Cass. pen., sez. I 28-02-2008 (13-02-2008), n. 8997 Cose sequestrate e non confiscate – Restituzione all’avente diritto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che con ordinanza del 9/3/2007 il Tribunale di Taranto, in veste di giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione avanzata da L.G. avverso il diniego di dissequestro di cinque cambiali, emesse dalla ditta Flash a favore di M.A., e di una dichiarazione di debito a firma di P.S., sequestrate dalla p.g. nel procedimento a suo carico (conclusosi con sentenza irrevocabile di proscioglimento per intervenuta prescrizione, previa concessione delle attenuanti generiche) per i reati di cui agli artt. 81 e 644 c.p. in danno di P. S. e Ma.An., sul rilievo che, quanto ai titoli di credito, non vi era prova adeguata della causa giustificatrice del loro possesso e, quanto alla dichiarazione di debito, il L. poteva farsi rilasciare ex art. 116 c.p.p. copia da fare eventualmente valere in sede civile;
che il ricorso proposto dal L. risulta infondato, poichè, senza considerare l’esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento del sequestro probatorio a fini preventivi o conservativi, secondo l’art. 262 c.p.p., commi 1 e 4 la restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va fatta a favore di "chi ne abbia diritto", sicchè è necessaria la prova rigorosa di un "diritto" legittimo e giuridicamente apprezzabile su di esse, non potendosi configurare una sorta di favor possessionis che prescinda da una prova positiva dell’effettivo ius possidendi, che dev’essere offerta da colui che chiede la restituzione (Cass., Sez. Un., 27/9/1995, Serafino, rv. 202268; Sez. Un., 3/7/1996, Chabni Samir, rv. 205705) e, in caso di titoli di credito, deve consistere nella dimostrazione della lecita acquisizione e della titolarità del diritto in essi incorporato (Cass., Sez. 1^, 7/12/2004 n. 621/05, Ubertini, rv. 230433; Sez. 1^, 10/5/2005 n. 22154, Secchiano, rv.
231666);
che il ricorso va pertanto rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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