Cassazione III civile n. 21679 del 13 ottobre 2009 Trasporto, smarrimento, valore, responsabilita’ (2011-01-18)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Alfa SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore Sig. Tizio , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo stadio dell’avvocato MENGHINI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Alfa GIOVANNI giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Beta SAS di Caio Caio & C. in persona della omonima socia accomandataria, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO GOLDONI 47, presso lo studio dell’avvocato PUCCI FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Beta NICOLA giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 945/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il depositata il 15/06/2004, R.G.N. 1820/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 24/06/2009 dal Consigliere Dott. FILADORO Camillo;

udito l’Avvocato MARIO MENGHINI;

udito l’Avvocato FABIO PUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 28 maggio – 15 giugno 2004 la Corte d’Appello di Torino, in riforma della decisione del locale Tribunale del 9 ottobre 2002, ritenuta la ricorrenza della colpa grave nella condotta tenuta dalla s.r.l. Alfa, condannava la stessa al risarcimento dei danni in favore della s.a.s. Beta per l’importo di L. 25.520.000 (corrispondente ad Euro 13.179,98) oltre rivalutazione dal 16 ottobre 1998 ed interessi sulle somme progressivamente rivalutate, a titolo di risarcimento dei danni per la merce affidata a Alfa per il trasporto da Alessandria a Bologna, non consegnata al destinatario, perche’ andata dispersa.

Escluso il carattere della novita’ della domanda svolta dalla s.a.s. Beta – sotto il profilo di una diversa interpretazione della L. n. 450 del 1985, art. 1 – i giudici di appello rilevavano che in base a tale disposizione e’ onere del mittente che invochi il superamento del limite legale di cui alla L. n. 459 del 1985, art. 1 fornire la prova dei fatti costitutivi cui e’ ricollegato il venire meno di tale limitazione, e cioe’ l’essere incorso il vettore in dolo o colpa grave.

Tale prova puo’ essere raggiunta con ogni mezzo e pertanto anche attraverso presunzioni semplici.

Tra l’altro, quando il vettore si avvalga per la esecuzione del trasporto di un subvettore, anche la condotta di quest’ultimo e’ rilevante ai fini dell’estremo del dolo o della colpa grave, previsto dalla L. n. 450 del 1985, art. 1, comma 3 e successive modifiche, dovendosi a tale effetto assimilare il subvettore agli "ausiliari" ai quali la detta norma fa riferimento.

Tanto premesso in linea generale, la Corte territoriale rilevava che, nel caso di specie, appariva oltremodo significativo che il vettore Alfa non fosse stato in grado di fornire adeguate indicazioni al mittente sulle circostanze in cui la merce affidatale da Beta era andata dispersa.

Le uniche notizie che Alfa aveva fornito al mittente consistevano nel fatto che la prima societa’ aveva subappaltato il trasporto alla s.n.c. Gamma, alla quale la merce era stata consegnata in localita’ …. Il vettore non era stato in grado di precisare la localita’ e le circostanze nelle quali era stata constatata la mancanza della merce e dove il pacco fosse stato riposto prima della sua sparizione. Nella denuncia presentata ai Carabinieri, a distanza di due mesi dai fatti, Gamma si era limitata a dichiarare che "in data e luogo imprecisato tale scatola e’ andata smarrita". Tutto questo dimostrava una grave disorganizzazione del subvettore nella esecuzione della prestazione, disorganizzazione della quale il vettore principale era chiamato direttamente a rispondere, ai sensi della L. n. 450 del 1985, art. 1, comma 3.

Non si trattava, infatti, di condotte successive alla perdita o all’avaria, e pertanto non rilevanti.

Le stesse, infatti, erano tali da concretare gli estremi della colpa grave in capo alla Alfa, poiche’ indubbiamente costituisce colpa grave il disinteresse per la merce trasportata e "la sua collocazione con tale disordine e trascuratezza da neppure rendere possibile ricostruire il come e perche’ se ne e’ verificata la dispersione”.

Sotto altro profilo, i giudici di appello osservavano che la responsabilita’ illimitata del vettore principale, per fatto dell’ausiliario subvettore, non poteva dirsi esclusa dalla mancata indicazione del valore da parte del mittente,posto che tale causa di esonero da responsabilita’,convenzionalmente derogante alla disciplina legale di cui alla L. n. 450 del 1985, art. 1, comma 3 non era stata espressamente pattuita.

Ne’ era sufficiente, a tal fine, la mera enunciazione, non sottoscritta dal mittente, contenuta nelle avvertenze scritte sulla copertina del blocchetto di viaggi in abbonamento rilasciato dal vettore.

Tutto cio’ rendeva superflua la ammissione delle prove orali dedotte dalla societa’ appellante, attinenti alla colpa grave, gia’ risultando provati gli estremi di essa.

Quanto ai danni da mancato guadagno, la societa’ Beta non aveva censurato la loro mancata ammissione nel giudizio di primo grado. Le censure formulate in grado di appello riguardavano solo la sussistenza della colpa grave.

Quanto al danno emergente, invece, lo stesso non era stato specificamente contestato dalla Alfa che si era limitata alle sole difese riguardanti la applicabilita’ del limite legale alle pretese risarcitorie.

Il valore di L. 25.520.000 era da considerare, peraltro, del tutto verosimile in relazione all’oggetto affidato per il trasporto (videolettore modello …), tenuto conto dell’attivita’ svolta da Beta per la quale la stessa doveva avvalersi di apparecchiature perfezionate e professionali.

Avverso tale decisione Alfa in liquidazione ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da cinque motivi, illustrati da memoria.

Beta resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione della L. n. 450 del 1985, art. 1.

La Corte territoriale, pur affermando di voler seguire i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione alla norma sopra riportata, aveva finito per disattenderli integralmente. Infatti, i giudici di appello avevano dichiarato la sussistenza della responsabilita’ per colpa grave del vettore, ritenendola provata sulla base di presunzioni semplici, in contrasto con la pronuncia di questa stessa Corte, che richiede (sentenza n. 14456 del 2001) l’accertamento in concreto della colpa grave, ai fini del superamento del limite di risarcibilita’ previsto per il trasporto di merci su strada.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di principi di diritto, nonche’ motivazione illogica e meramente apparente.

Era stato come integrante, di per se’, della colpa grave, il fatto di non avere saputo identificare le circostanze concrete in cui si era verificato lo smarrimento del collo.

A ben vedere, il concetto stesso di "smarrimento" e’ tale da precludere la possibilita’ di identificare, concretamente e con esattezza, le circostanze in cui si e’ verificata la perdita del collo.

Doveva, pertanto, considerarsi del tutto illogica la motivazione della sentenza con la quale si era preteso di assumere a presupposto della affermazione di responsabilita’ per colpa grave la impossibilita’ di ricostruire "a posteriori" le modalita’ e le cause dello smarrimento, oltretutto sorvolando nella ricostruzione degli avvenimenti quali documentalmente risultanti.

Tra l’altro, la sentenza impugnata aveva errato anche nel dare una qualificazione della colpa grave, equiparandola alla semplice mancanza di diligenza.

Se, infatti, e’ indubbio che il vettore abbia l’obbligo di svolgere sempre le proprie prestazioni con "adeguata diligenza" per cui, nel caso in cui non la osservi, versa in colpa, non meno indubbio e’ il fatto che per qualificare come una grave una tale colpa deve ricorrere un "quid pluris" della sola mancata diligenza. La colpa grave, infatti, e’ qualificata dalla inescusabile negligenza e deve essere tale che non possa trovare, non solo giustificazione, ma neppure spiegazione nella particolarita’ della vicenda. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonche’ motivazione illogica e meramente apparente. La giurisprudenza di questa Corte ammette come elemento di prova anche un solo elemento di presunzione. L’indizio, tuttavia, deve essere "grave e preciso".

Nulla di tutto cio’ era possibile ravvisare nel caso di specie, nel quale i giudici di appello avevano tratto elementi di convincimento da fatti e condotte successivi al trasporto e di per se’ stessi non influenti.

Non costituisce motivazione logica affermare che il non aver saputo o potuto accertare le concrete circostanze dello smarrimento di un solo collo, costituiva indice preciso e grave di una disorganizzazione tale da rasentare il dolo.

Tanto piu’ che non essendo stato dichiarato il valore del collo, il subvettore non aveva avuto ragione di adottare particolari e specifiche cautele per il suo trasporto.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce, sotto altro profilo, la violazione dell’art. 2697 c.c..

La sentenza impugnata, ponendo a base della decisione una semplice presunzione, aveva finito per addossare al vettore l’onere di fornire la prova della inesistenza della propria colpa grave. Tutto cio’, in contrasto con l’art. 2697 c.c. e con la giurisprudenza di questa Corte, sopra richiamata.

Con il quinto motivo la ricorrente deduce ancora la violazione dell’art. 2697 c.c. nonche’ motivazione apparente su un punto decisivo della controversia.

Mancava ogni valutazione del danno da risarcire, essendosi basata la sentenza impugnata sulla sola dichiarazione del mittente e senza ulteriori elementi di prova.

Avendo invocato l’applicabilita’ del limite legale, implicitamente la societa’ Alfa aveva contestato anche il "quantum" della pretesa avversaria.

Le osservazioni secondo le quali il valore denunciato era "verosimile" in considerazione della attivita’ svolta dalla Video Service e della necessita’ di utilizzare apparecchiature perfezionate e professionali, costituivano un chiaro esempio di motivazione apparente o addirittura inesistente.

Osserva il Collegio:

i cinque motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

Con motivazione adeguata, i giudici di appello hanno richiamato la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale:

"L’accertamento della sussistenza o meno della colpa grave del vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate agli effetti della L. 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, dopo l’intervento della sentenza n. 420 del 1991, costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimita’, se adeguatamente motivata" (Cass. 21 ottobre 1998, n. 10423). Ed ancora:

"Per l’inapplinabilita’ dei limiti risarcitori per la perdita o l’avaria di cose trasportate su strada con determinati tipi di trasporto previsti dalla L. 22 agosto 1985, n. 450, art. 1 come sostituito dal D.L. 20 marzo 1993, n. 82, art. 78, convertito in L. 27 maggio 1993, n. 162 – non rileva che il vettore o i suoi dipendenti o ausiliari o il subvettore nell’ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore – non abbia vinto la presunzione di colpa a suo carico stabilita dall’art. 1693 c.c., ma e’ necessario che il giudice del merito accerti in concreto (avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa) che l’evento e’ derivato da colpa grave dei suddetti soggetti, ossia da un comportamento consapevole degli stessi che, pur senza la volonta’ di danneggiare altri, operino con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalita’ del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti" (Cass. n. 14456 del 19 novembre 2001),

Nella specie, la motivazione offerta dalla Corte d’appello e’ congrua, logica ed esente da vizi giuridici e segue un percorso che denota un attento esame delle risultanze del processo appositamente richiamate.

Con riferimento alle specifiche censure del ricorrente e’ da rilevare, infine, che i giudici di appello sono giunti ad affermare la colpa grave del subvettore, per una serie di elementi che dimostravano una grave disorganizzazione ed una incuria della Gamma.

Non si trattava dunque di elementi successivi al trasporto e del tutto irrilevanti, ma di indizi gravi, precisi e concordanti della mancanza di diligenza del subvettore, con effetti tali da ripercuotersi nella sfera del vettore che lo aveva prescelto per il trasporto.

Con motivazione del tutto adeguata la Corte territoriale ha spiegato che la mancata indicazione del valore del carico, nel caso di specie, non poteva assumere alcuna rilevanza, ai fini della limitazione della responsabilita’ del vettore.

Sicuramente la denuncia di un particolare valore della merce comporta per il vettore un obbligo particolare di sorveglianza e l’apprestamento di particolari cautele, in considerazione della maggiore probabilita’ di un furto.

Non vi e’ dubbio, tuttavia, ha proseguito la stessa Corte, che la consegna di un pacco, anche di valore modesto, debba essere comunque trattato con adeguata diligenza, sicche’ appare in ogni caso concretare colpa grave il totale disinteresse verso di esso e la sua collocazione con tale disordine e trascuratezza da rendere addirittura impossibile il ricostruire come e perche’ se ne sia verificata la dispersione.

La censura del ricorrente non e’ pertanto idonea ad incidere sulla validita’ della motivazione, mentre non e’ consentito in base alle osservazioni contenute nella stessa procedere ad una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in questa sede.

Sfugge dunque a qualsiasi censura la conclusione cui sono pervenuti i giudici di appello, secondo i quali la Alfa s.r.l. deve ritenersi responsabile oltre i limiti risarcitori indicati dal nuovo testo della L. n. 450 del 1985, art. 1, quale risultante dopo le modifiche ad esso apportate dal D.L. n. 82 del 1993, art. 7 al comma 3 (essendo la stesa responsabile per il fatto del subvettore Gamma).

Quanto alla censura relativa alla quantificazione del danno, si tratta anche in questo caso di accertamento di merito, contro il quale la societa’ ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della societa’ ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) di cui Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge. Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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