Cass. pen., sez. I 25-03-2008 (06-03-2008), n. 12716 Divieto di custodia in carcere per condizioni di salute gravi – Loro valutazione in relazione alla compatibilità con l’ambiente carcerario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Palermo rigettava l’appello proposto da P.A. avverso l’ordinanza con la quale il GIP della stessa città aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso la propria abitazione o una clinica neuropsichiatrica.
Osservava che la gravità delle condizioni di salute dell’indagato doveva essere valutata anche in relazione alla possibilità di sottoporlo a cure all’interno delle strutture carcerarie, o mediante il ricorso ai ricoveri consentiti dall’art. 11 O.P.; nel caso di specie, pur sussistendo il requisito della gravità, essendo l’indagato affetto da una patologia psichica in fase di deterioramento, non emergeva l’ulteriore requisito dell’incompatibilità col regime carcerario, potendo essere sottoposto a cure farmacologiche e interventi terapeutici all’interno della struttura, come affermato dal perito d’ufficio; del tutto irrilevanti erano poi le doglianze sulla inefficienza del sistema penitenziario, foriere al massimo di responsabilità delle strutture carcerarie.
Avverso la decisione presentava ricorso l’indagato e deduceva:
– violazione di legge in relazione all’art. 275 c.p.p., in quanto, dopo aver affermato che le condizioni di salute del detenuto erano gravi, aveva ritenuto che non fossero incompatibili con lo stato di detenzione, basandosi solo sulle conclusioni della perizia d’ufficio, senza considerare che nel corpo della relazione venivano formulate considerazioni allarmanti sullo stato di salute e senza considerare che nessun intervento in concreto era stato predisposto dalle strutture carcerarie per fronteggiare la malattia; non poteva condividersi l’opinione che l’adeguatezza delle strutture carcerarie dovesse essere esaminata in astratto e non in concreto, dovendo invece l’esame in concreto portare ad affermare l’incompatibilità con la detenzione della situazione di un detenuto affetto da demenza, visto che l’inerzia della struttura carceraria era dovuta proprio all’impossibilità di predisporre adeguate cure. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l’ordinanza annullata con rinvio non potendo condividersi l’affermazione secondo cui l’idoneità della struttura carceraria a sottoporre a cure il detenuto affetto da patologia gravi debba essere esaminata in astratto e non anche in concreto (Sez. 5, 15 marzo 2006 n. 234446). Infatti la patologia da cui risulta affetto l’indagato, cioè la demenza, necessita di una valutazione particolare onde verificare se il detenuto possa rendersi conto di ciò che accade e della sua condizione di costrizione fisica, anche ai fini di valutarne la pericolosità ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari. Inoltre la possibilità di sottoporlo ad adeguate cure deve essere esaminata anche in concreto, al fine di verificare se le doglianze della difesa sull’inerzia della struttura carceraria siano effettive e quale ne sia il motivo.
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *