Cass. pen., sez. V 27-03-2008 (04-03-2008), n. 13102 Mancato avviso dell’udienza ad uno dei due difensori nominati dall’imputato – Assenza di entrambi i difensori e dell’imputato all’udienza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
C.F. è stato condannato, anche al risarcimento dei danni in favore della parte civile, nei due gradi di merito – sentenze del Giudice di pace di Latina in data 3 giugno 2004 e del Tribunale della stessa Città del 2 giugno 2006 – per il reato di cui all’art. 594 c.p. in danno di P.G..
Con il ricorso per Cassazione il C. ha dedotto:
1) la nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 178 c.p.p., lettera c), art. 179 c.p.p. e art. 601 c.p.p., comma 5, per omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia;
2) la nullità della sentenza e della ordinanza del Giudice di pace con la quale non venivano acquisiti i documenti intesi a provare che vi era stata provocazione;
3) la mancata assunzione di una prova decisiva in ordine alla sussistenza della esimente della provocazione;
4) il vizio di motivazione per contrasto di quanto ritenuto dai giudici con le emergenze processuali.
E’ fondato il primo motivo posto a sostegno del ricorso proposto da C.F..
Dagli atti risulta che il C. aveva nominato due difensori di fiducia e precisamente gli avvocati Moreno @Gullì e l’avvocato Gaetano Marino, entrambi del foro di Latina, con atto del 5 maggio 2004.
L’avviso di udienza di appello veniva notificato soltanto all’avvocato Gullì e non anche all’avvocato Marino.
Alla udienza del 2 febbraio 2006 dinanzi al Tribunale di Latina non compariva l’imputato che restava contumace e non comparivano nemmeno i difensori, tanto è vero che veniva nominato un difensore di ufficio quale sostituto processuale.
La causa veniva, quindi, trattata e decisa e l’avvocato di ufficio non eccepiva la nullità.
E’ ravvisabile una nullità assoluta per lesione dei diritti di difesa con la conseguente nullità della sentenza impugnata.
Tale nullità, infatti, non può ritenersi sanata dal fatto che il difensore di ufficio che ha partecipato all’udienza non la abbia tempestivamente eccepita (Cass. 3 febbraio 1997, Corso, CED 208905).
Vero è che vi è anche un indirizzo contrario (Cass., Sez. 4, 22 dicembre 1998 – 16 febbraio 1999, n. 1996, CED 212700), ma il Collegio ritiene che non sia possibile la sanatoria ove il difensore di ufficio non eccepisca la nullità perchè la nomina del difensore di ufficio deriva proprio dalla nullità per omesso avviso al difensore di fiducia e sarebbe contraddittorio riconoscere alla condotta di un soggetto il cui ingresso nel processo è frutto della nullità, l’attitudine a sanare il vizio.
L’accoglimento del primo motivo di impugnazione rende superfluo l’esame degli altri motivi di gravame.
Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Latina per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Latina per un nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *