Cass. pen., sez. VI 20-03-2008 (12-03-2008), n. 12516 Sentenza che omette di pronunciare sulla richiesta di sospensione condizionale della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione per omessa mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p..
Tale primo motivo è palesemente inammissibile.
La sentenza ex art. 444 c.p.p., quale conseguenza dell’assetto strutturale del procedimento speciale, non contiene un vero e proprio giudizio e l’intervento del giudice, per il controllo della legittimità dell’accordo intervenuto fra le parti, finisce col rispondere a una funzione di garanzia di carattere ordinamentale, tesa ad assicurare che il patteggiamento non diventi un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni in violazione dell’art. 112 Cost., il quale esclude la facoltatività dell’azione penale (Sez. 6, sentenza n. 4120/2007, Pres. Lattanzi, est. Mannino in ric. KRAJICOVA, cfr, Cass., Sez. 3, 15 aprile 1991 n. 4271, Pulzone; Id., 11 dicembre 1992, Greco).
In tale ottica al giudice compete la sola funzione di controllare il rispetto delle regole del procedimento, limitandosi a prendere atto dell’accordo stesso e della richiesta congiunta delle parti, dandovi esecuzione con una motivazione che non contiene un accertamento e una valutazione dei fatti, ma piuttosto un resoconto del controllo di legalità da lui eseguito, mediante:
a) l’identificazione del fatto, qual è delineato nell’imputazione;
b) la verifica della correttezza della qualificazione giuridica di esso;
c) l’inesistenza di qualcuna delle cause di non punibilità indicate nell’art. 129 c.p.p.;
d) la corrispondenza ai limiti edittali e la congruità della pena patteggiata, nel rispetto dell’art. 27 Cost..
Ne discende che la sentenza ex art. 444 c.p.p. comma 2, la quale esclude la ricorrenza di una delle ipotesi di proscioglimento prevista dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità di cui al citato art. 129 c.p.p..
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso appaiono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p., peraltro neppure genericamente prospettati dalle parti pubblica e privata.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
Con un secondo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lettera c) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’omessa indicazione nel dispositivo della sentenza ex art. 444 c.p.p. della concordata sospensione condizionale della pena, di cui peraltro vi è traccia nella pars motiva della decisione impugnata.
Il ricorrente ritiene che tale difformità nella trascrizione dell’accordo intervenuto non sia sanabile con la procedura ex art. 130 c.p.p., e che realizzi pertanto un vizio emendabile solo dall’intervento del giudice di legittimità.
Il motivo è fondato.
Ritiene il Collegio, aderendo ad un recente anche se non uniforme orientamento giurisprudenziale (Cass. Penale sez. 5, ordinanza 4654, 20 dicembre 2005 – 3 febbraio 2006, Pres. Foscarini, est. Rotella, in ricorso Iammarino), che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) che ometta di pronunciarsi nel dispositivo sulla richiesta di sospensione condizionale della pena – riportata, comunque come nella specie, in motivazione oltre che in premessa – cui l’accordo è subordinato, non può essere oggetto del procedimento di correzione materiale ex art. 130 c.p.p..
Invero tale omissione integra un’obiettiva assenza di un capo della sentenza, la quale comporta l’invalidità della decisione che accoglie parzialmente una richiesta inscindibile – posto che ove il giudice non voglia concedere il beneficio deve rigettare "in toto" la richiesta di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., comma 3 – con la conseguenza che essa non ne consente la correzione, ex art. 130 c.p.p..
Peraltro, apprezzata la funzione di economia del rito speciale, appare corretta la "rivisitazione della richiesta" in questione da parte del giudice di merito tramite l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La gravata sentenza va pertanto annullata, limitatamente all’omessa statuizione sulla sospensione condizionale della pena con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno per nuova deliberazione sul punto ed il ricorso dichiarato inammissibile nel resto.
Nelle more del procedimento, in data 30 marzo 2007, dopo la proposizione del ricorso avvenuta il 13 novembre 2006, vi è stata remissione della querela che, peraltro, non incide sulla procedibilità del reato ex art. 570 c.p., ricorrendo l’ipotesi del penultimo comma del detto articolo, e considerato che Z. F., nato il (OMISSIS), ha raggiunto la maggiore età il (OMISSIS), a fronte di una contestazione decorrente dal 26 agosto 1988. Valuterà il giudice di rinvio, per il tempo successivo alla maggiore età del beneficiario sino al febbraio-luglio 2002, la ricaduta in termini di sanzione finale, fermo l’annullamento nei termini deliberati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione sulla sospensione condizionale della pena e rinvia al Tribunale di Ascoli Piceno per nuova deliberazione sul punto.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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