Cass. pen., sez. I 28-03-2008 (13-03-2008), n. 13446 Ordinanze emesse in procedimenti diversi in relazione a fatti tra i quali non sussiste connessione qualificata – Retrodatazione della decorrenza dei termini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’ordinanza in epigrafe ha confermato, in sede di appello, il provvedimento con cui il g.i.p. aveva respinto istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare proposta da T.G. in base al disposto dell’art. 297 c.p.p., comma 3.
Il tribunale, richiamate le statuizioni della sentenza delle sezioni unite di questa corte in data 22.3.2005, Rahulia e precisato che il T. risultava colpito da due ordinanze di custodia cautelare, una prima in data 3.6.2006 per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., commi 1, 4 e 6 ed una seconda in data 19.6.2007 per gli omicidi di F.M., Fe.Pi. e P.G.C., escludeva la retrodatabilità della decorrenza dei termini di custodia cautelare alla data di emissione od esecuzione della prima ordinanza, non ricorrendo alcuno dei casi contemplati dalla citata sentenza Rahulia: non sussisteva, in particolare, connessione qualificata tra i reati oggetto dei due provvedimenti cautelari, non essendovi prova alcuna che gli omicidi suddetti fossero stati concepiti e deliberati dall’indagato all’atto stesso della sua adesione al sodalizio criminoso, e doveva escludersi che all’atto dell’adozione della prima misura fossero già desumibili dagli atti elementi idonei a giustificare, a livello dei prescritti gravi indizi di colpevolezza, l’adozione della seconda, posto che gli elementi di riscontro alla precedenti propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Ta.Gi., costituiti dalle dichiarazioni dell’altro collaborante B.C. e dall’esito dell’intercettazione di conversazioni, furono acquisiti solo in data successiva.
Il difensore del T. ha proposto ricorso, deducendo:
– carenza di motivazione in ordine alla separazione dell’originario procedimento in due sub-procedimenti, uno per il reato associativo (in ordine al quale risulta già disposto il rinvio a giudizio) e l’altro per gli omicidi, ed alle ragioni per cui la seconda ordinanza non fosse stata emessa già un anno prima, sulla base delle propalazioni del Ta., concernenti tutte le ipotesi di reato in questione, essendo, comunque, sin dal giugno-luglio 2006 stati acquisiti anche gli altri elementi indizianti, costituiti dalle dichiarazioni del B. e dall’esito di attività di indagine;
– violazione dell’art. 297 c.p.p. per l’ingiustificata dilazione dell’emissione della seconda ordinanza cautelare.
Il ricorso è infondato.
Premesso che il ricorrente non contesta minimamente la ritenuta inconfigurabilità di connessione qualificata tra i reati oggetto delle due misure cautelari (questione peraltro risolta dal tribunale con corretta applicazione dei criteri più volte affermati da questa corte), va precisato che i principi stabiliti in materia di cosiddette "contestazioni a catena" dalla sentenza Rahulia, esattamente enunciati nell’ordinanza impugnata, sono stati successivamente integrati dalla sentenza, sempre delle sezioni unite, 19.12.2006, Librato, la quale, proprio con riferimento a caso sovrapponibile a quella in esame, ha stabilito che ove le ordinanze custodiali emesse in procedimenti diversi nei confronti del medesimo soggetto riguardino fatti tra i quali non sussiste connessione qualificata, la retrodatazione opera se gli elementi posti a base della seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell’emissione della prima, sempre che i due procedimenti siano in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione possa essere frutto di una scelta del pubblico ministero.
Ciò posto, l’ordinanza impugnata ha dato atto, anche qui senza confutazione del ricorrente, che alla data di adozione della prima misura (3.6.2006) non erano ancora stati acquisiti gli elementi (dichiarazioni del B. ed esiti dell’intercettazione di conversazioni) idonei a fungere da necessario riscontro individualizzante alle propalazioni del Ta., in difetto dei quali queste ultime non sarebbero state sufficienti ad integrare la gravità del quadro indiziario necessario per l’adozione di una misura custodiale, stante l’operatività, anche ai fini dell’applicabilità di una misura cautelare, del disposto dell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, richiamato dal successivo art. 273, comma 1 bis.
A conforto del ricorrente può solo convenirsi sul ritardo rilevabile tra il consolidamento del quadro indiziario per le imputazioni di omicidio, risalente – secondo la stessa ordinanza impugnata – al periodo giugno-settembre 2006, e l’adozione della seconda ordinanza custodiale, intervenuta solo il 19.6.2007, ma ciò non integra, alla stregua dei principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte, alcuna violazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3, nè possono in questa sede accertarsi le ragioni di tale dilazione e le sue eventuali giustificazioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi a cura dalla cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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