Cass. pen., sez. V 27-03-2008 (04-03-2008), n. 13099 Cosa non inerente alle funzioni o alle attività svolte nell’ufficio pubblico ed appartenente ad un privato – Configurabilità dell’aggravante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Il tribunale di Bergamo con sentenza 24.10.2006 dichiarava non doversi procedere nei confronti di K.I. in ordine al reato di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 7, esclusa l’aggravante contestata, per difetto di querela.
All’imputato era stato contestato di essersi impossessato di un telefono cellulare, custodito all’interno del soprabito che M. L. – dovendo conferire con un funzionario – aveva lasciato nella sala d’attesa dell’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro di Bergamo.
Il decidente osservava che – appartenendo il cellulare ad un privato, recatosi per questioni personali presso l’Ispettorato – non poteva ritenersi sussistente l’aggravante contestata, la quale presuppone non solo la presenza del bene all’interno di un pubblico ufficio, ma anche la sua destinazione all’assolvimento di funzioni proprie di detto ufficio.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia denunciando violazione di legge.
Deduce che erroneamente il tribunale ha escluso la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7, dando rilievo alla circostanza che la cosa appartenesse ad un privato, in quanto il fondamento della stessa risiede "nella violazione del maggior rispetto che si deve al possesso di tali oggetti a causa della condizione in cui si trovano o della loro destinazione, nonchè nella maggiore pericolosità di chi si introduce o si trattiene in quei luoghi per commettere il furto".
Il ricorso è fondato.
Va osservato che, ai fini della configurabilità dell’aggravante in questione, è sufficiente che la cosa sottratta, anche se non inerente alla funzione od attività svolta nell’ufficio pubblico, si trovi, comunque, in tale luogo, in quanto la ragione della stessa consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano in pubblici uffici (Cass. Sez. 2^, 7.10.1975 n. 2110).
L’aggravante ricorre, quindi, non solo se la cosa appartiene ai predetti uffici o ai dipendenti degli stessi, ma anche se essa sia di proprietà di terzi e si trovi, per qualunque motivo, in detti luoghi (Cass. Sez. 2^, 10.3.1984 n. 2213).
La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio, ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 4, al giudice competente per l’appello.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia per il relativo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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