Cass. pen., sez. V 28-03-2008 (04-03-2008), n. 13381 Sentenza di proscioglimento non appellata dalla parte civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di pace di Avezzano, con sentenza del 6 aprile 2005, ha dichiarato estinto il reato di lesioni personali in danno di L.M., contestato ad A.A., per intervenuta condotta riparatoria conseguente all’offerta reale ritenuta sufficiente a riparare il danno.
Contro la predetta sentenza il Procuratore della Repubblica di Avezzano ha proposto appello che è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale con ordinanza del 25.10.2006, ai sensi della L. n. 46 del 2006.
Con ricorso depositato il 14.12.2006 il difensore di L. M., costituitasi parte civile, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado denunciando l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 perchè l’imputato non ha posto in essere le attività riparatone prima dell’udienza di comparizione, essendosi limitato ad effettuare un’offerta reale della somma di Euro 2.500,00 dopo numerose udienze e dopo che era stata depositata la relazione peritale.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile perchè proposto ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10 dalla parte civile che, tuttavia, non aveva appellato la sentenza di proscioglimento. E’ vero che le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato la persistente vigenza del principio dell’immanenza della costituzione di parte civile desumendolo dalle norme per le quali "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo" (art. 76, comma 2), il giudice di appello è tenuto a citare la parte civile (art. 601, comma 4), se l’appello è stato proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento il giudice di appello può pronunciare condanna "e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla Legge" (art. 597, comma 2, lett. a) e b)), concludendo nel senso che, "quando pronuncia sentenza di condanna", il giudice di appello deve decidere "sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno", anche se la parte civile non ha proposto impugnazione (art. 538 c.p.p., comma 1 e art. 598 c.p.p.)" (Sez. U, Sentenza n. 30327 del 2002). Sennonchè, il predetto principio presuppone, appunto, che il Pubblico ministero abbia impugnato la sentenza di proscioglimento.
Per contro, nella concreta fattispecie, il Pubblico ministero, a seguito della pronuncia dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10 non ha impugnato per cassazione, nei termini previsti da tale ultima disciplina transitoria, la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado. E a tanto non poteva surrogatoriamente provvedere la parte civile che non aveva in precedenza impugnato la sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *