Cass. pen., sez. VI 18-03-2008 (04-03-2008), n. 12122 Convenzione europea di estradizione – Fatto per il quale la persona è stata estradata – Possibilità di dedurre la mancanza di doppia incriminabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. D.L.R.G.M. ricorre contro l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Milano ha respinto l’appello proposto dal ricorrente avverso il diniego della declaratoria di inefficacia della custodia in carcere, per assenza del requisito della doppia punibilità. 2. Il ricorrente, dopo aver ricordato di essere stato estradato dalla Spagna, per rispondere in Italia di condotte relative al traffico di droga, rileva che l’ordinamento di quel Regno non prevede il reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio, titolo della sua attuale custodia cautelare. Pertanto la relativa misura doveva ritenersi ex ante inefficace. La diversa opinione espressa dal Tribunale sarebbe frutto di una inammissibile interpretazione analogica delle norme penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è privo di fondamento.
Va innanzitutto osservato che questa Corte, con sentenza 16 febbraio 1996, sez. 1^, imp. Cascio, si è già espressa negativamente circa la deducibilità di censure dirette a dimostrare l’assenza di una punibilità corrispondente nello Stato estradante, una volta che l’estradizione sia stata concessa per il reato di cui si assume la non punibilità, per il quale lo Stato estradante ha dunque in ogni modo rinunciato a valersi del principio in parola.
Tanto è proprio quello che nella specie è avvenuto, con la conseguenza che già in questo ordine di idee il ricorso dovrebbe essere respinto.
2. Ma pure a ritenere che il principio della doppia incriminabilità, oltre a essere una manifestazione del riconoscimento internazionale della sovranità dello Stato richiesto, costituisca anche una garanzia per il singolo, abilitato a farla valere anche dopo la consegna, esso principio, per unanime insegnamento, deve intendersi nel senso che la condotta presa in esame venga punita tanto nello Stato richiedente che nello Stato richiesto, irrilevante rimanendo il nomen iuris attribuito nei due ordinamenti alla violazione e le possibili differenze circa la sanzione comminata (cfr., per es., sez. fer. 14 setttembre 1995, Aramini).
3. Talchè, lungi dal costituire un’inammissibile interpretazione analogica, è corretta e pertinente l’osservazione del Tribunale di Milano per cui il Regno di Spagna, se non conosce il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, tuttavia prevede e punisce l’associazione per delinquere e contempla come reato lo spaccio di stupefacenti. Con la conseguenza che la partecipazione associativa contestata al ricorrente è condotta punibile tanto in Italia quanto nell’ordinamento estradante.
4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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