Cass. pen., sez. I 26-03-2008 (07-03-2008), n. 12891 Affidamento in prova al servizio sociale – Detenzione domiciliare – Richiedente dimorante all’estero – Declaratoria di inammissibilità della richiesta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con provvedimento in data 25.6.2007 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 677 c.p.p., comma 2 bis, la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o in subordine di detenzione domiciliare presso la abitazione del fratello in (OMISSIS), presentata da C. B., domiciliato all’estero ma che all’atto della presentazione dell’istanza aveva eletto domicilio in Milano presso il suo difensore L.A., ritenendo che la elezione di domicilio presso il difensore non integrasse l’adempimento richiesto dalla disposizione citata. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del C. lamentando violazione dell’art. 677 c.p.p., comma 2 bis, poichè tale norma, diretta a facilitare le notificazioni e ad assicurare quindi la celerità del procedimento di sorveglianza, non impediva la elezione di domicilio presso il difensore di fiducia.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, posto che il difetto delle condizioni di legge che autorizzava la declaratoria di inammissibilità dell’istanza da parte del Presidente del Tribunale, a norma dell’art. 666 c.p.p., comma 2, doveva attenere ai presupposti minimi indefettibili della domanda, mentre non poteva estendersi a casi suscettibili di interpretazioni alternative plausibili, quale quello in esame.
Il ricorso è in effetti fondato.
Il potere del Presidente del Tribunale di dichiarare inammissibile la istanza del condannato nel procedimento di sorveglianza, senza contraddittorio fra le parti e senza fissazione dell’udienza, a norma dell’art. 666 c.p.p., comma 2, richiamato dall’art. 678 c.p.p., è espressamente limitato ai casi in cui la richiesta dell’interessato appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge. L’art. 677 c.p.p., comma 2 bis, inserito con la L. 15 dicembre 2001, n. 438, aggiunge poi, come ulteriore caso di inammissibilità della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, la mancata indicazione o elezione di domicilio nella domanda introduttiva del procedimento.
Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente, in sede di presentazione della domanda, aveva eletto domicilio presso il difensore all’uopo nominato, in territorio italiano. La tesi del Tribunale di Sorveglianza per cui la elezione del domicilio in Italia preso il difensore non sarebbe idonea, per i fini che qui interessano, dovendosi trattare di elezione di un domicilio presso cui si trova, con effettività, il richiedente non appare sotto tale profilo condivisibile e tale da giustificare la declaratoria immediata di inammissibilità del ricorso, prevista soltanto per la mancanza di indicazione o di elezione di domicilio, dovendosi invece in tal caso fissare la udienza per la trattazione della istanza e notificare il decreto di fissazione dell’udienza mediante consegna al difensore.
Il provvedimento impugnato è stato quindi emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, mentre la circostanza che il richiedente non dimori in Italia potrà eventualmente essere valutata negativamente ai fini di un giudizio prognostico favorevole al richiedente, ma non anche comportare un provvedimento di inammissibilità de plano, al di fuori di qualsiasi contraddittorio.
E’ vero che nel procedimento si sorveglianza, al contrario di quanto previsto per il giudizio di cognizione, è richiesta la collaborazione dell’interessato, il quale, qualora richieda un beneficio, ha l’onere di porsi a disposizione, indicando il luogo dove è reperibile e restando ivi reperibile, per cui non può lamentarsi qualora non dichiari o non elegga il domicilio ovvero dichiari un domicilio non veritiero, potendo imputare soltanto a se stesso le conseguenze del suo comportamento; ma in tale situazione non rientra, ai fini della declaratoria di inammissibilità, la elezione del domicilio presso il difensore, almeno finchè il difensore nominato resti tale e resti reperibile.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato senza rinvio. Gli atti devono essere restituiti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per l’esame nel merito della istanza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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