Cass. pen., sez. VI 13-03-2008 (12-03-2008), n. 11325 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Decisione definitiva – Controllo giurisdizionale sulla richiesta di sostituzione delle misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza in data 29 gennaio 2008, la Corte di appello di Torino, in applicazione della legge n. 69 del 2005, disponeva la consegna all’autorità giudiziaria della Repubblica di Romania del cittadino rumeno C.C., nei cui confronti era stato emesso mandato di arresto europeo (MAE) in data 8 gennaio 2008 dal Tribunale di Campulung, in relazione alla esecuzione della sentenza in data 13 dicembre 2004 di condanna del medesimo alla pena complessiva di anni tre di reclusione per il reato di furto aggravato, divenuta definitiva il 19 maggio 2005.
2. Il C. era stato arrestato in data 6 gennaio 2008 da personale della Stazione Carabinieri di Chieri, e l’arresto veniva convalidato dal Presidente della Corte di appello di Torino, che emetteva contestualmente ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere.
3. Con l’ordinanza in epigrafe, a Corte di appello respingeva la richiesta del C. di sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre, rilevando che, a seguito della coeva sentenza con la quale era stata disposta la consegna del C. all’autorità rumena, l’attenuazione del rigore della misura avrebbe potuto compromettere il buon esito della esecuzione della decisione; e inoltre che all’accoglimento della richiesta ostava inoltre la considerazione che il C. si era reso responsabile in Italia di analogo reato per il quale era stata chiesta la consegna (furto aggravato).
4. Ricorre per cassazione di persona il C., deducendo la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 9, e rilevando che in base a tale disposizione le esigenze che legittimano l’applicazione di misure cautelari si riducono alla sussistenza di un pericolo di fuga, che deve essere concreto, mentre non ha alcun rilievo l’imminenza della consegna in relazione alla coeva sentenza della medesima Corte di appello, peraltro ancora non passata in giudicato, essendo stato interposto ricorso per cassazione.
La Corte di appello avrebbe invece dovuto considerare esclusivamente l’aspetto cautelare, non influenzato dalla ritenuta gravità del reato, e tenere conto dell’ottimo comportamento osservato dal C. durante la procedura, del fatto che egli si era trasferito in Italia per raggiungere la madre che ivi abitava e aveva uno stabile lavoro e della disponibilità dalla stessa manifestata ad accogliere con sè il figlio in caso di applicazione degli arresti domiciliari.
5. Rileva la Corte che con decisione presa all’odierna Camera di consiglio, è stata dichiarata la inammissibilità del ricorso avverso la sentenza in data 29 gennaio 2008 con la quale la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna del C. all’autorità giudiziaria della Romania.
Ora, una volta divenuta irrevocabile la decisione relativa alla consegna del soggetto all’autorità dello Stato emittente, il profilo cautelare perde di interesse, perchè, a differenza della procedura estradizionale, nella quale è rimessa alla valutazione dell’Autorità politica la decisione circa l’estradizione dopo l’esaurimento della fase giurisdizionale (v. art. 708 c.p.p.), a seguito di una pronuncia definitiva di consegna emessa ai sensi della L. n. 69 del 2005 si instaura una fase meramente esecutiva nell’ambito della quale, entro rigorosi e brevissimi termini, e salve cause di forza maggiore (art. 23, predetta legge), il soggetto interessato deve essere materialmente consegnato allo Stato membro di emissione, senza che possa venire in questione, propria per la natura meramente esecutiva di tale adempimento, la sussistenza di pericula libertatis (v. in questi termini Cass., sez. 6^, c.c. 3 maggio 2007, Sciaboni).
6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
7. La Cancelleria provvedere alla comunicazione del presente provvedimento al Ministro della giustizia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Ministro della giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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