Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 288/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Italo Franco Consigliere, relatore

Marco Morgantini Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3796/94, proposto da Battagliarin Maria Gabriella, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Ciatara e Ettore Santin, con domicilio presso il primo in Venezia, S. Marco n. 1130, come da procura a. margine del ricorso,

contro

– il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro- tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, M. Maddalena Morino, Maurizio Ballarin, e Giuseppe Venezian, i quali hanno, poi, rinunciato al mandato,

– la conferenza di servizi, in persona del presidente pro tempore presso l’ufficio edilizio del Comune di Venezia, non costituitasi in giudizio,

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 24395/10768/01 del 18.07.94, recante reiezione della domanda di sanatoria relativamente alla veranda e alla tettoia della propria abitazione,

e del parere sfavorevole espresso dalla conferenza di servizi in data 21.10.93.

Visto il ricorsi, notificato l’8.11.94 e depositato presso la segreteria il 29.11.1994, con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, e la

successiva dichiarazione di rinuncia al mandato dei suoi difensori;

Visti gli atti tutti della causa;

uditi, alla pubblica udienza del 22 gennaio 2009, relatore il Consigliere Italo Franco, l’avv. Sartori in sostituzione dell’avv. Santin per il ricorrente, nessuno comparso per le P.A. resistente.

Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:
FATTO

In data 30.04.86 la signora Battagliarin chiedeva al Comune di Venezia la sanatoria ex lege n. 47/85 per opere realizzate in Burano, presso la sua abitazione.

Otto anni dopo le perveniva il provvedimento prot. 24395/10768/01 del 19.07.94 con il quale si denegava il richiesto condono in relazione alla veranda realizzata sul fronte nord e alla tettoia al primo piano sul fronte ovest (da demolire), “in quanto per materiali impiegati e tipologia costruttiva alterano l’ambiente circostante”. Tanto veniva disposto in recepimento del parere espresso da una conferenza di servizi nella seduta del 21.10.93, parzialmente favorevole ma negativo per le menzionate veranda e tettoia “in quanto elementi estranei alla tipologia costruttiva del fabbricato”. Per il resto l’istanza di sanatoria veniva accolta, a condizione del pagamento delle somme indicate, come da comunicazione 8.09.94.

Con il ricorso in epigrafe l’interessata chiede l’annullamento del diniego, deducendo con il primo motivo violazione degli art. 31 e 35, comma 12 della legge n. 47/85 sostenendo che, essendosi l’amministrazione pronunciata oltre il termine di 24 mesi (e non essendo pervenuta, comunque, alcuna richiesta di integrazioni documentali), sull’istanza si era formato il silenzio- assenso, in forza del combinato disposto dalle norme invocate. L’amministrazione si è spogliata, in tal modo, del potere di pronunciarsi al riguardo.

Con il secondo mezzo si deduce –in relazione all’ipotesi che si voglia ritenere applicato l’art. 32 della stesa legge- incompetenza della conferenza di servizi ad esprimere il parere ivi contemplato. Si sostiene che la conferenza di servizi è stata indetta con organi, quali l’ufficio tecnico del comune e l’ufficio provinciale dei beni ambientali, affatto incompetenti, spettando detta competenza alla Regione, ai sensi del DPR n. 616/77 e alla legge 8.08.85 n. 431, come ribadito più volte dalla giurisprudenza, laddove al Ministero spetta l’eventuale esercizio del potere di annullamento del parere.

Con terzo e il quarto motivo si lamenta violazione di legge per carenza di motivazione, poiché manca qualsiasi indicazione sul tipo di materiale e sulla tipologia costruttiva, né tanto meno di norme, mentre trattandosi di ragioni estetiche, avrebbe dovuto meglio essere esplicitata la motivazione, e il richiamo dell’alterazione dell’ambiente non figurava nel parere. Inoltre, nel parere reso dalla conferenza di servizi non si spiega in cosa consista l’assunta estraneità rispetto alla tipologia costruttiva del fabbricato, essendo la veranda realizzata in vetro e metallo e la tettoia in metallo con lo stesso colore delle tegole del tetto.

Con il quinto e il sesto mezzo si deduce, rispettivamente: eccesso di potere per illogicità manifesta, sostenendosi che la motivazione del diniego è affatto diversa da quella che sorregge il parere; eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni, sul rilievo che, nel provvedimento di accoglimento dell’istanza di sanatoria, nulla si dice riguardo alla veranda e alla tettoia.

Si costituiva il Comune di Venezia (nel novembre 1994), instando per il rigetto del gravame.

In prosieguo di tempo parte ricorrente depositava dichiarazione, in data 28.06.2005, di rinuncia al mandato di uno dei suoi difensori. Quindi l’amministrazione comunale depositava (nel novembre 2008) a sua volta analogo atto di rinuncia al mandato loro conferito on delibera della G.M. n. 4244/94, questa volta da parte di tutti i suoi difensori, in conseguenza dell’avvenuta costituzione del Comune Cavallino- Treporti, dove ricadono gli abusi in questione, il quale è subentrato al comune di origine in tutte le situazioni giuridiche attive e passive. Detto nuovo Comune non si costituiva in giudizio.

All’udienza è comparso il solo difensore della ricorrente, chiedendo che la causa fosse spedita in decisione.
DIRITTO

1- Contro il diniego di sanatoria in ordine a due dei manufatti abusivamente realizzati, parte ricorrente muove diverse censure, come visto nella narrativa in fatto che precede. Fra tutte tali censure si manifesta, in particolare, fondato e assorbente il secondo motivo, alla luce di quanto affermato nella giurisprudenza più recente della Sezione. Vale la pena di riportare testualmente quanto spiegato nella sentenza TAR Veneto, sez. II, 24 gennaio 2009 n. 149

Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo, dedotto con il secondo ed il terzo motivo di censura, dell’incompetenza della Conferenza di servizi ad esprimersi ex art. 32 della legge n. 47/85 in merito al richiesto condono delle opere abusive realizzate dal ricorrente.

Stabilisce, invero, l’art. 82, I e II comma del DPR n. 616/77 che:

“Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.

La delega riguarda tra l’altro le funzioni amministrative concernenti:

1. l’individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro…di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni;
2. la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
3. l’apertura di strade e cave;
4. la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
5. le adozioni di provvedimenti cautelari…;
6. l’adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;
7. le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall’art. 2 della legge n. 1497/39 e dall’art. 31 del DPR n. 805/75;
8. l’autorizzazione prevista dalla legge n. 1097/71 per la tutela dei Colli Euganei;”

L’art. 1 della LR n. 11/84 – all’epoca vigente, essendo stata abrogata dall’art. 11 della LR 31.10.1994 n. 63 -, a sua volta, afferma che:

“Sono subdelegate alle province le funzioni amministrative per la protezione delle bellezze naturali di cui all’art. 82 del DPR n. 616/77.

La subdelega riguarda le funzioni amministrative concernenti:

1. la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
2. l’apertura di strade e cave;
3. la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
4. le adozioni di provvedimenti cautelari…;
5. l’adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;
6. l’autorizzazione prevista dalla legge n. 1097/71 per la tutela dei Colli Euganei;”

La norma regionale – che, ovviamente, non ha incluso tra le funzioni subdelegate “le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall’art. 2 della legge n. 1497/39 e dell’art. 31 del DPR n. 805/75” (di cui al citato art. 82, II comma, lett. “g” del DPR n. 616) – conclude, poi, escludendo espressamente dalla subdelega “le funzioni amministrative concernenti l’individuazione delle bellezze naturali di cui alla lettera a) dell’art. 82 del DPR n. 616/77”: a prescindere, dunque, da siffatte esclusioni, tutte le altre funzioni amministrative indicate dalla norma statale come delegate alle Regioni sono, a loro volta, puntualmente subdelegate alle Province.

Orbene, da tale contesto si evince chiaramente che, ferma restando la spettanza alla Regione delle attribuzioni in merito all’individuazione delle bellezze naturali (e, ovviamente, al coordinamento della commissione deputata alla compilazione degli elenchi delle stesse), la loro tutela è invece demandata alla Provincia, che la esercita attraverso apposite commissioni consultive cui è conferito il “compito di formulare pareri obbligatori sugli atti da emanarsi dagli organi dell’Amministrazione provinciale nell’esercizio delle funzioni subdelegate” (art. 2, I comma della LR n. 11/84).

Evidente, peraltro, che nell’ambito delle funzioni subdelegate alla Provincia rientra anche la formulazione del parere prescritto dall’art. 32 della legge n. 47/85, espressamente indicato all’art. 1, II comma, lett. a) della LR n. 11/84 (che riguarda la necessaria, preventiva determinazione di compatibilità delle realizzande opere con l’assetto ambientale tutelato).

Né vale opporre che il parere ex art. 32 della legge n. 47/85 non può essere esercitato dalla Provincia in quanto tale legge è successiva alla LR n. 11/84 di subdelega, che, dunque, non poteva determinarsi in relazione ad un profilo procedimentale che sarebbe stata individuato in futuro: è evidente, invero, come la funzione prevista dal richiamato art. 32, che è funzione inerente alla tutela dei beni ambientali, debba essere esercitata dall’organo individuato in base alla ripartizione delle competenze precedentemente effettuata dal legislatore statale (con il DPR n. 616/77) e regionale (con la LR n. 11/84).

La competenza ad esprimersi ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/85 sulla compatibilità ambientale delle opere abusive di cui si chieda il condono spetta, dunque, alla Provincia e, specificatamente, al suo Presidente (art. 4, I comma della LR n. 11/84 cit.), sentito il parere della Commissione consultiva provinciale per i beni ambientali (art. 2, I comma della medesima LR n. 11/84).

Tale regime vale anche – in virtù dell’art. 42 della stessa legge n. 47/85 che ha espressamente derogato alla disciplina introdotta dalla legge n. 173/71 – relativamente agli interventi eseguiti nella conterminazione lagunare di Venezia, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e S. Erasmo.

Tuttavia, con l’entrata in vigore (in data 29 novembre 1991) della legge 4 agosto 1991 n. 360, il legislatore ha privato la Provincia della competenza ad esprimere il parere di cui all’art. 32 della legge n. 47/85 relativamente alle opere abusive eseguite nel comprensorio della laguna veneta, attribuendola invece alla Commissione per la salvaguardia di Venezia: stabilisce, infatti, l’art. 4, III comma della citata legge n. 360/91 (che ha sostituito l’art. 6 della legge n. 171/73) che “la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi edilizi…da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare….Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere della commissione provinciale per i beni ambientali”.

Né potrebbe sostenersi che l’art. 42 della legge n. 47/85 costituisca norma speciale, prevalente sulle modifiche successivamente apportate al regime della sanatoria edilizia: non potrebbe, in quanto non ne possiede la configurazione strutturale, né una siffatta ratio è altrimenti estrapolabile dal contesto ove è inserita.

L’art. 4, riscrivendo l’art. 6 della legge n. 171/73 (che imponeva al Sindaco di trasmettere alla Commissione di salvaguardia le licenze edilizie corredate del parere della commissione edilizia), ha assegnato in via esclusiva alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia – con effetto, dunque, derogatorio del previgente assetto ordinamentale – la competenza consultiva in materia ambientale.

Ciò in conformità con quanto già sostenuto in fattispecie analoghe da questa sezione (cfr. sentenza n. 1407/06 e 4110/07, nelle quali era stata affermata la competenza della Commissione provinciale BB.AA. in quanto il parere era intervenuto nella vigenza del combinato disposto dagli artt. 32, I comma e 42 della legge n. 47/85, prima dunque della modificazione introdotta dall’art. 4 della legge 360/91; sent. n. 1739/08, ove invece si dà atto della competenza della Commissione salvaguardia, essendo il parere successivo all’entrata in vigore della predetta legge n. 360/91).

All’accoglimento del gravame si perviene, d’altra parte, anche in considerazione del comportamento processuale dell’amministrazione comunale subentrata, nelle more del giudizio, alla P.A. resistente originaria. Il Comune di Cavallino-Treporti, invero, pur avendo avuto a disposizione tutto il tempo necessario per costituirsi in giudizio, non lo ha fatto (evidentemente non intendendo difendere l’operato dell’amministrazione originariamente competente -che pure aveva spiegato una resistenza, sia pure soltanto formale, in quello stadio del processo-, che ora ricade nella sua sfera giuridica). Ai sensi dell’art. 116, comma 2° c.p.c., invero, il giudice può trarre argomento anche dal comportamento processuale delle parti, nel caso di specie potendosi anche ritenere che lo stesso costituisca manifestazione implicita di riconoscimento di fondatezza delle ragioni avversarie.

Conclusivamente per le considerazioni su esposte, il ricorso si manifesta fondato e va accolto. Per l’effetto, è annullato il diniego di sanatoria impugnato.

Sussistono, d’altra parte, motivi per compensare integralmente fra le parti le spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo accoglie. Per l’effetto, è annullato il diniego di sanatoria indicato in epigrafe.

Compensa integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 22 gennaio 2009.

Il Presidente l’Estensore

il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 3796/94

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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