinzione dei suddetti pregressi rapporti che non comportassero
oneri economici a carico dell’ente delegato, anche mediante
l’attribuzione al nuovo ente delegato delle risorse finanziarie
necessarie per l’adempimento delle obbligazioni contratte dal
Consorzio».
2. – Premette, in fatto, il remittente che l’Amministrazione
provinciale di Matera conveniva dinanzi al Tribunale ordinario di
Potenza la Regione Basilicata, assumendo che con decreto del
Presidente della Giunta regionale della Regione Basilicata, n. 2530
del 5 novembre 1981 era stato costituito il Consorzio volontario dei
comuni non montani del Materano, al cui finanziamento si sarebbe
provveduto mediante fondi attribuiti dall’ente convenuto, dai comuni
e da contributi di privati, con funzioni amministrative delegate
dalla legge regionale 20 giugno 1979, n. 19 (Delega alle Comunita’
montane ed al Consorzio di comuni in materia di miglioramento
fondiario, forestazione e assistenza tecnica).
Il Consorzio aveva provveduto all’assunzione di dipendenti,
dapprima a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato.
Successivamente, la Giunta regionale aveva soppresso il Consorzio
medesimo, nominando un Commissario liquidatore.
L’Amministrazione provinciale sottolineava come, a norma degli
articoli 2 e 3 della suddetta legge, fossero stati a lei trasferiti i
beni, il personale e le funzioni assegnati al Consorzio e come essa,
stante la pregressa «disinvolta assunzione di personale a tempo
indeterminato», avesse provveduto alla risoluzione dei relativi
rapporti di lavoro.
La Provincia lamentava, in particolare, che ne’ la Regione, ne’
il Commissario liquidatore l’avessero avvisata delle contestazioni
mosse al Consorzio dall’INPS (Istituto nazionale della previdenza
sociale), sin dall’11 giugno 1991, con irrogazione di una rilevante
sanzione pecuniaria, oltre accessori, per la violazione delle norme
sulle assicurazioni sociali obbligatorie conseguente all’assunzione
dal 1° novembre 1981 al 30 aprile 1991 di operai agricoli, utilizzati
in mansioni diverse.
Pertanto, la Provincia di Matera chiedeva la condanna della
Regione Basilicata alla restituzione di quanto versato all’INPS.
Il Tribunale ordinario di Potenza rigettava la domanda.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l’Amministrazione
provinciale.
2.1. – Cosi’ riassunti i fatti di causa, la Corte d’Appello di
Potenza ha sollevato questione di costituzionalita’ nei termini di
seguito, in sintesi, riportati.
Il giudice a quo, ha dedotto, innanzi tutto, che la questione
sarebbe rilevante, in quanto la Provincia di Matera agisce per
ottenere la condanna della Regione al rimborso degli oneri sostenuti
per l’adesione al condono previdenziale, in relazione agli
accertamenti eseguiti dall’INPS nei confronti del Consorzio per il
periodo antecedente l’entrata in vigore della legge regionale n. 23
del 1992.
In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il
giudice remittente ha osservato che le disposizioni impugnate si
limitano a stabilire la successione della Provincia di Matera al
soppresso Consorzio ed a disporre che le funzioni delegate siano
esercitate nei modi e nelle forme previste dalle leggi regionali,
disciplinatrici della gestione delle deleghe attribuite al Consorzio
stesso, ma non determinano in alcun modo attraverso quali mezzi la
Provincia delegata debba far fronte ai rapporti economici gia’
instaurati.
Le norme censurate sarebbero, quindi, irragionevoli ed
arbitrarie, per contrasto con l’art. 3 Cost., dal momento che
impongono all’Amministrazione provinciale il risanamento di una
situazione debitoria gravante sul Consorzio, senza che alcuna forma
di responsabilita’ contabile possa ravvisarsi in capo al nuovo ente
delegato allo svolgimento di funzioni amministrative in materia
riservata alla potesta’ legislativa regionale, alla stregua dell’art.
117 Cost., nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione), applicabile ratione temporis
alla presente fattispecie.
La Regione ha, in tal modo, posto a carico, dell’Amministrazione
provinciale, in assenza di qualsivoglia criterio, oneri che avrebbero
dovuto far capo al Consorzio e, laddove fosse stato ravvisato un
mancato corretto esercizio del potere di controllo, allo stesso
soggetto delegante.
Inoltre, le norme censurate sarebbero contrarie al principio del
buon andamento della pubblica amministrazione, ex art. 97 Cost.,
atteso che, attraverso il trasferimento della delega gia’ conferita
al Consorzio, si attribuiscono ulteriori competenze
all’Amministrazione provinciale, determinandone le attribuzioni in
materia di miglioramenti fondiari, forestazione e assistenza tecnica
e si impone al delegato l’adempimento di obbligazioni contratte da
altro soggetto, in assenza di riconoscimento dei relativi mezzi
finanziari.
A sostegno delle proprie argomentazioni, la Corte d’Appello
ricorda come, in ambito sanitario, dopo l’entrata in vigore del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421) per la razionalizzazione e la revisione del
sistema sanitario, attraverso la soppressione delle Unita’ sanitarie
locali e l’istituzione delle Aziende sanitarie locali, l’articolo 6
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) abbia disposto che in nessun caso e’
consentito alle Regioni far gravare sulle nuove aziende, ne’
direttamente, ne’ indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo
alle gestioni pregresse delle unita’ sanitarie locali.
Non sarebbe, pertanto, legittima la successione di un ente locale
ad un altro che non contempli le modalita’ attraverso le quali
procedere all’estinzione dei rapporti giuridici pendenti, attesa
l’impossibilita’ per l’ente delegato, in virtu’ del principio
generale stabilito dall’art. 118, secondo comma, Cost., di sottrarsi
alle competenze attribuitegli, ovvero di accettarle con "beneficio
d’inventario", senza rispondere dei debiti della precedente gestione.
Ad avviso del giudice remittente, non sarebbe possibile, alla
stregua della scarna disciplina positiva ed in assenza di una
specifica previsione di bilancio, un’interpretazione
costituzionalmente orientata della legge regionale n. 23 del 1992,
che, a fronte del trasferimento alla Provincia dei rapporti giuridici
ed economici in atto presso il Consorzio, imponga comunque
l’adempimento, ad iniziativa della Regione, delle obbligazioni
precedentemente contratte dall’ente delegato, tramite l’attivita’
liquidatoria effettuata dal Commissario.
Infine, la Corte d’Appello deduce di condividere, sotto il
profilo della non manifesta infondatezza, le censure di
incostituzionalita’ degli articoli 2 e 4 della legge regionale n. 23
del 1992, mosse dall’appellante per contrasto con l’art. 128 Cost.
all’epoca vigente, ovvero, laddove ne sia ritenuta l’applicabilita’,
con l’art. 119 Cost. nell’attuale formulazione. Ed infatti, sarebbe
del tutto evidente che per effetto dell’imposizione di oneri
economici gia’ gravanti sul disciolto Consorzio, la Regione ha
inevitabilmente finito con il disporre di risorse dell’ente
successivamente delegato e con il lederne conseguenzialmente le
scelte programmatiche, ossia la facolta’ di spesa; cio’ attraverso
l’indiretta imposizione di oneri per il raggiungimento di scopi
estranei a quelli perseguiti dalla Provincia, chiamata a rispondere
nei confronti di terzi per obbligazioni contratte da altro ente nella
gestione di competenze regionali. Il tutto, con violazione dei
principi di autonomia amministrativa e finanziaria riconosciuti sia
dall’art. 128 Cost., sia dal novellato art. 119 Cost.
3. – In data 27 aprile 2010 si e’ costituita la Regione
Basilicata, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile
per mancanza di rilevanza e comunque non fondata.
In ordine al difetto di rilevanza, la Regione osserva che
l’accertamento se essa debba o meno rimborsare la Provincia
dell’onere sostenuto non puo’ farsi dipendere dalla verifica di
conformita’ alle norme costituzionali di una legge che, nella
prospettazione del giudice remittente, avrebbe dovuto garantire le
risorse per ripianare debiti derivati non dall’esercizio delle
funzioni delegate, «ma da condotte illecite del Consorzio perpetuate
dalla Provincia».
La resistente deduce, nel merito, la non fondatezza delle censure
di violazione degli articoli 3 e 97 Cost.
Per un verso, la normativa in questione non realizzerebbe alcuna
forma di discriminazione fra soggetti che si trovino nella medesima
condizione; ne’ alcuna disparita’ potrebbe ravvisarsi nell’assenza di
previsioni che individuino fonti di finanziamento aggiuntive per
sanare situazioni debitorie pregresse, determinate da illeciti
comportamenti del delegato, perche’ cio’ equivarrebbe a legittimare
quegli stessi comportamenti, accollando alla Regione oneri che essa
non aveva concorso a determinare.
Per altro verso, sarebbe esclusa la lesione dell’art. 97 Cost.,
in quanto la legge impugnata contiene un rinvio alle norme delle
leggi regionali n. 19 del 1979, e 21 dicembre 1981, n. 56 (Modifiche
alla legge regionale 12 maggio 1978, n. 19), disciplinatrici della
delega al Consorzio.
Ad avviso della difesa regionale, infine, non vi sarebbe alcuna
violazione dell’autonomia della Provincia costituzionalmente
garantita, ma solo un conferimento di ulteriori competenze, in
aggiunta a quelle alle quali la stessa era istituzionalmente
deputata, nel rispetto dei principi costituzionali.

4. – Successivamente, il 24 maggio 2010 si e’ costituita, fuori
termine, la Provincia di Matera.
Non sono state depositate memorie.

Considerato in diritto

1. – La Corte d’Appello di Potenza, con ordinanza emessa il 24
dicembre 2009 nell’ambito di un giudizio vertente tra la Provincia di
Matera e la Regione Basilicata, ha sollevato questione di
legittimita’ costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge
regionale 24 dicembre 1992, n. 23 (Soppressione del Consorzio dei
comuni non montani del Materano – Delega delle funzioni
all’Amministrazione provinciale di Matera), in riferimento agli
articoli 3, 97, 119 e 128 (vecchio testo) della Costituzione, «nella
parte in cui, delegando all’Amministrazione provinciale di Matera le
funzioni amministrative regionali gia’ delegate al Consorzio dei
comuni non montani del Materano con le leggi regionali 20 giugno
1979, n. 19 e 21 dicembre 1981, n. 56 e procedendo alla nomina di un
Commissario liquidatore per il trasferimento di ogni rapporto
giuridico ed economico in atto presso il Consorzio entro novanta
giorni, non ha previsto modalita’ di estinzione dei suddetti
pregressi rapporti che non comportassero oneri economici a carico
dell’ente delegato, anche mediante l’attribuzione al nuovo ente
delegato delle risorse finanziarie necessarie per l’adempimento delle
obbligazioni contratte dal Consorzio».
2.- In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi
dell’articolo 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale, la costituzione delle parti deve essere
effettuata nel termine di venti giorni dalla pubblicazione
dell’ordinanza di rimessione sulla Gazzetta ufficiale, che nella
specie e’ intervenuta il 7 aprile 2010 (G.U. n. 14 del 2010).
Pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, in quanto
tardiva, la costituzione in giudizio della Provincia di Matera,
poiche’ il relativo atto e’ stato depositato oltre il termine
perentorio (ex multis, ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n.
124 del 2008) stabilito dal citato art. 3.
3. – L’esame della questione sottoposta all’esame della Corte
richiede un breve riepilogo del quadro normativo in cui le
disposizioni censurate si inseriscono.
Con la legge regionale 20 giugno 1979, n. 19 (Delega alle
Comunita’ montane ed al Consorzio di comuni in materia di
miglioramento fondiario, forestazione e assistenza tecnica), la
Regione Basilicata aveva delegato alle comunita’ montane e, per i
territori sui quali esse non erano operanti, ai comuni riuniti in
Consorzio la cui costituzione doveva essere promossa dal Presidente
della Giunta regionale, alcuni compiti in ordine al finanziamento ed
al credito per i progetti di miglioramento fondiario, nonche’ alcuni
interventi in materia di forestazione, difesa idrogeologica dei
territori e di miglioramento dell’ambiente.
L’articolo 8 della suddetta legge regionale aveva stabilito che,
al finanziamento delle funzioni delegate, la Regione avrebbe
provveduto nel quadro degli indirizzi generali della programmazione
regionale.
Lo statuto del Consorzio, approvato con decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 2530 del 5 novembre 1981, all’articolo 20,
stabiliva che alle spese necessarie per il funzionamento del
Consorzio si dovesse provvedere, tra l’altro, con fondi stanziati
dalla Regione.
Con la successiva legge regionale 21 dicembre 1981, n. 56
(Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1978, n. 19), erano state,
altresi’, delegate al Consorzio le funzioni amministrative in materia
di opere da realizzare nelle campagne.
La legge regionale n. 23 del 1992, all’art. 1, ha disposto la
soppressione da parte del Presidente della Giunta regionale, su
conforme delibera assunta da quest’ultima, del suddetto Consorzio,
atteso l’avvenuto recesso della maggior parte dei comuni, intervenuto
ai sensi dell’articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142
(Ordinamento delle autonomie locali) e la nomina di un Commissario
liquidatore.
Ai sensi dell’art. 2 della citata legge regionale, ora oggetto di
censura, «le funzioni amministrative regionali delegate al Consorzio
dei comuni non montani del Materano, con la legge regionale 20 giugno
1979, n. 19 e con la legge regionale 21 dicembre 1981, n. 56, nonche’
tutte le funzioni assegnate dalla Regione al Consorzio, ai sensi di
leggi regionali o provvedimenti amministrativi, sono (state)
trasferite all’Amministrazione provinciale di Matera». Dette
funzioni, come prevede il successivo art. 3, si sarebbero dovute
esercitare nelle forme gia’ stabilite dalle leggi regionali con
riguardo al Consorzio.
L’art. 4 della medesima legge, anch’esso oggetto di censura, ha
stabilito che «il Commissario liquidatore di cui al precedente art. 1
provvedera’ a trasferire all’Amministrazione provinciale di Matera
ogni rapporto giuridico ed economico in atto presso il Consorzio dei
comuni non montani del Materano, entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge».
4. – Il quadro normativo in esame, si caratterizza, quindi, per i
seguenti profili:
a) soppressione del Consorzio tra i comuni non montani del
Materano al quale la Regione aveva delegato proprie funzioni;
b) trasferimento alla Provincia di Matera delle funzioni
regionali gia’ delegate al suddetto Consorzio;
c) previsione dell’esercizio delle stesse funzioni da parte della
Provincia nei modi e nelle forme gia’ previste per il Consorzio;
d) nomina di un Commissario liquidatore;
e) attribuzione al Commissario liquidatore del compito di
trasferire alla Provincia ogni rapporto giuridico ed economico in
atto presso il suddetto Consorzio.
5. – Come si evince dall’ordinanza di rimessione, l’INPS
(Istituto nazionale della previdenza sociale) – in ragione
dell’assunzione da parte del Consorzio di operai agricoli – aveva
richiesto alla Provincia di Matera, succeduta nell’esercizio delle
funzioni regionali gia’ delegate al Consorzio, il pagamento dei
relativi contributi omessi e delle sanzioni pecuniarie irrogate in
merito.
Allo scopo di evitare maggiori oneri, la Provincia aveva aderito
al condono previdenziale di cui all’articolo 18 della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), versando all’INPS l’importo corrispondente.
La stessa Provincia ha agito in giudizio, quindi, per ottenere
«la condanna della Regione Basilicata alla restituzione in proprio
favore della somma pagata all’INPS».
6. – Posto quanto sopra, e’ di tutta evidenza come esuli dalla
vicenda contenziosa, che ha dato origine all’incidente di
costituzionalita’, ogni profilo risarcitorio connesso a presunti o
reali comportamenti illeciti del Consorzio o dell’ente delegante,
vale a dire della Regione, in quanto oggetto del contendere nel
giudizio a quo e’ soltanto la pretesa avanzata dall’ente delegato
dalla Regione (pretesa da quest’ultima resistita) di non sopportare
oneri finanziari, maturati nella precedente gestione del soppresso
Consorzio, che non le sono propri, dal momento che, quale soggetto
delegato a partire da una certa data, ne’ direttamente, ne’
indirettamente, ha partecipato alla loro formazione, trovando essi la
loro origine in fatti precedenti alla delega di funzioni.
7. – Alla luce, pertanto, della ricostruzione nei suoi esatti
termini della vicenda contenziosa relativa al giudizio a quo, occorre
precisare il thema decidendum del presente giudizio incidentale di
costituzionalita’.
La disciplina normativa contenuta negli artt. 2 e 4 della legge
regionale n. 23 del 1992 e’ censurata dal giudice remittente sotto il
profilo che, nello stabilire la soppressione del Consorzio e nel
trasferire le funzioni regionali, gia’ delegate al Consorzio stesso,
alla Provincia di Matera, la citata legge regionale non ha
specificato affatto attraverso quali mezzi l’autorita’ delegata
avrebbe dovuto far fronte ai rapporti economici sorti nel corso della
gestione consortile, essendosi limitata a stabilire la successione
della Provincia di Matera ed a disporre che le funzioni delegate
fossero esercitate nei modi e nelle forme previste dalla leggi
regionali che disciplinavano la gestione delle deleghe attribuite al
soppresso Consorzio.
8. – La questione e’ fondata nei sensi di seguito precisati.
In via principale, il giudice remittente denuncia la
irragionevolezza manifesta della disciplina impugnata e la
conseguente violazione dei parametri costituzionali di cui agli
articoli 3 e 97 Cost.
La censura, cosi’ come proposta, e’ meritevole di accoglimento.
Costituisce, infatti, principio fondamentale della finanza
pubblica quello secondo il quale, nella ipotesi in cui l’esercizio di
funzioni e servizi resi dalla pubblica amministrazione all’utenza, o
comunque diretti al perseguimento di pubblici interessi collettivi,
venga trasferito o delegato da una ad altra amministrazione,
l’autorita’ che dispone il trasferimento o la delega e’, pur
nell’ambito della sua discrezionalita’, tenuta a disciplinare gli
aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e passivi e dunque
anche il finanziamento della spesa necessaria per l’estinzione delle
passivita’ pregresse.
Cio’ che, in ogni caso, non puo’ ritenersi conforme ai principi
fondamentali della disciplina di tale settore, rinvenibili nella
legislazione dello Stato, e’ la totale omissione, da parte del
legislatore regionale, di ogni e qualsiasi disciplina a questo
riguardo; omissione che puo’ essere foriera di incertezza, la quale
puo’ tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura
della pubblica amministrazione. Siffatta omissione, nella specie, nel
rendere palesemente irragionevole la censurata disciplina della
delega conferita all’amministrazione provinciale, comporta la
violazione dei suddetti precetti costituzionali.
9. – D’altronde, siffatta conclusione emerge dalla giurisprudenza
costituzionale, la quale e’ sempre stata attenta nel precisare la
obbligatorieta’, nel trasferimento di compiti da una articolazione ad
altra del complessivo apparato della pubblica amministrazione, della
scelta di tenere indenne il soggetto subentrante dalle passivita’
maturate nella gestione dell’ente sostituito o soppresso, le cui
funzioni siano attribuite ad altro soggetto (sentenze n. 364 e n. 116
del 2007, n. 437 del 2005 e n. 89 del 2000).
E cio’ in relazione alle esigenze, esplicitate da questa Corte
con riguardo al settore sanitario, ma in realta’ riferibili anche ad
altre analoghe situazioni, di attuare il principio fondamentale
stabilito dal legislatore statale, secondo il quale le strutture
pubbliche destinatarie di interventi di riforma (in quella
fattispecie si trattava della riforma sanitaria) devono iniziare ad
operare completamente libere dai pesi delle passate gestioni
(sentenza n. 437 del 2005).
10. – In questo quadro, ancora nel settore sanitario, di
particolare valore significativo e’ l’affermazione di questa Corte
(di nuovo la citata sentenza n. 89 del 2000), secondo la quale, nel
caso allora esaminato, trovava giustificazione l’introduzione, nella
legislazione regionale, quanto alla regolazione dei «pregressi
rapporti di credito e di debito delle soppresse unita’ sanitarie
locali», di «meccanismi particolari di gestioni distinte e di
contabilita’ separate, tali da consentire ad uno stesso soggetto che
subentrava nella loro posizione giuridica, ossia le neoistituite
aziende unita’ sanitarie locali, di evitare ogni confusione tra le
diverse masse patrimoniali, cosi’ da tutelare i creditori, ma, nello
stesso tempo, da escludere ogni responsabilita’ delle stesse aziende
sanitarie in ordine ai predetti debiti delle preesistenti unita’
sanitarie locali».
Tutto cio’ sul presupposto che deve in ogni caso essere
rispettato il principio del parallelismo tra responsabilita’ di
disciplina e di controllo e responsabilita’ finanziaria, affermato
dalla sentenza n. 355 del 1993 (cosi’ la sentenza n. 416 del 1995).
11. – Alla luce, pertanto, della richiamata giurisprudenza
costituzionale, deve concludersi che, nella specie, la Regione
avrebbe dovuto dettare una specifica disciplina attinente al
finanziamento della spesa per l’esercizio della delega da parte
dell’Amministrazione provinciale, con riferimento al periodo
precedente al conferimento della delega stessa e con riguardo alla
situazione attiva e passiva esistente a tale data, in modo da tenere
indenne la Provincia dagli oneri derivanti dalla passata gestione del
Consorzio, prima istituito e poi soppresso con determinazioni
legislative della medesima Regione.
12. – Deve, dunque, essere dichiarata l’illegittimita’
costituzionale, per violazione dei parametri di cui agli articoli 3 e
97 Cost., degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Basilicata
n. 23 del 1992, nella parte in cui non prevedono modalita’ di
finanziamento della spesa per l’Amministrazione delegata (Provincia
di Matera), perche’ quest’ultima potesse far fronte alle passivita’
maturate prima della delega delle funzioni del soppresso Consorzio
dei comuni non montani del Materano.
Restano assorbite le ulteriori censure proposte in riferimento ai
parametri costituzionali di cui agli articoli 128 (vecchio testo) e
119 Cost.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile l’intervento della Provincia di Matera;
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale degli articoli 2 e 4
della legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23
(Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del Materano –
Delega delle funzioni all’Amministrazione provinciale di Matera),
nella parte in cui non prevedono modalita’ di finanziamento della
spesa per la Provincia di Matera, in relazione alle passivita’
maturate prima del passaggio a questa delle funzioni del soppresso
Consorzio dei comuni non montani del Materano.
Cosi’ deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Quaranta

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 2010.

Il cancelliere: Fruscella

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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