Cass. pen., sez. I 13-03-2008 (05-03-2008), n. 11315 Omesso ordine di prosecuzione del dibattimento nelle forme ordinarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
– che la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 29/1.0/2007, dato atto dell’inadeguatezza della pena di 4 mesi di arresto, concordata fra le parti in riferimento all’imputazione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 ascritta a D.C., confermava la sentenza di primo grado di condanna dell’imputato alla pena di mesi 6 di arresto;
– che l’unico motivo di ricorso, in rito, della difesa dell’imputato risulta fondato poichè, come risulta con chiarezza dal relativo verbale d’udienza, il Collegio, preso atto dell’accordo fra le parti sulla pena depositato in cancelleria, udita la relazione della causa e ritiratosi subito dopo in camera di consiglio, deliberava la conferma della sentenza di primo grado pronunciando immediatamente il dispositivo, senza dare il necessario ordine di prosecuzione del dibattimento nelle forme ordinarie, previsto dall’art. 602 c.p.p., comma 2 al precipuo fine di restituire alle parti le facoltà e i diritti che loro competono con riguardo alla discussione ed alle conclusioni nel merito;
– che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 6^, 21/10/1991, Diomede, rv. 189412; Sez. 3^, 21/3/1997, Guarila, rv. 207610; Sez. 3^, 15/10/1999, P.M. e Antonioli, rv.
214816; Sez. 5^, 30/11/2005 n. 2711/06, Agostinelli, rv. 233050), l’inosservanza della citata disposizione comporta la nullità dell’intero procedimento e della sentenza conclusiva, per violazione dei diritti della difesa e dell’accusa di cui all’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p.;
– che la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alla sezione distaccata di Sassari della Corte d’appello di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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